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12 luglio 2022
Ok dalla Consulta alla seconda messa alla prova se nel nuovo giudizio viene contestato il reato continuato

Se i reati commessi con un'unica azione od omissione o in esecuzione di un unico disegno criminoso sono stati contestati in due distinti procedimenti, è irragionevole che l'imputato non possa chiedere la messa alla prova nel secondo poiché gli era già stata concessa nel primo.

La Redazione
«La sospensione del processo con la messa alla prova può essere concessa una seconda volta quando i reati siano contestati in diversi procedimenti ma siano stati commessi con un'unica azione od omissione o in esecuzione di un unico disegno criminoso».
 
È quanto ha pronunciato la Corte costituzionale con la sentenza n. 174 del 12 luglio 2022, con cui è stato dichiarato parzialmente illegittimo l'articolo 168-bis, quarto comma, del Codice penale che prevede la concessione della messa alla prova all'imputato per una sola volta.
 
La vicenda può essere così riassunta: un incolpato, arrestato per la cessione di modiche quantità di sostanze stupefacenti, chiedeva ed otteneva la messa alla prova con annessa sospensione del processo. Ad esito del beneficio, tuttavia, lo stesso veniva rinviato a giudizio per ulteriori azioni simili compiute in periodi più o meno coincidenti con quello dell'arresto, in esecuzione dello stesso disegno criminoso e costituenti un unico reato continuato con quello precedentemente contestato. Richiesta nuovamente la messa alla prova, il GUP del Tribunale di Bologna affermava che secondo l'articolo 168-bis sopracitato il beneficio può essere concesso una volta sola. Ritenendo irragionevole e contraria all'articolo 3 della Costituzione tale preclusione, il giudice si rivolgeva alla Consulta.
 
La Consulta ha, oggi, ritenuto fondata la questione di legittimità sollevata, rilevando che «se tutti i reati commessi in continuazione fossero stati contestati nell'ambito di un unico procedimento, i relativi imputati ben avrebbero avuto la possibilità di chiedere e (…) di ottenere il beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione a tutti i reati». Pertanto, è chiaramente irragionevole che, qualora tali delitti siano scissi in diversi procedimenti, l'imputatonon abbia più la possibilità di domandare e ottenere la messa alla prova, allorché sia stato già ammesso al beneficio. La preclusione, inoltre, si pone in contrasto con lo scopo legislativo di sanzionare in maniera sostanzialmente unitaria tutti i reati legati dalla continuazione, ovvero commessi con un'unica azione od omissione, e di farlo anche attraverso il percorso riparativo e risocializzativo proprio della misura.
 
Spetterà adesso al giudice compiere «una nuova valutazione dell'idoneità del programma di trattamento e una nuova prognosi sull'astensione dalla commissione di ulteriori reati da parte dell'imputato», considerati la natura e la gravità dei reati oggetto del nuovo procedimento nonché del percorso di riparazione e risocializzazione eventualmente già compiuto durante la prima messa alla prova.
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