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20 luglio 2022
La gestione di uno stadio di calcio rientra nello schema della concessione di servizi pubblici

Il TAR Calabria chiarisce in quali casi sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e in quali quella del giudice amministrativo, con particolare riferimento alla richiesta risarcitoria per violazione del legittimo affidamento in sede di trattative.

La Redazione

Con la sentenza n. 1312 del 14 luglio 2022, il TAR Calabria ha evidenziato che la gestione di uno stadio di calcio rientra nel paradigma della concessione di servizi pubblici, precisando che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario qualora si verta su questioni afferenti all'esecuzione di una concessione di servizi pubblici non implicante l'esercizio di specifici poteri autoritativi stabiliti dalle norme di settore, mentre spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le procedure di affidamento delle concessioni con riguardo alle richieste risarcitorie relative a quanto deriva da atti volti a costituire un nuovo rapporto di concessione, le quali sono assimilabili ad una procedura di affidamento di un (nuovo) contratto pubblico.
In tale contesto, il TAR rileva che, nelle suddette circostanze, la gestione di uno stadio di calcio spetta anch'essa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, così come avviene in caso di richieste di risarcimento legate alla violazione del legittimo affidamento nei confronti dell'Amministrazione (anche in fase precontrattuale).
A tal proposito, il TAR Calabria ha precisato che non sussiste alcuna violazione del canone di correttezza e buona fede né del legittimo affidamento in sede di trattative nelle seguenti ipotesi:

  • Quando la P.A. segue una procedura di genere come quella ipotizzata dal privato, poiché in tal caso una “scorrettezza” dovrebbe presuppore normalmente una radicale divergenza prospettica tra le parti;
  • Qualora venga contestata l'esistenza o meno di una già avvenuta dichiarazione di pubblico interesse, poiché la P.A. non è in ogni caso vincolata a dar corso alla procedura di gara;
  • Quando non si è in presenza di una prova specifica di una condotta dilatoria della P.A.;
  • Nel caso in cui non vi sia evidenza alcuna di legami causali tra i comportamenti tenuti dalla P.A. e i danni richiesti.

Infine, il TAR specifica che una richiesta incidentale di piena valutazione della illegittimità di un provvedimento in sede di domanda meramente risarcitoria è inammissibile.

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