E le modifiche ad esse relative devono essere richieste entro 30 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione, altrimenti la notifica del precetto presso la “vecchia” residenza anagrafica risultante dal registro è da ritenersi valida.
La società attrice chiedeva ed otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell'attuale ricorrente, imprenditore individuale. Vista l'assenza di un adempimento spontaneo, veniva data esecuzione al decreto ingiuntivo mediante pignoramento presso terzi. A questo punto, l'imprenditore proponeva opposizione agli atti esecutivi, deducendo che...
Svolgimento del processo
1. La V. s.p.a. chiese e ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di L.T., imprenditore individuale.
Il decreto ingiuntivo, mancando l'adempimento spontaneo, fu messo in esecuzione nelle forme del pignoramento presso terzi.
L.T. propose opposizione agli atti esecutivi deducendo che il pignoramento era nullo perché notificato ad una residenza dalla quale egli si era trasferito ormai da tempo.
Il giudice dell'esecuzione dispose la sospensione della procedura esecutiva e fissò il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
La V. s.p.a. a questo punto rinunciò all'esecuzione ex articolo 629 c.p.c..
2. L.T. introdusse ugualmente il giudizio di merito, chiedendo al Tribunale che, accertata la cosiddetta "soccombenza virtuale" della V. s.p.a., questa fosse condannata alla rifusione delle spese di lite.
3. Con sentenza 27 giugno 2019 n. 699 il Tribunale di Livorno dichiarò cessata la materia del contendere quanto all'opposizione, e condannò l'opponente alla rifusione delle spese in favore della V. s.p.a..
Il Tribunale osservò che, se si fosse esaminato il merito dell'opposizione, questa si sarebbe dovuta dichiarare infondata, in quanto il precetto era stato notificato alla residenza dell'imprenditore individuale risultante dall'iscrizione alla Camera di Commercio, residenza che L.T. avrebbe avuto l'onere di far modificare entro 30 giorni dal trasferimento, ai sensi dell'articolo 3 d.p.r. 581/95.
4. La sentenza di merito è stata impugnata per cassazione da L.T. con ricorso fondato su un motivo.
La V. s.p.a. non si è difesa in questa sede.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 2193 c.c. e 8, quinto comma, della legge 580/93.
Nella illustrazione del motivo è sviluppata, a sostegno della censura, un'argomentazione così riassumibile:
-) L.T. è un piccolo imprenditore;
-) i piccoli imprenditori sono iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese;
-) l'articolo 8, quinto comma, della legge 580/93 stabilisce che l'iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle imprese "ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia".
Da questa definizione il ricorrente fa discendere la conseguenza che le risultanze della sezione speciale del registro delle imprese non potevano essere utilizzate dal creditore per ricavare la residenza del debitore esecutato.
1.1 Il motivo è infondato.
E', vero, infatti, l'esatto contrario di quanto invocato dal ricorrente: le risultanze del registro delle imprese per i piccoli imprenditore hanno lo stesso valore di un certificato anagrafico di residenza.
Il Tribunale, dunque, ha correttamente ricostruito il quadro normativo.
1.2. Infatti l'articolo 18, secondo comma, lettera (a), d.p.r. 581/95 (recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della I. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile"), stabilisce che l'imprenditore il quale si iscrive nelle sezioni speciali del registro delle imprese (come nel caso oggi in esame) deve indicare, tra gli altri dati, la "residenza anagrafica"; ed il successivo terzo comma della medesima norma stabilisce che l'imprenditore deve chiedere le modifiche "relative agli elementi sopra indicati" entro 30 giorni da quello in cui si è verificata la variazione.
In mancanza di tale richiesta pertanto, correttamente il creditore procedente ha notificato il pignoramento nella residenza anagrafica risultante dal registro delle imprese.
La norma invocata dal ricorrente, secondo cui "l'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica di pubblicità notizia", lungi dall'essere stata violata dal Tribunale, conferma la correttezza della decisione impugnata, dal momento che la "funzione di certificazione anagrafica" consiste per l'appunto nel "rendere certe" le risultanze "anagrafiche": e le "risultanze anagrafiche", per la lingua italiana oltre che per il diritto, sono costituite per l'appunto dalle informazioni raccolte in pubblici registri e concernenti - tra l'altro - la residenza delle persone (art. 1, comma 3, I. 24.12.1954 n. 1228).
2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.
Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P.Q.M.
la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso;
(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.