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22 luglio 2022
Parificazione del rendiconto: la Consulta chiarisce il rapporto tra Assemblea regionale siciliana e Corte dei conti

Respingendo due ricorsi per conflitto di attribuzione fra enti presentati dalla Regione siciliana, il Giudice delle leggi ha precisato quali sono i confini tra funzione giurisdizionale della Corte dei conti e funzione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

La Redazione
L'Assemblea regionale siciliana, che approva tramite legge il rendiconto generale, esercita un controllo politico sulle scelte finanziarie dell'Organo esecutivo della Regione. La Corte dei conti viceversa, in sede di parificazione, svolge un controllo di legittimità/regolarità dei dati contabili, su cui si basa il rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria. 
Di conseguenza, la decisione adottata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, a seguito del ricorso contro la decisione di parificazione del rendiconto 2019, non determina alcuna lesione del principio di leale collaborazione né delle attribuzioni dell'Assemblea regionale, non interferendo con la competenza legislativa dell'Organo.
 
Questo è quanto ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 184 del 22 luglio, con cui sono stati respinti due ricorsi per conflitto di attribuzione fra enti presentati della Regione Siciliana, contro la suddetta decisione della della Corte dei conti, adottata a seguito dell'entrata in vigore della Legge regionale di approvazione del rendiconto 2019.
 
Con la pronuncia in commento, la Consulta si è focalizzata sul controllo di legittimità/regolarità dei dati contabili, «riservato al giudice contabile quale organo di garanzia della legalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche», precisando che esso non può arrestarsi al sopravvenire della Legge regionale di approvazione del rendiconto generale. Il controllo è strumentale ad assicurare il rispetto dei precetti costituzionali sull'equilibrio di bilancio e non può incidere sulla potestà legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.
 
L'accertamento della irregolarità/illegittimità dei dati contabili oggetto della decisione di parifica, impugnata dinanzi alle sezioni riunite in speciale composizione, «ha l'effetto - prosegue il Giudice delle leggi - di mettere a disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio».
 
Ciò detto, le condizioni per sollevare questioni di legittimità costituzionale, secondo le vie ordinarie, delle leggi inerenti al ciclo di bilancio non conformi a quei principi si potrebbero creare qualora la Regione dovesse ritenere di dover adottare interventi correttivi e il discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti fosse idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di stabilità finanziaria.