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18 luglio 2022
Appalti: nuovo arresto del Consiglio di Stato su questioni di natura processuale

Si tratta di puntualizzazioni concernenti il procedimento cautelare nel rito appalti, l'applicazione del principio del ne bis in idem e l'accertamento della sussistenza dell'interesse dell'impresa esclusa dalla partecipazione alla gara a ricorrere contro la successiva aggiudicazione in favore di altra impresa.

La Redazione

Con la sentenza n. 5966 del 14 luglio 2022, il Consiglio di Stato affronta 3 questioni processuali rilevanti:

  1. Procedimento cautelare nel rito appalti. Con la prima questione, il Consiglio di Stato analizza la disciplina oggetto dell'art. 120, comma 6, prima parte, c.p.a., interpretandola nel senso che all'interno di controversie vertenti su procedure di evidenza pubblica, il giudizio è di regola definito alla camera di consiglio che viene fissata ai fini dell'esame della domanda cautelare, se proposta, evidenziando che è in ogni caso rimessa al giudice la valutazione circa l'esistenza o meno di elementi impeditivi, i quali sono tipizzati nella stessa disposizione. In tal caso, la decisione sul merito sarà rinviata ad una successiva udienza. Con tale disciplina, osservano i Giudici, si rende tendenzialmente obbligatorio (salvo eventi eccezionali indicati nella stessa norma) l'iter processuale che esaurisce il giudizio in un'unica udienza, escludendo la sussistenza di un diritto potestativo di natura processuale in capo alla parte ricorrente volto alla calendarizzazione della decisione, con il chiaro intento di sollecitare la decisione di meritosenza rallentare eccessivamente le procedure di evidenza pubblica.
  2. Ne bis in idem. La seconda questione processuale affrontata dal Consiglio di Stato riguarda l'applicazione del principio del ne bis in idem: una volta chiarita la funzione, i Giudici precisano che la preclusione opera anche nel caso in cui la prima sentenza che si è pronunciata sulla questione non sia ancora passata in giudicato.
  3. Interesse a ricorrere dell'impresa esclusa. La terza questione concerne l'accertamento della sussistenza dell'interesse dell'impresa esclusa dalla partecipazione alla gara a ricorrere contro la nuova aggiudicazione che è successivamente intervenuta in favore di un'altra impresa, evidenziando che qualora l'impugnativa venga respinta sia in primo grado, sia in grado di appello, la proposizione del ricorso per revocazione e del ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado (non sospesa nella sua efficacia esecutiva) che ha accertato definitivamente l'esclusione dell'impresa, non fa sorgere in capo a quest'ultima l'interesse ad impugnare l'aggiudicazione intervenuta successivamente in favore dell'altra impresa.