Il contratto concluso tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali ovvero in forma di società cooperative, non è affetto da nullità assoluta per avere ad oggetto attività riservate al professionista iscritto all'albo e vietate alle società di capitali o alle cooperative.
A seguito di opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di alcuni lavori su incarico dell'ingiunta avvalendosi dell'opera di un architetto, il Tribunale rilevava l'avvenuto pagamento di una parte dell'importo e revocava il decreto ingiuntivo opposto in relazione ad esso, condannando l'opponente al pagamento della...
Svolgimento del processo
1. La società E. Ltd Company n. (omissis) chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di euro 2.013.910,25 nei confronti della società T. s.p.a., a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di lavori di recupero e trasformazione urbanistica di un complesso di archeologia industriale (ex Cementificio I.) in (omissis) svolti negli anni tra il 2002 ed il 2006 su incarico dell'ingiunta ed avvalendosi dell'opera del direttore tecnico, progettista e coordinatore in Italia architetto A. M..
2. Adito con opposizione fatta valere dalla società T., il tribunale di Bergamo, rilevato l'avvenuto pagamento di euro 971.600,00 con sentenza n. 10708/2008 revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 1.042.310,25.
3. Avverso la sentenza proponeva appello T. s.p.a. e la corte d'appello di Brescia con la sentenza n.444/2018 rilevava la nullità del contratto di incarico professionale stipulato tra le parti perché rientrante tra quelli oggetto di riserva in favore del professionista abilitato ex art. 2231 cod. civ. e, in accoglimento del gravame, respingeva la domanda di E..
4. Per l'annullamento della sentenza della corte d'appello, per pubblicata il 21/03/2018 e notificata il 28/6/2018, ricorre per cassazione E. con ricorso notificato il 27/9/ 2018 ed affidato a due motivi, cui resiste con controricorso T. s.r,l, in concordato preventivo e in liquidazione.
5. Con ordinanza interlocutoria n, 2567/2020 il ricorso, inizialmente fissato all'adunanza camerale della Sesta sezione civile-2 del 12/9/2019, è stato rimesso alla pubblica udienza.
6. In prossimità dell'odierna udienza di discussione entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 cod.proc.civ.
7. Il P.M. ha concluso per l'inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
8. Con il primo motivo la società E. Ltd deduce, in relazione la violazione e falsa all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. applicazione dell'art. 2231 cod. civ. nel combinato disposto con l'art. 1418 cod. civ., in relazione al quadro normativo in materia di costituzione di società di ingegneria e di liberalizzazione delle attività professionali regolamentate con particolare riguardo all'art. 24 della legge n. 266 / 1997 (come interpretato e modificato dall'art.1, commi 148 e 149 della legge n. 124/2017).
9. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 della legge 266 del 7 agosto 1997, come interpretato e modificato dall'art. 1, commi 148 e 149 della legge 18/07/2022 agosto 2017, in relazione ad un rapporto contrattuale tra soggetto privato e società di ingegneria che è intercorso in data successiva alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 266 del 1997.
10. Il primo motivo è fondato.
11. La questione proposta dal ricorso, attinente alla validità dei contratti stipulati da società ed aventi ad oggetto la fornitura di servizi rientranti nell'area riservata al professionista, non essendo in discussione il carattere progettuale e di stretta pertinenza dell'architetto o dell'ingegnere dell'attività contrattuale come ricostruito dalla corte, ha un rilievo che va oltre il caso di specie. Ciò richiede di riprendere le fila degli approdi interpretativi raggiunti da questa Corte nel corso degli anni nella ricostruzione ed interpretazione del quadro normativo tracciato dal legislatore in materia.
12. Il legislatore è infatti ripetutamente intervenuto dopo la scelta operata nella sistematica del codice civile del 1942 di tenere distinta la figura del professionista intellettuale dall'imprenditore, collocando il primo nel Titolo III del libro V dedicato al "lavoro autonomo" ed il secondo nel Titolo II del medesimo Libro, dedicato al lavoro nell'impresa.
13. L'espressione coerente di detta impostazione si ritrova nel divieto previsto nell'art. 2 della legge n. 1815 del 1939 di costituire ed esercitare sotto qualsiasi forma diversa da quella dell'art. 1 (cioè associazioni fra professionisti che usano nei rapporti con i terzi esclusivamente la dizione studio tecnico, legale, commerciale l'attività di consulenza contabile amministrativo o tributario) tecnica, legale, commerciale, contabile o tributaria. 14. Il divieto riguardava tutte le forme societarie, dalla società semplice a quelle di capitali.
15. Tale divieto è stato nel tempo via via ridimensionato, anche sulla scia della più ampia nozione di impresa comunitaria, partendo dalla disciplina delle società di revisione (cfr. d.P.R. n. 136/1975; d.lgs. n. 88/1992 in attuazione della direttiva 84/254/CEE), con riguardo all'attività di controllo contabile e di certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa ed all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.
16. Anche le società di ingegneria sono state interessate, a partire dalla seconda metà degli anni settanta, da interventi settoriali (l.n.183 del 1976, art.13; l.n. 92 del 1979, art.l1 l.n. 17 del 1981, art. 11) - ricordati nella ricostruzione normativa da ultimo svolta nella sentenza di questa Corte n. 7310/2017 - con cui il legislatore ha introdotto disposizioni che consentivano la costituzione di società di ingegneria -nelle due forme del commercial e del consulting engineering -così parzialmente abrogando il divieto di cui all'articolo 2 della legge n. 1815 del 1939.
17. Di tale interventi normativi volti al superamento del divieto del 1939, la Corte, pronunciandosi sugli incarichi affidati a società di ingegneri nel periodo antecedente al 1994, ha fornito una lettura restrittiva, escludendo esplicitamente la validità degli stessi nell'ipotesi in cui l'attività oggetto del contratto tra committente e società consiste in un'opera di progettazione di ingegneria civile dell'attività professionale interamente rientrante tipica dell'ingegnere o dell'architetto (cfr. Cass. n. 10172/1999; id. n.10937/1999; id. n. 24922/2007).
18. Il legislatore ha tuttavia proseguito la marcia per il superamento del divieto di cui all'art. 2 della legge n.1815 del 1939 17 e 18 della legge n. 109 del 1994 (legge quadro in materia di lavori pubblici), con l'art. 90, comma 2 del codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 163/2006, a sua volta sostituito dall'art. 46 del d.lgs. n. 50/2016 , il C.d. codice dei contratti pubblici.
19. L'articolo 17 consentiva alle C.d. società di ingegneria la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo o di parti di esse nonché lo svolgimento di attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, in espressa deroga al divieto di cui all'art. 2, legge. n.1815 del 1939, seppure, secondo la giurisprudenza di questa Corte, soltanto nell'ambito di appalti pubblici (cfr. Cass. n.10872/1999).
20. La trasposizione dei principi affermati con la legge n. 109 del 1994 fuori dal settore dei lavori pubblici è stata successivamente invocata in forza dell'ulteriore intervento, di carattere ricognitivo, attuato con la legge n. 266 del 1997 che all'art. 24, comma 1, ha abrogato espressamente il divieto risalente alla legge del 1939.
21. In dottrina si è in tal modo considerata avvenuta la definitiva liberalizzazione delle attività professionali regolamentate a partire dal 1997 in avanti, con la conseguenza che dal quel momento in poi si è ritenuto possibile lo svolgimento di attività anche in forma di società di capitali, potendo tali società operare senza limitazioni anche nel mercato privato.
22. Tuttavia questa interpretazione estensiva del quadro normativo non ha trovato l'avallo della giurisprudenza di legittimità, la quale ha evidenziato come l'art. 24 prevedesse, al secondo comma, l'emanazione di un regolamento di fissazione dei requisiti di cui alla legge n. 1815 del 1939, art. 1, e che, nondimeno, tale decreto non fu emanato lasciando la disciplina dell'esercizio in forma societaria delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico 18/07/2022 attuazione (cfr. Cass. Sez. Un. 13144/2015; Cass, 7310/2017), fino a quando il legislatore non è nuovamente intervenuto.
23. Ciò è accaduto con l'art. 10 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012), entrata in vigore il 1 gennaio 2012, con il quale il divieto dell'art. 2 legge n, 1815 del 1939 è stato "nuovamente" abrogato (comma 11) ed è stata dettata la disciplina delle società costituite in forma di società di capitali per l'esercizio delle attività professionali regolamentate, con espressa salvezza (comma 9) dei modelli societari già vigenti, tra i quali le società di ingegneria previste dall'art. 17 della legge n, 109 del 1994.
24. Non vi è dubbio che con la legge del 2011 il legislatore abbia riconosciuto, da quel momento in poi, la validità dei contratti stipulati nel mercato privato dalle società di ingegneria costituite ai sensi della legge n. 109 del 1994, art. 17, oltre che di quelle secondo le specifiche previsioni del citato art. 10, ed aventi ad oggetto l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.
25. Per i contratti conclusi in precedenza, la Corte, con la sentenza 22 marzo 2017, n. 7310 ha, invece, ribadito l'operatività del divieto del 1939 in ragione della mancata attuazione dell'abrogazione disposta dall'art. 24, comma 1, della legge n. 266/1997 a seguito dell'omessa adozione del decreto di fissazione dei requisiti di cui alla legge n. 1815 del 1939, art. 1.
26. Il legislatore è, infine, intervenuto con la legge 14 agosto 2017, n. 124 (Legge sulla concorrenza, Gazz. Uff. n. 189/2017) entrata in vigore il 29/8/2017, che all'art. 1, commi 148 e 149, rispettivamente dispone: art, 1, comma 148: In applicazione dell'articolo 24, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti contrattuali intercorsi, dalla data di entrata in vigore della medesima legge, tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I de/ titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile. art.1, comma 149: Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n, 266, è abrogato. 27. Si tratta di disposizioni normative che si pongono in evidente continuità con l'art. 24 della legge n, 266/1997 (espressamente presente negli atti parlamentari, in particolare pag. 34 della relazione di accompagnamento) di cui il legislatore fornisce, con il comma 148, l'interpretazione autentica, chiarendo che l'efficacia temporale dell'abrogazione dell'art. 2 della legge 1815 del 1939 disposta con l'art. 24, comma 1, della legge n. 266/1997 opera dalla data di entrata in vigore di detta legge ( Gazz. Uff. n. 186 dell'11/8/1997) e cioè dall'Il/8/1997, come disposto nell'art. 32 del medesimo atto legislativo, implicitamente escludendo la necessità di un'ulteriore regolamentazione, come ritenuto sulla scorta della previsione del secondo comma del medesimo art. 24.
28. Si precisa, altresì, che la portata abrogatrice dell'art. 24 comma 1, della legge n. 266/1997 è estesa a tutti i contratti stipulati fra privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile.
29. inoltre, ed al fine di superare ogni residuo dubbio circa la mancata attuazione della riforma abrogatrice dell'art. 2 della legge n. 1815 del 1939 a causa dell'omessa adozione del regolamento ministeriale previsto dall'originario secondo comma dell'art. 24 della legge del 1997, il comma 149 dell'art. 1 della legge n. 124/2017 ne sancisce espressamente l'abrogazione, facendo venir meno l'argomento testuale che giustificava la permanenza del divieto.
30. Il quadro normativo sin qui tracciato impone una soluzione diversa alla questione sottoposta con il ricorso in esame poiché al contratto concluso fra E. Ltd e la T. ed avente ad oggetto le opere di progettazione eseguite negli anni fra il 2002 ed il 2006 non si applica il divieto di cui all'art, 2 della legge 1815 del 1939, diversamente all'interpretazione giurisprudenziale sin qui data con riguardo alle società di ingegneria delle disposizioni dell'art. 24 della legge 266/1997.
31. Va menzionato, per completezza, che in materia di attività professionale di commercialista, l'abrogazione della legge n. 1815 del 1939 per effetto dell'art. 24 della legge 266/1997 era già stata ritenuta operante a far data dall'Il agosto 1997 dalla sentenza di questa Corte n. 3926/2016.
32. Pertanto, a seguito della legge sulla concorrenza del 2017, la conclusione cui è pervenuta la corte di merito, fondata sul precedente orientamento interpretativo, deve essere cassata dovendosi affermare il principio di diritto che “il contratto concluso tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I de/ titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile non è affetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt.1418 e 2231 cod. civ., per avere ad oggetto attività riservate al professionista (ingegnere o architetto) iscritto all'albo e vietate alle società di capitali od alle cooperative".
33. Il secondo motivo di censura è assorbito nell'accoglimento del primo.
34. Quanto alle eccezioni sollevate dalla società controricorrente T. con il controricorso circa la pretesa territorialità del divieto di cui all'art. 2231 cod. civ., affermata da E. a pag. 20 del ricorso, rileva il Collegio che la questione, oltre che nuova, resta assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
35. Quanto poi all'eccezione sollevata dalla T., secondo la quale E. sarebbe una comune società commerciale non istituita per svolgere attività professionale e che avrebbe addirittura operato nel caso in esame ultra vires, osserva il Collegio che si tratta di questione inammissibile perché proposta per la prima volta avanti al giudice di legittimità sulla scorta di documentazione tardivamente prodotta come allegato 4 del controricorso 36. Rilevante appare inoltre la considerazione che, come pure precisato dal ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., la sentenza impugnata ha motivato il rigetto della domanda di pagamento formulata da E. accogliendo la censura di nullità del contratto (pacificamente articolata dalla T. soltanto nell'atto di gravame) circoscritta all'oggetto della negoziazione ritenendolo riservato al professionista iscritto all'apposito albo (cfr. pag. 12 prime quattro righe della sentenza impugnata) non già sul rilievo di nullità dovuta all'esecuzione di prestazione da parte di personale non abilitato.
37. Non ha costituito, cioè, motivo di appello né della conseguente pronuncia della corte di merito la questione dell'oggetto sociale della società ricorrente sicché essa è preclusa in questa sede.
38. In conclusione, il ricorso va quindi accolto e cassata la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello alla luce del sopra enunciato principio di diritto e per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.