…spetta alla parte dimostrare che il giudice ne era a conoscenza in caso di impugnazione per omesso esame dell'istanza.
In un giudizio avente ad oggetto la condanna per il reato di furto aggravato di energia elettrica, l'imputata propone ricorso in Cassazione deducendo, tra i motivi di doglianza, che il Giudice di primo grado aveva omesso di valutare l'istanza di rinvio presentata dalla difesa per concomitante impegno professionale, tempestivamente...
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 19/1/2021, la Corte di appello di Salerno ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore a carico di B.F., ritenuta responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica e condannata alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa.
All'imputata era contestato di essersi impossessata di un quantitativo di circa 630.000 kWh, per un valore corrispondente a circa euro 107.100,00.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputata a mezzo del difensore, deducendo quanto segue.
Primo motivo: vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'invocata nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa.
All'udienza del 19/6/19, il giudice di primo grado aveva omesso di valutare l'istanza di rinvio presentata dalla difesa per concomitante impegno professionale, tempestivamente inoltrata a mezzo PEC.
Nel respingere la richiesta di nullità della sentenza di primo grado, la Corte d'appello ha osservato che "le istanze trasmesse a mezzo p.e.c. (che per parte della giurisprudenza devono dichiararsi inammissibili) richiedono comunque l'onere della parte di accertare l'avvenuta ricezione".
Ha quindi ritenuto che la difesa non si fosse attivata per verificare che l'istanza fosse stata sottoposta al vaglio del Tribunale, "a nulla rilevando la circostanza articolata da/l'appellante in ordine all'accoglimento di precedenti istanze avanzate con la medesima forma".
Le argomentazioni illustrate nella sentenza impugnata, lamenta la difesa, non sono condivisibili.
Secondo consolidato orientamento della Corte regolatrice la richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, inviata a mezzo fax o a mezzo PEC non è per sé irricevibile o inammissibile (Sez. V n. 48892/2018).
L'utilizzo di tale modalità di trasmissione comporta l'onere per la parte di dimostrare che il giudice sia stato posto nella condizione di conoscere tempestivamente l'esistenza dell'istanza (Sez. V n. 535/16).
Fermo restando l'onere del difensore di verificare, diligentemente, la circostanza dell'effettiva ricezione dell'istanza di rinvio, si evidenzia come la relativa ricevuta di consegna dell'invio all'indirizzo di posta elettronica della cancelleria del giudice costituisca di per sé prova dell'avvenuta ricezione.
Nel caso di specie, poi, sono rilevabili le seguenti circostanze a sostegno dell'accoglibilità della richiesta e della conseguente fondatezza dell'eccezione: l'istanza di rinvio per l'udienza del 19 giugno veniva depositata a mezzo p.e.c. il 15/06/2019 (entro il termine previsto); la difesa era impegnata presso il Tribunale di Sorveglianza di Torino in un procedimento a carico di un detenuto; era stata motivava l'impossibilità di nominare sostituti processuali; l'indirizzo p.e.c. destinatario era quello della cancelleria del giudice competente; il medesimo indirizzo p.e.c. era stato utilizzato per l'inoltro di analoga istanza di rinvio, formulata nella precedente udienza del 27 maggio 2019, regolarmente ricevuta e valutata dal giudice; la ricezione dell'istanza di rinvio per l'udienza del 19 giugno 2019 era verificata in data 18 giugno, per il tramite della cancelleria, allorquando, per maggiore sicurezza, la difesa depositava anche personalmente l'istanza inoltrata a mezzo p.e.c., con prova dell'avvenuta consegna recante la medesima data del 15 giugno 2019, ore 16:52.
Ciò premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata per violazione dell'articolo 420-ter, comma 5, cod. proc. pen.
Non è stato consentito l'intervento in udienza del difensore e l'imputata non ha potuto rendere dichiarazioni che avrebbero alleggerito la sua posizione, consentendole di beneficiare delle attenuanti generiche negale.
II) Vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla invocata concessione delle attenuanti generiche La Corte di Appello ha negato le attenuanti generiche alla ricorrente attesa la quantità notevole di energia elettrica sottratta, la consistente somma di danaro non pagata, la protrazione della condotta per un tempo considerevole e l'assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza.
Per quanto dedotto al paragrafo che precede, il mancato rinvio e l'omessa valutazione della relativa richiesta, ha determinato l'impossibilità per l'imputata di rendere esame o rendere dichiarazioni confessorie.
Se ciò fosse avvenuto, si sarebbero potute riconoscere all'imputata le circostanze attenuanti generiche, in conseguenza del ravvedimento spontaneo, quanto meno in misura equivalente alla contestata aggravante contestata.
L'incensuratezza della ricorrente, la sua posizione di intestataria del bar caffè "Cristal", dove è stata accertata la sottrazione, in uno con le eventuali dichiarazioni da rendersi in udienza, avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a ritenere concedibile il beneficio invocato. Sul punto, anche l'Ufficio di Procura aveva richiesto in primo grado la concessione all'imputata delle attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata aggravante.
Tra l'altro, considerata l'epoca di commissione del reato (fino ad ottobre 2014), ulteriore elemento positivo di valutazione poteva essere individuato nella condotta tenuta dall'imputata "post delictum" e nell'assenza di altri procedimenti penali a suo carico.
Motivi della decisione
2. I motivi di doglianza sono infondati, pertanto il ricorso deve essere rigettato.
3. A fronte di un indirizzo più restrittivo, secondo cui nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, P, Rv. 270702, resa in fattispecie relativa ad istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata a mezzo p.e.c. dal difensore di fiducia dell'imputato), si è affiancato un orientamento meno rigoroso che ammette la ricevibilità delle istanze di rinvio trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, con la precisazione che il ricorso a tale modalità non rituale di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente (Sez. 2, n. 47427 del 07/11/2014, Pigionanti, Rv. 260963:"La richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica in cancelleria, non è irricevibile né inammissibile, anche se l'utilizzo di tale irregolare modalità di trasmissione comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi in sede di impugnazione dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi del regolare arrivo della mail in cancelleria e della sua tempestiva sottoposizione all'attenzione del giudice procedente"; Sez. 6, n. 35217 del 19/04/2017, C, Rv. 270912:"La richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dell'ufficio di cancelleria del giudice procedente comporta l'onere, per la parte che intenda dolersi dell'omesso esame della sua istanza, di accertarsi della regolare ricezione della mail da parte del predetto ufficio"; Sez.2, n.53692 del 23/11/2017, Ishlyamski, in motivazione).
4. Dagli atti allegati al ricorso non risulta che la richiesta spedita a mezzo posta elettronica certificata sia stata sottoposta all'attenzione del giudice prima dell'udienza.
L'indirizzo a cui risulta spedita la richiesta di rinvio è quello della cancelleria del dibattimento del Tribunale di Nocera Inferiore, tuttavia, sebbene vi sia prova della ricezione, non si documenta che la istanza sia stata sottoposta al giudice prima della celebrazione dell'udienza.
Quanto all'istanza successivamente depositata in forma cartacea presso la cancelleria del giudice procedente, non risulta allegata al ricorso copia con attestato di ricezione da parte della cancelleria.
Con riferimento alla precedente istanza di rinvio, inoltrata a mezzo p.e.c. in data 23/5/2019, non si produce l'attestato dell'avvenuta spedizione e della ricezione in modo da consentire una comparazione con gli indirizzi di spedizione delle due istanze di rinvio.
Alla stregua di tanto, non è sostenibile la ricorrenza delle condizioni per ammettere, come richiesto dal condivisibile orientamento sopra citato, che la difesa abbia adempiuto all'onere di documentare la tempestiva sottoposizione dell'istanza all'attenzione del giudice.
Ne deriva il rigetto del motivo di ricorso.
4. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso. La Corte ha adeguatamente motivato la decisione di rigettare le circostanze attenuanti generiche sulla base della gravità del fatto e del carattere continuativo della condotta.
Sul punto è sufficiente ricordare che la ratio dell'istituto non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826: «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»; da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02: «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»).
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.