Inammissibile il ricorso proposto dal centauro che lamentava la mancata valutazione del Rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia municipale.
Il Giudice di seconde cure dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'attuale ricorrente contro la sentenza con cui il Giudice di primo grado aveva rigettato la sua domanda risarcitoria nei confronti della società designata dalla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada per i danni a lui procurati da un sinistro stradale nel quale era caduto dal suo...
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis e ter c.p.c. l'appello proposto da (omissis) avverso la sentenza del Tribunale di Rimini che aveva rigettato la domanda di risarcimento proposta da questi nei confronti di (omissis) s.p.a. - quale impresa designata dalla Gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada - per i danni a lui derivati in conseguenza del sinistro stradale occorsogli a seguito della caduta dal suo motociclo in data (omissis)(omissis) nel Comune di (omissis) asseritamente avvenuta a causa di una manovra di emergenza effettuata per il mancato rispetto del segnale di stop di una autovettura, rimasta non identificata.
Per quanto ancora qui di interesse, i giudici di merito hanno ritenuto non fosse stata raggiunta la prova della fondatezza dell'assunto di parte attrice con riguardo alla dinamica dei fatti e alla riconducibilità della responsabilità del sinistro in capo ad un presunto conducente pirata.
Avverso la sentenza del Tribunale di Rimini e l'ordinanza della Corte di appello di Bologna emessa ex art. 348 bis e ter c.p.c. propone ricorso per cassazione (omissis) sulla base di due motivi di ricorso. Resiste (omissis) s.p.a., quale impresa designata dalla GESTIONE del FONDO DI GARANZIA per le vittime della strada.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis comma 1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. In via preliminare, il ricorrente eccepisce la nullità dell'ordinanza impugnata che nell'epigrafe si riferisce al numero di ruolo generale di una causa civile iscritta nell'anno 2017 e non al numero della causa oggetto di gravame.
2. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c" poiché non è stato affatto valutato dal giudice del merito il contenuto del Rapporto di incidente stradale redatto dalla Polizia Municipale di (omissis) (doc. già in atti e che il ricorrente allega sub doc. n. 6/a) da cui si evinceva che la logica possibile della manovra di emergenza effettuata dal (omissis) era quella di aver tentato "verosimilmente (o presumibilmente) di evitare un'eventuale collisione con l'autovettura" non identificata "citata nelle dichiarazioni rese dal conducente e da una persona informata sui fatti".
3. Con il secondo motivo "Violazione di legge ed esattamente dell'art. 91 c.p.c. nonché dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 - per aver il Tribunale liquidato le spese in un'unica voce" contesta, in particolare, che nel dispositivo della sentenza del Tribunale non sia stato liquidato in modo distinto spese e onorari, come del resto già affermato dalla Cassazione con la sentenza della Terza sezione civile n. 6018 del 2018, seppur con riferimento ad un'opposizione a sanzione amministrativa, in quanto la liquidazione operata in siffatto modo non consentirebbe il controllo sulla correttezza della liquidazione e sulla conformità ai parametri ministeriali indicati ne D.M. Giustizia n. 55 del 2014, con le integrazioni di cui al DM Giustizia n. 221 del 2017.
4. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di nullità sollevata dal ricorrente che, nell'epigrafe eccepisce come l'ordinanza impugnata rechi un numero di ruolo generale di una causa civile diverso da quello oggetto di gravame. L'eccezione è inammissibile; in vero è lo stesso ricorrente che impugnando l'ordinanza con cui è stato dichiarato inammissibile il proprio atto di appello, in concreto, dà conto che si sia trattato di un effettivo mero errore materiale, consistito nella indicazione del numero di registro generale riferito ad altra causa rispetto a quella de qua; inoltre, lo stesso ricorrente non adduce alcun rilievo da cui potersi desumere la violazione del proprio diritto di difesa, tenuto conto che il provvedimento impugnato è comunque espressamente riferito alle parti processuali di cui è causa, all'oggetto della materia del contendere nonché alla decisione assunta dal Tribunale in prime cure sulla domanda proposta dall'originario attore, attuale ricorrente; tanto è sufficiente a ritenere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo e, per ciò stesso, sia oggetto del presente gravame.
5. Venendo al merito dei motivi, il primo è inammissibile.
5.1. Questa Corte ha già ripetutamente affermato che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (tra le ultime: Cass. Sez. U n. 20867 del 30/09/2020; Cass. Sez. U. 27/12/2019, n. 34474, ma anche Cass. 19/06/2014, n. 13960 e Cass. 20/12/2007, n. 26965).
In tale prospettiva il primo motivo è quindi inammissibile perché le allegazioni e le prove (sia documentali sia testimoniali) sono state in concreto valutate dai giudici del merito (cfr. sentenza del Tribunale di Rimini pagg. 3-5), che per di più dopo averle esaminate coerentemente, l'una in correlazione con l'altra, hanno ritenuto non fosse stata raggiunta la prova della fondatezza dell'assunto di parte attrice con riguardo alla dinamica dei fatti e alla riconducibilità della responsabilità del sinistro in capo ad un presunto conducente pirata. Del resto, il ricorrente non si confronta con la motivazione della pronuncia impugnata, limitandosi a lamentare la non compiuta valutazione di un Rapporto di incidente stradale redatto dalla polizia municipale di cui riporta soltanto stralci e che, comunque, risulta debitamente esaminato dai giudici di merito.
5.2. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso; con esso si lamenta che il Tribunale ha "liquidato le spese in un'unica voce" non distinguendo spese e onorari per ciascun grado della causa. Parte controricorrente giustamente evidenza da un lato che la liquidazione delle spese di primo grado è passata in giudicato perché il ricorrente non ha proposto un motivo di appello e, dall'altro, che le pronunce di legittimità richiamate (Cass. n. 6028 del 2018 e n. 18905 del 2017) sono irrilevanti rispetto a quanto lamentato poiché si riferiscono ad una liquidazione operata in modo omnicomprensivo, circostanza non ravvisabile nel caso di specie.
In conclusione, il ricorso è inammissibile.
Spese liquidate come da dispositivo in virtù del principio di soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente che si liquidano in complessivi Euro 3000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.