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19 luglio 2022
Servizio universale e servizio di corriere espresso sono entrambi “servizi postali”

Pertanto, essi sono soggetti alle prescrizioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La Redazione

Con la sentenza n. 5893 del 13 luglio 2022, il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi proposti da alcuni corrieri italiani contro le prescrizioni di AGCOM ai fini dell'adozione della carta servizi a protezione dei consumatori più deboli, chiarendo la nozione di servizio pubblico e di fornitore di un servizio postale.

Palazzo Spada osserva, infatti, come il sistema dei servizi sia dominato a livello quantitativo dall'iniziativa privata ma con una stretta partecipazione del settore pubblico, rilavando come non si possa immaginare un sistema economico dei servizi privo dell'iniziativa privata ma allo stesso tempo anche senza il timore di un comando statale e della P.A..
Così il Consiglio di Stato richiama le disposizioni più significative in materia, rappresentate dall'art. 14 TFUE, il quale ha riequilibrato i due poli fondamentali portando in primo piano il valore sociale delle prestazioni e la natura oggettivamente pubblica dei servizi economici di interesse generale, e dall'art. 41, comma 3, Cost., che prevede programmi e controlli pubblici volti ad orientare le attività economiche con scopi sociali.
L'art. 106 TFUE, poi, prevede la possibilità di sottrarre alle regole sulla concorrenza alcuni servizi che vanno esclusi, in tutto o in parte, dalle logiche del mercato poiché caratterizzati da una missione di interesse sociale. Da qui la necessità di un'autorità amministrativa quale AGCOM in grado di assicurare condizioni di equità sociale nel campo dei servizi di interesse economico generale.

In tale contesto, i Giudici precisano la nozione di “fornitore di un servizio postale”: l'impresa, per essere qualificata come tale, deve svolgere almeno uno dei servizi tra raccolta, smaltimento, trasporto e distribuzione, e il servizio così svolto deve riguardare un invio postale. Non può parlarsi di fornitore di un servizio postale, però, se l'impresa si limita al servizio di trasporto. Da ciò deriva che le imprese di autotrasporto, di spedizione ovvero di corriere espresso che forniscono i servizi sopra specificati costituiscono fornitori di servizi postali.
A tal proposito, i Giudici evidenziano che nonostante sia possibile distinguere un servizio universale da un servizio di corriere espresso, tale distinzione resta comunque priva di rilevanza in relazione alla natura dei servizi elencati all'art. 2, punto 1, direttiva 97/67, dunque sia il servizio universale, sia il servizio di corriere espresso costituiscono “servizi postali” ai sensi della disciplina nazionale ed europea.