
Pertanto, l'astensione a carattere nazionale che esclude alcuni circondari, non impedisce al difensore iscritto alla Camera Penale di questo foro di aderire all'astensione qualora debba esercitare attività defensionale al di fuori del distretto predetto.
In una controversia avente ad oggetto la condanna per il reato di cui all'
La questione sollevata in sede di legittimità riguarda l'efficacia dell'astensione deliberata a livello locale, ed in particolare «se la stessa spieghi efficacia esclusivamente sul piano oggettivo, e dunque nell'ambito del circondario giudiziario interessato, o anche sul piano soggettivo, e dunque per gli avvocati aderenti all'organismo rappresentativo e iscritti al patrocinio in questo circondario, indipendentemente dal luogo in cui gli stessi devono esercitare la loro attività defensionale il giorno dell'astensione».
Nelle sue argomentazioni, la Corte ricorda che «l'astensione dalle udienze proclamata da singole camere penali o da organismi legati al territorio di un determinato foro ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici che esercitano nella circoscrizione territoriale corrispondente a quella dell'organismo rappresentativo di categoria che ha proclamato l'astensione e, dunque, non ha effetto nei confronti delle attività giudiziarie che si svolgono presso diversi uffici di merito o di legittimità, pur se riferite a provvedimenti decisori degli uffici interessati all'astensione».
Pertanto, l'astensione a carattere nazionale che esclude alcuni circondari, non impedisce al difensore iscritto alla Camera Penale di questo foro di aderire all'astensione, qualora debba esercitare attività defensionale al di fuori del distretto predetto.
Ne consegue che l'astensione proclamata dall'UCPI nel caso di specie, non impediva ai difensori istanti, iscritti alle Camere Penali e appartenenti ad uno dei fori esclusi, di aderire all'astensione dalle udienze in sedi giudiziarie estranee a questo circondario.
Da ultimo, la Cassazione precisa che la mancata concessione del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 3, c 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputatoex
La Corte accoglie il ricorso con sentenza n. 28965 del 21 luglio 2022.
Svolgimento del processo
1. Con la decisione impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 7 novembre 2019, appellata dall'imputato G.V.D., ha ridotto la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici applicata al medesimo nella misura di tre anni, confermando nel resto la sentenza impugnata. Il D. è imputato del reato di cui agli artt. 314, 81, secondo comma,
cod. pen., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in più occasioni e in tempi diversi, nella qualità di dipendente dell'Azienda ospedaliera S.P. di Napoli, con profilo professionale di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di otorinolaringoiatria, autorizzato ad esercitare attività libero professionale intra moenia presso il proprio studio medico sito in (omissis), avrebbe omesso di versare all'A.S.L. di appartenenza la quota pari al 50% degli importi incassati o che avrebbe dovuto riscuotere, relativamente a prestazioni mediche dello stesso effettuate, per un totale di euro 6.000,00, somme di cui aveva la disponibilità e di cui si sarebbe appropriato, salvo restituirle in un secondo momento; fatti commessi in (omissis)dal 1 Aprile 2015 al 15 Febbraio 2017.
2. Gli avvocati R.J. e D.M., nell'interesse del D., ricorrono avverso tale sentenza e, deducendo due motivi, ne chiedono l'annullamento.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al rigetto dell'istanza di adesione all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.1.) per il giorno 25 giugno 2021.
Premette il ricorrente che la Corte di appello di Napoli, con ordinanza emessa all'udienza del 25 giugno 2021, aveva rigettato l'istanza di rinvio del dibattimento formulata dai propri difensori, che avevano dichiarato di aderire all'astensione proclamata dell'U.C.P.I. per quel giorno, istanza ritualmente comunicata a mezzo pec in data 21 giugno 2021.
La Corte di appello aveva, infatti, rilevato che l'istanza di astensione non poteva essere accolta in quanto « ... il deliberato dell'U.C.P.I. esclude dall'astensione del 24 e 25 giugno le Camere penali che hanno aderito ad altre astensioni già indette nel periodo, rilevato che la Camera penale di S. Maria ha aderito all'astensione del 16 giugno 2021».
Deduce, tuttavia, il ricorrente che tale decisione sarebbe illegittima, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'astensione dalle udienze proclamata da singole camere penali o da organismi legati al territorio di un determinato foro ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici che esercitano nella relativa circoscrizione territoriale, e, pertanto, l'astensione locale indetta per il 16 giugno dagli aderenti alla Camera Penale del foro di Santa Maria Capua Vetere non poteva essere "traslata" in una sede giudiziaria diversa.
La delibera della Giunta dell'U.C.P.I. dell'11 giugno 2021 per i giorni di udienza del 24 e 25 giugno, per converso, avrebbe delineato un'esclusione solo oggettiva a far valere l'astensione nei fori (come quello di Santa Maria Capua Vetere) per i quali era già stata già dichiarata recentemente, e non già soggettiva, per gli appartenenti all'U.C.P.I. di tali fori che, tuttavia, in quel giorno avrebbero patrocinato al di fuori del circondario del loro foro di appartenenza.
L'illegittimo diniego del rinvio dell'udienza, dunque, integrerebbe una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta e che, dunque, imporrebbe la declaratoria della nullità della sentenza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per illogicità della motivazione in ordine al motivo, dedotto nell'atto di appello, relativamente al difetto dell'altruità del danaro.
Deduce il ricorrente che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l'altruità del danaro, in quanto sul corrispettivo lucrato dall'imputato per le visite svolte presso il proprio studio gravava ab origine un vincolo di destinazione all'A.S.L. nella misura del 50%.
Ad avviso del ricorrente, tuttavia, il danaro incassato dall'imputato avrebbe costituito il corrispettivo dovuto per la propria prestazione professionale, ancorché di natura pubblica e a tariffa vincolata; il danaro, dunque, sarebbe entrato direttamente nel patrimonio dell'imputato, che ne avrebbe potuto disporre liberamente, salvo l'obbligo di versare la quota dovuta all'A.S.L.
Si sarebbe, dunque, in presenza non già di una condotta penalmente rilevante di peculato, quanto di un mero inadempimento di un obbligo di versare una quota dei corrispettivi percepiti.
La Corte di appello, dunque, nella sentenza impugnata, avrebbe erroneamente obliterato l'elemento di fattispecie della altruità delle somme percepite, motivando esclusivamente in ordine alla loro natura pubblica.
3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre
2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.
Il Procuratore generale, nella requisitoria e nelle conclusioni scritte depositate in data 22 aprile 2022, ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo e, in subordine, di rigettare il ricorso.
In data 2 maggio 2022 l'avvocato A.M.Z., difensore della parte civile Azienda ospedaliera S.p., ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso e la conferma delle statuizioni della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si precisano.
2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al rigetto da parte della Corte di appello, con ordinanza del
25 giugno 2021, dell'istanza di adesione all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane (U.C.P.I.) formulata dai propri difensori.
3. La questione devoluta all'esame della Corte si incentra sull'efficacia dell'astensione deliberata a livello locale e, segnatamente, se la stessa spieghi efficacia esclusivamente sul piano oggettivo, e dunque nell'ambito del circondario giudiziario interessato, o anche sul piano soggettivo, e dunque per gli avvocati aderenti all'organismo rappresentativo e iscritti al patrocinio in questo circondario, indipendentemente dal luogo in cui gli stessi devono esercitare la loro attività defensionale il giorno dell'astensione.
4. La Corte di appello di Napoli ha, infatti, rigettato l'istanza di rinvio dell'udienza del 25 giugno 2021 per adesione all'astensione collettiva formulata dagli avvocati R.J. e D.M., in quanto « ... il deliberato dell'UCPI
...esclude dall'astensione del 24 e 25 giugno le Camere penali che hanno aderito ad altre astensioni già indette nel periodo, rilevato che la Camera penale di S. Maria ha aderito all'astensione del 16...».
La Corte di appello di Napoli ha, dunque, disatteso la richiesta di rinvio, ritenendo che la delibera dell'Unione delle camere penali italiane escludesse dall'astensione collettiva gli aderenti a quelle Camere penali che avevano già indetto altre astensioni a carattere locale nel medesimo periodo, quale quella di Santa Maria Capua Vetere, cui aderivano i difensori istanti.
La Corte di appello di Napoli ha, dunque, ritenuto che la delibera dell'Unione delle camere penali italiane prevedesse un ambito di esclusione non solo oggettivo ma anche soggettivo.
5. Questa argomentazione non è condivisibile.
Le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, il bilanciamento tra tale diritto di rilievo costituzionale e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale, dal legislatore con la legge n. 146 del 1990 (e successive modifiche) e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926 - 01).
Il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, così come la previgente Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002, pertanto, costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti erga omnes, ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell'art. 101, secondo comma, Cast. (Sez. U, n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio, Rv. 259926 - 01).
L'astensione dalla partecipazione alle udienze costituisce, dunque, per il difensore l'esercizio di un diritto costituzionale, che il giudice deve riconoscere e garantire, purché avvenga nel rispetto delle condizioni e dei presupposti previsti dalle specifiche norme che lo regolano (cfr. Sez. Un., n. 40187 del 27/03/2014, Lattanzio Rv. 259927; conf., ex plurimis: Sez. 6, n. 11638 del 27/01/2015, Guerrieri, Rv. 262973).
6. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, rilevato che proprio dal compendio delle fonti richiamate dalle Sezioni Unite deriva che l'astensione dalle udienze proclamata da singole camere penali o da organismi legati al territorio di un determinato foro ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici che esercitano nella circoscrizione territoriale corrispondente a quella dell'organismo rappresentativo di categoria che ha proclamato l'astensione (Sez. 4, n. 18809 del 11/04/2019, Borriello, Rv. 275763 - 01), e, dunque, non ha effetto nei confronti delle attività giudiziarie che si svolgono presso diversi uffici di merito o di legittimità, pur se riferite a provvedimenti decisori degli uffici interessati all'astensione (Sez. 6, n. 34442 del 13/07/2016, Guarino, Rv. 267805 - 01).
Parimenti, deve ritenersi che l'astensione a carattere nazionale che eccettui, in virtù dei limiti temporali posti dal codice di autoregolamentazione, alcuni circondari, non impedisca al difensore iscritto alla Camera Penale di questo foro di aderire all'astensione, qualora debba esercitare attività defensionale al di fuori del distretto predetto.
7. Nel caso di specie, peraltro, la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, nella delibera dell'11 giugno 2021, ha espressamente proclamato
«secondo le regole del codice di autoregolamentazione, l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 24 e 25 giugno 2021,
...esclusi i circondari di Benevento, Avellino, Napoli Nord, Torre Annunziata, Santa Maria Capua Vetere interessati da astensione indetta dalle Camere Penali territoriali, per il 16 giugno 2021, con delibera del 31 maggio 2021...».
L'astensione a carattere nazionale indetta con la predetta delibera, dunque, non aveva efficacia nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Annunziata, ma non impediva di certo ai difensori di questo foro, iscritti alle Camere Penali, di aderire all'astensione dalle udienze in sedi giudiziarie estranee a questo circondario.
La Corte di appello di Napoli ha, dunque, illegittimamente negato il rinvio dell'udienza ai difensori istanti.
8. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, peraltro, sancito che, in tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell'astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell'udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall'art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi (Sez. U, n. 15232 del 30/10/2014, dep. 2015), Tibo, Rv. 263021 - 01; Sez. 5, n. 35102 del 27/06/2019, Licenziato, Rv. 277315-01).
La violazione in esame, ritualmente dedotta con il ricorso per cassazione, deve, dunque, ritenersi sussistente.
Il motivo, pertanto, deve essere accolto e, in ragione dell'effetto integralmente demolitorio della sentenza impugnata che comporta, esime dall'esaminare le ulteriori censure proposte dal ricorrente.
9. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.