L'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile è ammessa quando l'incidente sia avvenuto su strade o aree ad uso pubblico oppure su aree ad esse equiparate, cioè quelle che, seppur di proprietà privata, siano accessibili ad una molteplicità indifferenziata di persone.
Il Tribunale di Torino rigettava l'appello proposto dalla parte civile, confermando la sentenza con cui il Giudice di primo grado aveva assolto il responsabile civile da ogni richiesta risarcitoria derivante dal sinistro stradale. A fondamento della decisione, il fatto che l'incidente non si fosse verificato su strade di uso pubblico ovvero su aree ad esse equiparate, escludendo...
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Torino, nel rigettare l'appello proposto da (omissis) parte civile nel presente procedimento, ha confermato la sentenza con cui il Giudice di pace di Pinerolo - dopo aver dichiarato (omissis) colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen. e, in conseguenza, averlo condannato al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, nella misura da determinarsi ad opera del giudice civile ed avere disposto una provvisionale immediatamente esecutiva - ha assolto il responsabile civile (omissis) spa da ogni richiesta risarcitoria, sulla base dell'assunto che il sinistro de quo non si sarebbe verificato su "strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate", così escludendo l'operatività della copertura assicurativa.
2. Avverso la pronuncia del Tribunale di Torino ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, l'anzidetta parte civile che solleva due motivi con cui deduce:
2.1. Violazione di legge, per avere il Giudice di secondo grado erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, la Compagnia responsabile civile non debba essere condannata, in solido con l'imputato, al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile in quanto il sinistro di cui si tratta non si sarebbe verificato su "strada di uso pubblico o area a questa equiparata", con conseguente esclusione dell'operatività della copertura R.C. Auto e della relativa normativa. Il cortile in questione, sostiene il ricorrente, è equiparabile ad area di libero accesso giacché l'area in questione, se pur recintata e munita di cancello, era aperta ad un numero indeterminato di persone ovvero al quale manovale, nonché ai proprietari dei camper e veicoli in tale area presenti. Merita, altresì, di essere richiamata l'evoluzione dell'Unione Europea in tema di assicurazione obbligatoria per la quale nella nozione di "circolazione di veicoli", rilevante ai fini della RC Auto rientra qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso.
2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea per avere il Tribunale erroneamente ritenuto non esservi ragione per accogliere la richiesta della difesa di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
3. Il Procuratore generale conclude per l'annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione relativa al responsabile civile.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Questa Corte Suprema ha più volte stabilito che la natura privata del luogo ove si è verificato un incidente da circolazione di veicoli, non è di per sé incompatibile con la qualificazione dello stesso come area di uso pubblico, ai fini ed agli effetti dell'esperibilità dell'azione diretta, già contemplata dalla legge n. 990 del 1969. È, invero, costante nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui, ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 (applicabili ratione temporis), l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un'area che, sebbene privata, possa equipararsi alla strada di uso pubblico, in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a una o più categorie specifiche e pur se l'accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni (principio, tra l'altro, affermato proprio con riferimento ad una fattispecie - analoga alla presente - relativa ad un cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l'impresa (così, Sez. 3 civ., n. 17017 del 28/06/2018, Rv. 649512 - 01; Sez. 3 civ., n. 9441 del 11/06/ 2012, Rv. 622675 -01; Sez. 3 civ., n. 20911 del 27/10/2005, Rv. 584551-01). Al riguardo, vale la pena sottolineare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'applicazione della normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, è indifferente la natura pubblica o privata dell'area aperta alla circolazione, essendo rilevante soltanto l'uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l'apertura dell'area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del pubblico (Sez. 3 civ., n. 13254 del 06/06/2006, Rv. 589731 - 01). Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 della L. n. 990/1969, pertanto, l'azione diretta spettante al danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile è ammessa ogni volta in cui il sinistro avvenga su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate, ossia quelle aree che, ancorché di proprietà privata, siano accessibili ad una molteplicità indifferenziata di persone. Invero, è rilevante che all'area sia data la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti su di essa, non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengano tutti ad una o più categorie specifiche e quando l'accesso avvenga per peculiari finalità ed in particolari condizioni, come si verifica, ad esempio, in un cantiere, al quale hanno accesso tutti quelli che vi lavorano e coloro che hanno rapporti commerciali con l'impresa (Sez. 3 civ., n. 20911 del 27/10/2005, Rv. 535578-01; Sez. 3 civ., n. 4603 del 11/04/2000, Rv. 535578 -01).
3. Le anzidette argomentazioni appaiono, peraltro, in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, secondo il quale l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972 - relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in tema di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità - deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli» qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso (Corte di giustizia, Sez. 3, n. 162 del 04/09/2014: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto rientrare in detta nozione la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere in un fienile il rimorchio di cui era munito; nello stesso senso, Corte di giustizia, Sez. 6, n. 334 del 20/12/2017 la quale ha affermato che l'articolo 3, comma 1, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che esso fa divieto ad una normativa nazionale di escludere dalla copertura dell'assicurazione obbligatoria i danni prodottisi durante la guida di autoveicoli su strade e terreni non «idonei alla circolazione», a prescindere dalla circostanza per cui detti suoli siano o meno «comunemente utilizzati»).
4. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'esclusione della responsabilità del responsabile civile, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'esclusione della responsabilità del responsabile civile e rinvia per nuovo giudizio sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello.