La Cassazione conferma a carico della donna la sanzione dell'ammonimento e del risarcimento per aver impedito al padre di vedere il figlio.
In un giudizio avente ad oggetto la regolamentazione del mantenimento e del diritto di visiti dei figli minori, la Corte d'Appello di Messina diffidava la madre dal proseguire in ogni condotta di ostacolo alle modalità di incontro dei figli con il padre stabilite dai Servizi Sociali. Inoltre, la invitava a conformarsi senza...
Svolgimento del processo
1. Con decreto del 12.07.2019 il Tribunale di Messina, pronunciando sui distinti ricorsi proposti da E.L.P. e da V.C. aventi ad oggetto la regolamentazione del mantenimento e del diritto di visita dei figli minori L. e R. L.P., nati rispettivamente il 21-1-2012 e il 26-5-2017 dalla relazione sentimentale intercorsa tra le suddette parti ricorrenti, così disponeva:”1) in limitazione della responsabilità di entrambi i genitori, affida L.P. L. e L.P. R. al Servizio Sociale del Comune di Messina; 2) prescrive al servizio affidatario di provvedere in via alternativa all'inserimento della C. in una struttura unitamente ai minori o — laddove la stessa non aderisca — di provvedere al fine di un affidamento etero familiare dei bambini, con ulteriore prescrizione di intraprendere tutte le iniziative per il recupero delle capacità genitoriali finalizzate al reinserimento dei bambini presso i propri genitori;3) dispone che il servizio affidatario nelle more dell'attuazione del presente provvedimento provveda come in parte motiva in ordine agli incontri fra i minori ed il padre; 4) revoca l'assegnazione della casa familiare alla C. e il contributo in favore dei minori ad eccezione di quest'ultimo nella ipotesi in cui la C. venga inserita in comunità unitamente ai minori; 5) prescrive al servizio affidatario di procedere con assoluta urgenza alla comunicazione di eventuali atteggiamenti ostruzionistici delle parti alla Procura della repubblica presso Tribunale per i minorenni; 6) compensa le spese e pone in via definitiva le spese di CTU, come liquidate, a carico di entrambe le parti in ugual misura”.
2. Avverso tale pronuncia proponeva reclamo la C. e proponeva reclamo incidentale il L.P. e la Corte d’appello, con ordinanza del 16 agosto 2019 pronunciata sull’istanza di inibitoria avanzata dalla C., accoglieva parzialmente detta istanza, sospendeva l’efficacia del decreto impugnato limitatamente alle statuizioni di cui ai punti 2) e 4) del dispositivo del decreto impugnato, confermava le modalità di esercizio del diritto/dovere di visita del padre sotto la gestione e il controllo dei Servizi sociali e invitava i genitori a tenere un comportamento improntato alla massima collaborazione. All’esito della prima udienza del giudizio di merito del 16-9-2019 la Corte d’appello riteneva di disporre nuova CTU al fine di accertare la capacità genitoriale di entrambi i genitori, confermava le statuizioni adottate il 16 agosto 2019 con la citata ordinanza e fissava per il giuramento del CTU l’udienza dell’11-11-2019. Con memoria depositata telematicamente l’8-10-2019 (così da verbale d’udienza -pag. 7 ricorso) il L.P. evidenziava le condotte oppositive della madre relative agli incontri tra padre e figli programmati per il mese di ottobre 2019 e chiedeva provvedimenti sanzionatori nei confronti della stessa ex art.709 ter c.p.c.., insistendo alla successiva udienza dell’11-11- 2019 nell’adozione dei suddetti provvedimenti, a cui si opponeva nel rito e nel merito la C. (pag.5 ricorso).
Con provvedimento depositato in data 26 novembre 2019 la Corte di appello di Messina ha diffidato V.C. dal proseguire in ogni condotta di ostacolo alle modalità di incontro dei figli con il padre stabilite dai Servizi Sociali, invitandola a conformarsi senza indugio alle prescrizioni stabilite dai medesimi, e ha condannato V.C. al pagamento in favore del padre della somma di €250,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell’art.709 ter, comma 2 n.3, c.p.c., rinviando il procedimento per il prosieguo istruttorio.
3. Avverso quest’ultimo provvedimento V.C. propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, nei confronti di E.L.P., che resiste con controricorso.
4. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
1. I motivi di ricorso sono così rubricati: «I.Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto articolo 360, n. 3 in relazione agli artt. 101 cpc, 111 Cost. ed in riferimento all'art. 709-ter, tenuto conto dell'art. 345 c.p.c.; II.Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art.360 n.5 c.p.c. anche in relazione all’art.132 comma 2 n.4 – Travisamento; III. Violazione di legge- Violazione e/o falsa applicazione di legge articolo 360, n. 3 in relazione all'art. 709-ter e in riferimento ai principi della domanda ex 2697 c.c. e 115 c.p.c.; IV. Violazione di legge ex art.360 cpc in relazione e riferimento alla illogica e apparente motivazione, nonché manifesta contraddittorietà; V. Alterata percezione dei fatti- Violazione e falsa applicazione di norme di diritto; vizio di illogica e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia articolo 360 c.p.c. n. 3 e 5 in relazione all'art.330 c.c. ; VI. Travisamento dei fatti- Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto articolo 360 n. 3. Violazione degli artt.709,115 c.p.c. in relazione agli artt.2697 e 2043 c.c. 115,116 e 244 c.p.c.; VII. Travisamento dei fatti- Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto articolo 360 n. 3. Violazione degli artt.709 ter,115 c.p.c. in relazione agli artt.132 c.p.c.». Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità dell'ordinanza per violazione del principio del contraddittorio, rileva che in ordine alla domanda "nuova" della controparte, concernente l’emissione di provvedimenti sanzionatori nei suoi confronti e contenuta in una memoria non autorizzata a tale scopo, non le era stato consentito di controdedurre, poiché la suddetta memoria non le era stata notificata, mentre la Corte d’appello avrebbe dovuto fissare apposita udienza e garantire la partecipazione del pubblico ministero. Con il secondo motivo deduce che, allorquando era stata proposta la domanda ex art. 709 ter c.p.c. con la memoria del L.P. dell’8-10- 2019 (così verbale udienza fotocopiato in ricorso – pag.7-; secondo quanto espone il controricorrente la memoria è dell’8-11-2019), non era stato ancora fissato, a quella data, alcun incontro con i figli, che era stato documentato, quanto all’ultima decade di ottobre, l’impedimento dei bambini a partecipare agli incontri perché sottoposti a profilassi vaccinale e che la sede degli incontri era stata immotivatamente fissata dai Servizi Sociali in luogo distante oltre 15 Km. dalla dimora dei figli e impossibile da raggiungere, avendo così omesso la Corte di merito l’esame di fatti decisivi. Con il terzo motivo deduce che l’impugnato provvedimento ha solo una natura afflittiva e sanzionatoria non prevista dalla legge, dato che è una misura sussidiaria utilizzabile in casi estremi, quando non vi sia spazio per un’intesa tra i genitori, non avendo la Corte d’appello tenuto conto del fatto che la ricorrente aveva sempre osservato le disposizioni sui precedenti incontri con il padre, quando erano stati organizzati nell’altra struttura del Palazzo Satellite. Con il quarto motivo denuncia la motivazione apparente, illogica e manifestamente contraddittoria, per avere la Corte di merito da un lato indicato ai Servizi Sociali di organizzare gli incontri dei minori con il padre presso una sede più centrale, così accogliendo la doglianza della ricorrente circa la sua estrema difficoltà a recarsi presso il nuovo luogo stabilito, e dall’altro lato sanzionato ingiustificatamente la condotta della medesima ricorrente. Con il quinto motivo denuncia la contraddittorietà e illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, deducendo che la condotta non collaborativa della madre non era stata posta a base del provvedimento del Tribunale limitativo della responsabilità genitoriale, atteso che, invece, il giudice di primo grado aveva rilevato solo un’elevatissima conflittualità tra i genitori e non aveva emesso alcuna pronuncia anche nei confronti del L.P. di condotta non collaborativa, segno evidente, a parere della ricorrente, dell’errato presupposto indicato dalla Corte di merito. Con il sesto motivo denuncia che le doglianze espresse nel reclamo erano state travisate e il provvedimento sanzionatorio, ossia il disposto risarcimento del danno, era stato emesso facendo riferimento a dati precedenti che hanno valenza diversa rispetto al petitum del procedimento, nonché con una finalità punitiva e d’ufficio senza adeguata valutazione della reale esistenza dei presupposti fattuali e senza che fosse provato il pregiudizio subito dal padre. Con il settimo motivo deduce la violazione del principio di gradualità della sanzione, per non avere la Corte d’appello valutato se la mancata effettuazione di due o tre incontri del mese di ottobre avessero avuto un così rilevante peso rispetto a tutti gli altri incontri svoltisi nei precedenti mesi, sì da giustificare l’adozione di una sanzione così grave.
2. In via pregiudiziale, deve essere disattesa l’istanza, avanzata dalla ricorrente nella memoria illustrativa, di riunione del presente giudizio a quello n. R.G. 5277/2021, pendente tra le stesse parti avanti a questa Corte. Non ricorre l’ipotesi di cui all’art.335 c.p.c., essendo stato impugnato nell’altro giudizio il successivo decreto della Corte d’appello di Messina di data 4-7-2020 emesso a conclusione del procedimento principale di merito, avente ad oggetto la regolamentazione del diritto di visita dei figli minori e il mantenimento. L’oggetto dei due giudizi è diverso, atteso che il presente concerne solo i provvedimenti emessi ex art. 709 ter, comma 2 n.1 e n.3, c.p.c. dalla Corte territoriale, a definizione del sub procedimento, incidentale, instaurato ad iniziativa del L.P. nell’ambito del procedimento principale di merito di cui infra. Rispetto a quest’ultimo, il primo si pone in rapporto di autonomia, tanto che la stessa ricorrente ha distintamente impugnato il decreto di cui ora si discute, e i provvedimenti emessi ex art.709 ter, comma 2 n.3, c.p.c. sono da ritenersi autonomamente impugnabili, mentre non lo sono solo quelli aventi natura non decisoria ma meramente esortativa e sollecitatoria, non ricorrendo, in ogni caso, ossia anche per il provvedimento di ammonimento, alcuna interferenza processuale e sostanziale tra i due giudizi, per quanto appena di seguito si dirà.
3. Sempre in via pregiudiziale, infatti, secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, il ricorso che si sta scrutinando è inammissibile nella parte in cui è impugnato il provvedimento di ammonimento, attesa la natura meramente esortativa della misura e la mancanza di decisorietà e definitività in esso riscontrabili (cfr. Cass.3810/2015 e Cass. 4176/2014). In particolare, sul controverso tema della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti sanzionatori contemplati dall'art. 709 ter c.p.c., comma 2, che: a) individua la competenza del giudice del procedimento in corso, per la soluzione di controversie insorte fra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriali o alle modalità dell'affidamento dei figli; b) conferisce al giudicante la facoltà di condannare al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico; c) consente altresì l'irrogazione di sanzione a carattere economico nei confronti di quest'ultimo; d) stabilisce infine che "i provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari" (comma 1), questa Corte ha già argomentatamente e condivisibilmente affermato in primo luogo che quest'ultima prescrizione, la quale trova giustificazione nella diversa natura dei provvedimenti di cui nel procedimento in questione può essere sollecitata l'adozione (modalità di esercizio di potestà genitoriale, modalità dell'affidamento, ammonimento, condanna al risarcimento del danno, irrogazione di sanzione pecuniaria) deve essere interpretata nel senso che essa contiene un richiamo a quei mezzi di impugnazione che siano nel concreto adottabili, secondo le regole ordinarie, tenendo conto della "specifica tipologia di provvedimenti dipendente dalla loro natura, contenuto e finalità" (cfr. Cass. 18977/2013; Cass.21718/2010).
Anche alla luce di questa premessa, sì è del pari argomentatamente già affermata la non ricorribilità, in questa sede di legittimità, dell'ammonimento, privo dei caratteri della decisorietà e definitività, e la ricorribilità dell'irrogazione della sanzione pecuniaria e del risarcimento dei danni, che, invece, questi due caratteri presentano (cfr. Cass.21718/2010 e Cass.18977/2013 citate; Cass. 13400/2019, Cass.4176/2014 e Cass.16980/2018).
A questo condiviso orientamento va data continuità, per cui deve riaffermarsi l'inammissibilità delle censure che involgono specificamente la statuizione di conferma della misura ammonitiva, sulle quali, dunque, resta precluso lo scrutinio di fondatezza in questa sede, a ciò conseguendo, anche sotto tale profilo e come si è anticipato, l’assenza di interferenza con l’altro giudizio, del quale la ricorrente ha chiesto la riunione al presente.
4. Poiché il ricorso è astrattamente ammissibile nella parte in cui è impugnata la condanna al risarcimento del danno, occorre procedere all’esame, nei limiti precisati, dei motivi, che, in concreto e per le diverse ragioni che si vanno ad illustrare, sono inammissibili.
4.1. Con il primo motivo la ricorrente solleva una serie di doglianze che, in buona sostanza, sono riconducibili a regole processuali, in tesi violate, di rispetto del contraddittorio, ai fini della valutazione di fatti nuovi sopravvenuti, nei procedimenti camerali contenziosi e che sono non solo genericamente espresse, ma anche inconferenti rispetto alla natura del provvedimento impugnato e contraddittorie rispetto alle stesse allegazioni di cui al ricorso.
Occorre premettere che, come chiarito dalla Corte Costituzionale (ord.n.145/2020), l'introduzione nel codice di procedura civile dell'art. 709-ter ad opera della legge n. 54 del 2006 sull'affidamento condiviso è volta principalmente a colmare oggettive lacune che si erano registrate nell'assicurare una tutela effettiva dei diritti della prole di una coppia genitoriale disgregata, correlati a obblighi di natura infungibile pur consacrati in provvedimenti giudiziari. “In particolare, si è consentito al giudice della cognizione - adito con il ricorso di cui all'art. 709-ter cod. proc. civ., a fronte di violazioni dei provvedimenti concernenti le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale ovvero di quelle di affidamento - di modificare o integrare il contenuto di tali provvedimenti. Il legislatore, quindi, al fine di superare il problema derivante dall'inidoneità dell'esecuzione forzata, ha per un verso demandato al giudice di merito una nuova competenza, che si svincola da moduli rigidi come quelli esecutivi, per sfruttare pienamente la maggiore flessibilità della tutela giurisdizionale di cognizione, e risponde alla finalità di individuare l'autorità più adatta a risolvere le questioni che possono sorgere nella fase di attuazione della misura; per un altro, ha attribuito a tale giudice, accertato l'inadempimento alle statuizioni contenute nei provvedimenti già emanati nei confronti della coppia parentale, il potere di comminare, ove richiesto con ricorso ai sensi del secondo comma della stessa disposizione, le misure sanzionatorie ivi contemplate”.
In questo particolare contesto, il risarcimento del danno posto a carico del genitore inadempiente si configura, pertanto, come sanzione privata rafforzativa e accessoria e, dunque, quale strumento dissuasivo, svincolato da moduli rigidi, volto alla composizione del conflitto genitoriale.
4.2. Ciò posto, nel caso di specie la Corte d’appello ha accertato il comportamento oppositivo della madre, nella sua concreta materialità neppure specificamente censurato in ricorso, agli incontri tra padre e figli, concretizzatosi omissivamente (la madre non conduceva i figli nel sito stabilito dai Servizi Sociali) ad ottobre 2019, ossia nel corso del giudizio di reclamo, e ha motivatamente ritenuto di dover accogliere la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal padre in relazione al sopravvenuto inadempimento materno, ossia, correttamente, ha valutato la situazione di inadempimento al momento della pronuncia, vertendo il giudizio sul rapporto (cfr. Cass.13400/2019 in fattispecie analoga).
Lo scrutinio della richiesta risarcitoria, proposta dal padre in secondo grado perché solo in allora era sopravvenuto l’inadempimento materno nei termini precisati, non ha determinato alcuna violazione del contraddittorio, dato che la stessa ricorrente ha affermato che all’udienza dell’11-11-2019 si era opposta nel rito e nel merito (pag.5 ricorso) all’adozione dei provvedimenti richiesti dal L.P., peraltro neppure allegando la ricorrente di aver chiesto in udienza termine per controdeduzioni.
4.3. Inammissibile è anche la doglianza secondo cui la Corte di merito non avrebbe garantito la partecipazione del pubblico ministero. Nei giudizi aventi ad oggetto figli minori di genitori non coniugati, il Pubblico Ministero non assume la posizione di parte necessaria, essendo il suo intervento normativamente previsto come obbligatorio ove si controverta di modifica di provvedimenti riguardanti la prole (cfr. Corte Cost. n.416/1992, richiamata anche in ricorso), ma senza alcun potere, né di iniziativa, né di impugnativa della decisione (Cass.3638/2018).
Tanto precisato, la doglianza sulla mancata interlocuzione del Pubblico Ministero sull’istanza di emissione dei provvedimenti ex art.709 ter, comma 2 n.3, c.p.c. non coglie nel segno, poiché oggetto del presente giudizio è la sanzione accessoria conseguente alla mancata attuazione di provvedimenti giudiziali, e non i provvedimenti di modifica dell’affidamento dei minori.
5. Tutti gli altri motivi (nello specifico così sintetizzabili: a) mancata fissazione degli incontri relativi al mese di ottobre 2019 all’epoca di proposizione dell’istanza ex art.709 ter c.p.c. - secondo motivo; b) mancato accertamento dell’assenza di intesa sulla risoluzione del conflitto genitoriale - terzo motivo; c) difficoltà per la ricorrente a recarsi nel nuovo sito di incontri stabilito dai Servizi Sociali - quarto motivo; d) assenza di addebito alla ricorrente, in primo grado, di condotta non collaborativa - quinto motivo; e) giustificazione delle assenze agli incontri e finalità solo punitiva della sanzione comminata- sesto motivo; f) assenza di graduazione della sanzione, sia con riguardo alla gravità sia rispetto alle condotte materne pregresse - settimo motivo) sono parimenti inammissibili perché volti a richiedere una nuova ponderazione delle circostanze di causa e delle condotte genitoriali.
Le censure, apparentemente svolte sub specie di vizi di violazione di legge, motivazionali e di omesso esame di fatti decisivi, attengono alla valutazione delle risultanze istruttorie e dei fatti storici di rilevanza, esaminati dalla Corte territoriale, e sono, in realtà, funzionali ad ottenere un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.
6. All'inammissibilità del ricorso consegue l'applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese del presente procedimento.
7. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. n.5314/2020).
Deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.700,00 di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori, come per legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto.