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20 luglio 2022
Esenzione dalla spesa sanitaria: superata la distinzione tra disoccupato ed inoccupato

A seguito dell'adozione del D.Lgs. n. 150/2015, per il Consiglio di Stato è da considerare “disoccupato” il soggetto privo di impiego a prescindere dal fatto che abbia svolto o meno, precedentemente, attività lavorativa.

La Redazione
Il Ministero della Salute, con nota del 17 luglio 2017, in relazione alla definizione di “disoccupato” ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria ex art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine alla precisa interpretazione da fornire alla disposizione, recante “Stato di disoccupazione”, con lo scopo di verificare se l'esenzione debba o meno essere riconosciuto anche all'inoccupato.
 
Con il parere n. 1268 del 13 luglio, la Sezione Prima ricorda innanzitutto che la norma di riferimento relativa all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, individuata con il codice E02 (disoccupazione), per il costo dei farmaci e delle prestazioni specialistiche, è contenuta nell'articolo 8, comma 16, della Legge n. 537/1993. Tale norma prevede espressamente l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per «i disoccupati ed i loro familiari a carico, nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni ed i loro familiari a carico purché appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico».
 
Ciò posto, con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2015, che ha abrogato l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 181/2000 su cui si fondava la distinzione tra “disoccupazione” e “inoccupazione”, rientrano nella qualifica di “disoccupato” i «lavoratori privi di impiego che dichiarano in forma telematica (…) la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro dell'impiego». Alla luce di tale intervento, rileva la Sezione che oggi, essendo decaduta la precedente distinzione tra le due definizioni, debba considerarsi “disoccupato” il soggetto privo di lavoro a prescindere dal fatto che abbia svolto o meno, precedentemente, attività lavorativa. Nella nuova definizione prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015, ai fini dell'esenzione, convergono pertanto sia i soggetti qualificati, nel precedente regime ora abrogato, come “disoccupati” sia quelli che venivano definiti come “inoccupati”.
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