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15 luglio 2022
L’Adunanza Plenaria sulla dichiarazione necessaria per procedere all’accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori

Enunciando due nuovi principi di diritto, l'Adunanza Plenaria precisa quali sono le modalità con cui l'interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto deve essere manifestato nonché quali sono i poteri del giudice in tema.

La Redazione
L'odierno giudizio trae origine da tre diversi procedimenti in cui alcuni proprietari di terreni hanno impugnato gli atti di pianificazione urbanistica che hanno svuotato la capacità edificatoria dei loro fondi. Nella pendenza degli stessi, davanti al TAR Veneto, una disciplina urbanistica sopravvenuta ha fatto venir meno l'interesse all'annullamento degli atti originariamente impugnati. I ricorrenti hanno, quindi, depositato una memoria con cui hanno manifestato il loro persistente «interesse ad ottenere la declaratoria di illegittimità di tutti gli atti impugnati ai fini risarcitori, come da stima già prodotta dei danni patiti a causa della mancata conformazione edificatoria dei terreni». I ricorsi sono, tuttavia, stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse, mentre circa gli accertamenti di illegittimità a fini risarcitori si è statuito che le allegazioni di parte non sarebbero state sufficienti a questo scopo, a causa del fatto che non è stato «dato conto, neppure genericamente, della sussistenza o meno di tutti gli altri elementi costitutivi dell'illecito».
 
Sugli appelli riuniti per connessione, la Quarta sezione del Consiglio di Stato ha deferito le questioni all'Adunanza Plenaria, chiedendo di chiarire se:
  • circa le modalità con cui l'interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto deve essere manifestata, sia sufficiente «un'istanza generica» e «se occorrano particolari modalità e se vi siano termini per la sua proposizione», sia necessaria «l'allegazione dei presupposti per la sua successiva proposizione», anche in questo caso con richiesta di precisarne le modalità ovvero se non si possa prescindere dalla «proposizione della domanda di risarcimento del danno», nel medesimo giudizio di annullamento o in un autonomo giudizio;
  • in relazione alla «domanda di accertamento» dell'illegittimità dell'atto impugnato il giudice «possa comunque pronunciarsi su una questione ‘assorbente' e dunque su ogni profilo costitutivo della fattispecie risarcitoria», la cui eventuale infondatezza, «correlata alla concreta insussistenza dell'interesse espressamente richiesto per la declaratoria di cui all'art. 34, comma 3, c.p.a.», possa precludere l'accertamento di illegittimità.
 
Con sentenza n. 8 del 13 luglio, rispondendo ai due quesiti proposti, l'Adunanza Plenaria ha pronunciato i seguenti principi di diritto:
  • «Per procedersi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell'eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 cod. proc. amm.»;
  • «Una volta manifestato l'interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare se l'atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell'azione di annullamento, mentre gli è precluso pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda».