Svolgimento del processo
Con sentenza resa in data 4/5/2019, la Corte d'appello di Catania, in accoglimento dell'appello proposto da CC e MSC, e in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato, in contraddittorio con l'Istituto autonomo X di X e con lo I di X (precedente proprietario dell'alloggio in esame, successivamente ceduto allo I di X ), il diritto degli appellanti, quali eredi di AM alla stipulazione del contratto definitivo di cessione in proprietà dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica già goduto, in qualità di assegnataria, dalla M a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come - a seguito dell'istanza di cessione avanzata dall'assegnataria dell'alloggio; della comunicazione, da parte dello I di X del relativo prezzo di vendita, e del pagamento, da parte della M del prezzo di vendita e del saldo delle morosità maturate - si fosse perfezionato il procedimento costitutivo del diritto dell'assegnataria alla cessione in proprietà dell'alloggio, con la conseguente successione di tale diritto nel patrimonio dei suoi eredi, trattandosi, non già di una mera aspettativa, bensì di una vera e propria prerogativa avente la consistenza del diritto soggettivo perfetto, rispetto al quale nessun carattere impeditivo avrebbe potuto attribuirsi alle ulteriori pretese creditorie degli istituti gestori, attesa la relativa natura meramente accessoria;
avverso la sentenza d'appello, l'Istituto autonomo X propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione, illustrati da successiva memoria;
se ,, cc RB , anche nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore MC (questi ultimi due, quali eredi del deceduto MSC), resistono con controricorso;
l'Istituto autonomo X non ha svolto difese in questa sede;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.;
il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione non ha depositato conclusioni scritte.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, l'Istituto ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., nonché dell'art. 324 c.p.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l'intervenuto giudicato interno sulla circostanza relativa alla mancata legittimazione de gli originari attori ad agire in qualità di eredi di AM , non avendo questi ultimi in alcun modo censurato l'espressa dichiarazione sul punto fatta propria dal giudice di primo grado;
con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 52 della legge n. 457/78, dell'art. 2, co. 3, della legge n. 136/2001 (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto trasmissibile iure haereditatis il diritto dell'assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica al trasferimento in proprietà di tale alloggio, essendo quest'ultimo trasferimento indissolubilmente vincolato alla sussistenza di specifiche condizioni personali del titolare in ragione della specificità del bene negoziato, per sua natura destinato alla realizza zione di interessi di carattere pubblicistico;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della legge n. 560/1993 e dell'art. 2932 c.c. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il procedimento amministrativo di retto alla costituzione del diritto dell'assegnatario al trasferimento in proprietà dell'alloggio fosse pervenuto alla sua piena definizione, do vendo in contrario rilevarsi come l'originaria assegnataria non avesse ritualmente provveduto al versamento di tutte le somme destinate alla definizione economica dell'atto di compravendita;
con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 91 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente disposto l'obbligo, a carico dell'Istituto ricorrente, di provvedere al rimborso delle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito;
il secondo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza di tutte le restanti censure;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di trasferimento in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, gli eredi dell'assegnatario dell'immobile, che abbia conseguito dall'ente gestore l'accettazione dell'istanza di cessione e pure la comunicazione del prezzo, provvedendo quindi a pagarlo integralmente, ma sia poi deceduto prima della stipula dell'atto di trasferimento della proprietà, non acquisiscono il diritto dominicale sull'alloggio e neppure vantano titolo per conseguirne la cessione a titolo derivativo, perché il trasferimento dell'immobile può avvenire esclusivamente previa verifica della ricorrenza di determinati requisiti, riferibili al solo assegnatario dell'alloggio, e il diritto ad otte nere la cessione non è perciò trasmissibile, iure haereditatis, a chi sia succeduto mortis causa al soggetto verificato (Sez. 1, Ordinanza n. 204 del 08/01/2019, Rv. 652417 - 01. V. anche Sez. U, Sentenza n. 17623 del 17/07/2017, Rv. 644925 - 01, e, più di recente, Sez. 2, Sentenza n. 5032 del 16/02/2022, Rv. 663922 - 01);
in forza di tale principio, deve ritenersi conseguentemente inconfigurabile, in iure, la trasmissione iure haereditatis del diritto all'acquisto in proprietà di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, essendo il trasferimento della proprietà di tale bene necessariamente correlata alla disponibilità, da parte dell'acquirente, di taluni requisiti di natura soggettiva che, nella specie, a fronte dell'affermazione negativa sul punto fatta propria dal giudice di primo grado, gli odierni ricorrenti non hanno neppure dedotto di possedere;
sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la fondatezza del secondo motivo (assorbiti restanti), deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.