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20 luglio 2022
Il Consiglio di Stato sui criteri di regolazione delle tariffe per il trasporto di gas naturale

Secondo Palazzo Spada, la riduzione della quota di ricavi relativi alla rete nazionale produce una maggiore competitività dell'approvvigionamento di gas naturale sul mercato nazionale, permettendo una riduzione dei costi sostenuti dal venditore all'ingrosso e una possibile riduzione del prezzo del gas naturale.

La Redazione

La vicenda trae origine dal gravame proposto da alcune società produttrici di energia elettrica (anche attraverso l'utilizzo di un'ingente quantità di gas naturale) avverso alcune deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
Le doglianze formulate dalle ricorrenti erano dirette a censurare anche la conferma del pregresso sistema di calcolo delle tariffe, in relazione al riparto tra capacity e commodity (90/10).

Con la sentenza n. 6096 del 18 luglio 2022, il Consiglio di Stato rigetta gli appelli.

Nelle sue argomentazioni, il Collegio richiama l'art. 38, c. 2-bis, D.L. n. 83/12 convertito dalla L. n. 134/2012, il quale, «pur prevedendo l'adeguamento del sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti con maggiore consumo di gas naturale, non impone all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente di intervenire sui criteri di regolazione tariffaria riguardanti la ripartizione dei ricavi da recuperare attraverso le componenti tariffarie applicate ai punti di entrata e ai punti di uscita della rete nazionale di gasdotti (cd. criterio di riparto entry/exit)».
Palazzo Spada menziona anche la disciplina europea, ed in particolare l'art. 8 Reg. UE 2017/460. La disposizione istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas ma non vincola le Autorità nazionali di regolamentazione a prevedere un criterio di riparto entry/exit pari a 50/50, bensì «impone, qualora venga prevista una metodologia tariffaria diversa da quella delineata dall'art. 8 cit., di raffrontare il sistema tariffario nazionale con il modello standard, definito a livello unionale, al fine ultimo di garantire la confrontabilità delle metodologie dei prezzi di riferimento scelte in ambito nazionale».

Secondo il Consiglio «la riduzione della quota di ricavi relativi alla rete nazionale da recuperare attraverso componenti tariffarie applicate ai punti di entrata (discendente dalla definizione di un criterio di riparto entry/exit pari a 40/60, a modifica del precedente criterio pari a 50/50) è idonea ad indurre una maggiore competitività dell'approvvigionamento di gas naturale sul mercato nazionale, permettendo una riduzione dei costi sostenuti dal venditore all'ingrosso (shipper) nello svolgimento della propria attività economica e, per l'effetto, una possibile riduzione, a parità di altre condizioni di mercato, del prezzo del gas naturale, con conseguente emersione di effetti benefici anche in altri mercati, quale quello dell'energia elettrica».