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15 luglio 2022
Nessuna violenza sulle cose se le placche antitaccheggio vengono rimosse con un magnete

Non sussiste l'aggravante della violenza sulle cose in caso di elusione temporanea dell'efficacia di uno strumento antitaccheggio che può essere riutilizzato senza la necessità di un ripristino.

La Redazione

Il Giudice di seconde cure riformava la sentenza di primo grado con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile di avere prelevato dai banchi di vendita di un negozio di abbigliamento alcuni capi, di averne rimosso le placche antitaccheggio servendosi di un magnete e di aver così compiuto atti idonei e diretti inequivocabilmente ad impossessarsi della merce, condotta non andata a buon fine grazie all'intervento dei dipendenti del negozio.
Considerando che la Corte territoriale aveva riformato la decisione solo in termini di trattamento sanzionatorio, ritenendo sussistente l'aggravantedi cui all'art. 625, n. 2, c.p., l'imputata propone ricorso per cassazione, asserendo che le placche antitaccheggio erano state rimosse senza alcun danno e quindi senza adoperare alcun tipo di violenza.

Con la sentenza n. 27625 del 15 luglio 2022, la Corte di Cassazione dichiara il suddetto motivo di ricorso fondato, precisando la nozione di “violenza sulle cose”.
Come osservano gli Ermellini, tale nozione è illustrata nell'art. 392, comma 2, c.p., il quale la ritiene esistente quando la cosa viene danneggiata ovvero trasformata oppure quando ne viene mutata la destinazione, non essendo dunque necessaria alcuna sorta di danneggiamento. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'aggravante in questione sia integrata quando l'agente, per commettere il reato, faccia uso di energia fisica volta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo abbiano posto al riparo o a difesa della cosa altrui.
Ciò posto, nella vicenda in esame, mentre la difesa riteneva che l'aggravante della violenza sulle cose non potesse ritenersi integrata perché le placche antitaccheggio erano state solamente rimosse servendosi di un magnete, la Corte territoriale d'altra parte aveva ritenuto che la rimozione avesse comunque determinato un mutamento strutturale del bene, il quale da cosa dotata di sistema di sicurezza si era trasformata in cosa priva di sistema di sicurezza.

A tal proposito, la Cassazione chiarisce la differenza tra manomissione e manipolazione della cosa diversa da quella sottratta, la quale si coglie in relazione alla possibilità di riutilizzare pienamente il bene senza ripristino, in conformità alla sua destinazione d'uso originaria. Dunque, nel caso in esame, l'aggravante contestata alla ricorrente non può dirsi sussistente perché le placche antitaccheggio, non essendo state danneggiate, potevano ben essere riutilizzate.
Il dispositivo, infatti, non è incorporato nel bene che è stato sottratto, visto che quest'ultimo può essere utilizzato solo una volta che le placche siano state rimosse e, a seguito del pagamento, le stesse non vengono consegnate all'acquirente, restando nella disponibilità del venditore.
Tenuto conto, dunque, del fatto che la violenza sulle cose non è integrata dall'elusione temporanea dell'efficacia di uno strumento antitaccheggio che possa essere riutilizzato senza la necessità di un ripristino, la Cassazione conclude annullando la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui al n. 2, comma 1, art. 625 c.p., rinviando al Giudice competente per un nuovo giudizio sul punto.

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