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14 luglio 2022
Negato il rinnovo del permesso di soggiorno: non si considerano le sopravvenienze posteriori all’adozione del provvedimento

Vige infatti il principio tempus regit actum, per cui gli elementi sopravvenuti da tenere in considerazione possono avere ad oggetto circostanze posteriori all'istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno ma anteriori all'adozione del provvedimento sulla stessa.

La Redazione

La vicenda riguarda il rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi commerciali/di lavoro autonomo.
Nello specifico, la richiesta dell'interessato era stata rigettata dal Questore di Palermo e, a seguito di impugnazione, il TAR aveva accolto l'istanza cautelare ai soli fini del riesame. In seguito, il Questore confermava il rigetto della domanda, dunque l'interessato appella la sentenza dinanzi al CGA Sicilia, lamentando, tra le altre cose, il fatto che il TAR non avesse preso in considerazione che dopo la richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, egli si era assicurato un'occupazione lavorativa idonea a garantirgli i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, dunque la nuova attività lavorativa, anche se sopravvenuta, doveva essere considerata ai sensi dell'art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 286/1998.

Con la sentenza n. 814 dell'11 luglio 2022, il CGA Sicilia dichiara l'appello infondato.
Il CGA ribadisce in tal senso che l'onere dell'Amministrazione di considerare i nuovi e sopraggiunti elementi a favore dello straniero si riferisce a quelli esistenti al momento in cui è stata esercitata la potestà amministrativa, non avendo alcuna rilevanza gli atti sopravvenuti. Il giudizio sulla legittimità del provvedimento si conduce infatti con riguardo al momento in cui l'atto viene adottato, in vista del principio tempus regit actum.
L'art. 5 citato dal ricorrente, spiega il CGA, impone alla P.A. di tenere conto dei nuovi sopraggiunti elementi favorevoli allo straniero con riferimento a quelli in essere e formalmente rappresentati ovvero comunque da essa stessa conosciuti al momento dell'adozione del provvedimento, anche se sono successivi alla presentazione della richiesta. Dunque, gli elementi sopravvenuti possono avere ad oggetto solo circostanze che sono sì posteriori all'istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, ma anteriori all'adozione del provvedimento sulla stessa.
Come evidenzia il CGA, l'interessato avrebbe dovuto chiedere un nuovo provvedimento alla P.A., soluzione che gli avrebbe consentito una risposta più celere e un risparmio di costi.
La sopravvenienza, infatti, è venuta in essere dopo l'adozione del provvedimento assunto in ottemperanza dell'ordinanza di riesame pronunciata dal TAR, dunque non poteva che essere valutata mediante l'adozione di una nuova ordinanza propulsiva allo scopo di rimettere in termini l'Amministrazione per considerare la sopravvenienza.
Di conseguenza, il motivo di ricorso non può essere accolto. Segue il rigetto dell'appello.

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