Il richiedente asilo può presentare un'autocertificazione sui redditi percepiti nell'anno di competenza quando dimostra l'impossibilità di produrre la documentazione consolare richiesta dal T.U. sulle spese di giustizia.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Il tribunale di Torino, adito ai sensi dell’art. 170 D.P.R. 115/2002, ha confermato il provvedimento con cui era stata respinta la richiesta di P. O., volta ad ottenere l’ammissione al gratuito patrocinio con riferimento ad un giudizio di protezione internazionale.
Secondo la pronuncia, l’interessato poteva comprovare il possesso delle condizioni reddituali per accedere al beneficio mediante un’autocertificazione solo dopo aver dimostrato di trovarsi nell’impossibilità di produrre la certificazione consolare prevista dall’art. 79 del testo unico sulle spese di giustizia.
Per la cassazione dell’ordinanza O. P. propone ricorso in un motivo.
Il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle entrate sono rimasti intimati.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva essere definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 94, comma secondo, e 99 D.P.R. 115/2002, assumendo che il ricorrente, in quanto richiedente asilo, poteva provare il possesso delle condizioni reddituali per beneficiare dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche mediante una semplice autocertificazione, dovendo ritenersi che, per la condizione personale in cui versava, si trovasse di per sé nell’impossibilità di produrre la certificazione consolare prescritta dalla disciplina. Erroneamente il tribunale avrebbe disposto la revoca dell’ammissione, sebbene l’art. 99 D.P.R. 115/2002 disciplini una procedura del tutto autonoma.
Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c..
In tema di gratuito patrocinio l’art. 99 cit. prevede che, per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
Secondo quanto prescrive il precedente art. 94, comma 2 D.P.R. cit., in tema di processo penale, in caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Con riferimento alle controversie in materia di protezione internazionale, l’art. 16, comma secondo, D.lgs. 25/2008, prevede infine che, nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero è assistito da un avvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso, con riferimento a tali controversie, per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 del testo unico sulle spese di giustizia.
Va infine ricordato che originariamente l’art. 79, comma secondo, D.P.R. 115/2002 prevedeva la sola possibilità, nei processi civili e amministrativi, di documentare i redditi mediante certificazione consolare. La norma è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui non consentiva al cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea di presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione sui redditi prodotti all'estero, in caso di comprovata impossibilità di produrre la richiesta documentazione (Corte cost. 157/2021), essendo sostanzialmente uniformata, sotto tale profilo, la disciplina dell’ammissione al patrocinio per i processi penali e di protezione internazionale e quella dei giudizi civili ed amministrativi.
Il cittadino extracomunitario che richieda la protezione internazionale può quindi presentare un'autocertificazione attestante l'importo dei redditi percepiti nell'anno di competenza, qualora sia ‘impossibile' produrre insieme con l'istanza anche la documentazione consolare, dovendo ritenersi che l’impossibilità cui fa riferimento l’art. 94 cit. non deve essere assoluta, occorrendo che però che l’istanza alle autorità sia stata almeno presentata e sia rimasta infruttuosa (Cass. pen. 8617/2018; Cass. pen. 21999/2009; Cass. 11471/2019).
In definitiva, il presupposto della "impossibilità" di produrre la certificazione consolare deve intendersi riferito ad ogni evenienza che ne impedisca l'allegazione a corredo dell'istanza, perché ad. es. la domanda di rilascio, presentata prima della richiesta di ammissione al patrocinio, non abbia avuto risposta dell'autorità consolare, ovvero il tempo necessario per ottenerla risulti comunque incompatibile con l'urgenza di assicurarsi tempestivamente la difesa di fiducia (Cass. 4166/2021).
Nel caso in esame, il ricorrente non ha – invece - mai formulato richiesta di attestazione consolare, sostenendo infondatamente di non dover comprovare in alcun modo l’impossibilità di procurarsela. La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non era – quindi - suscettibile di accoglimento, non essendo correttamente documentato l’ammontare dei redditi percepiti all’estero.
Riguardo alla violazione dell’art. 99 D.P.R. 115/2002, il motivo è inammissibile per difetto di pertinenza, non avendo il tribunale disposto la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, essendosi limitato a confermare il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio in applicazione dell’art. 99 t.u.s.g..
Il ricorso è, quindi, inammissibile.
Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo il Ministero e l’Agenzia delle entrate svolto difese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.