Risposta affermativa. Con l'atto costitutivo, infatti, i soci possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati.
La controversia trae origine del ricorso presentato dallo studio legale associato con cui chiedeva al Tribunale di Trani di ottenere la liquidazione dei compensi vantati per le prestazioni professionali civili e penali rese da un avvocato associato in favore del convenuto. A sostegno della sua pretesa, la...
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ., lo Studio Legale O.A.P. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trani, il signor F.M., per ottenere la liquidazione dei compensi (per euro 20.942,63) vantati per le prestazioni professionali civili e penali rese in favore del convenuto.
In particolare, la ricorrente A.P. agiva in giudizio per la liquidazione dei compensi per l'attività svolta dall'avvocato associato V.O., al quale il M. aveva conferito mandato per la difesa giudiziale in diversi giudizi, civili e penali, avanti al Tribunale di Trani.
Esponeva la ricorrente che l'atto costitutivo dell'associazione prevedeva espressamente, all'art. 7, che tutti i compensi per l'attività professionale svolta da ciascuno dei singoli associati fossero dovuti esclusivamente alla medesima A.P..
Si costituiva in giudizio F.M., eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione dell'A.P. per essere stato il mandato difensivo conferito agli avvocati V.O. e N.G., per i giudizi civili, e, per il giudizio penale, all'avvocato G.O.. Inoltre, il M. eccepiva l'inammissibilità del ricorso al procedimento sommario di cognizione, nelle forme di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ., per esservi contestazioni sull'an oltre che sul quantum del credito sub iudice.
Nel merito, il convenuto deduceva la prescrizione del diritto al compenso, ai sensi dell'art. 2956, n. 2, cod. civ. e invocava la responsabilità professionale dell'associazione per violazione dei doveri di diligenza e informazione.
Interveniva volontariamente in giudizio l'avvocato V.O., reiterando e facendo proprie le difese già spiegate dall'A.P.. Il convenuto eccepiva l'inammissibilità dell'intervento.
2. L'adito Tribunale di Trani, con ordinanza del 18 dicembre 2017, comunicata dalla cancelleria in data 29 gennaio 2018, ha rigettato la domanda dell'A.P., condannando il M. al pagamento, in favore dell'avvocato V.O., della somma pari a euro 2.292, oltre interessi legali dal 27 maggio 2010, per la prestazione svolta nel giudizio NRG (omissis), nonché al pagamento, in favore dello stesso avvocato V.O., di euro 1.278,97, oltre interessi legali dal 27 maggio 2010, per la prestazione svolta nel giudizio NRG (omissis).
In primo luogo, chiarito che il procedimento di liquidazione dei compensi dell'avvocato ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, facendo espresso richiamo alle controversie di cui all'art. 28 della legge n. 794 del 1942, è azionabile solo per i compensi di prestazioni rese in sede civile e non anche per quelle rese in sede penale e amministrativa, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda nella parte in cui concerne i compensi per l'opera svolta in sede penale.
Il Tribunale ha altresì disatteso l'eccezione di inammissibilità del ricorso al rito sommario di cognizione, in quanto le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, previste dall'art. 28 della legge n. 794 del 1942, devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 anche ove la domanda riguardi l'an della pretesa, senza possibilità, per il giudice adito, di trasformare il rito sommario in rito ordinario, ovvero di dichiarare l'inammissibilità della domanda.
Il Tribunale ha rilevato, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, il difetto di legittimazione attiva dell'A.P.. Risultava, infatti, per tabulas che il mandato alle liti era stato conferito, per il giudizio NRG (omissis), all'avvocato V.O. unitamente all'avvocato N.G., e, per il giudizio NRG (omissis), all'avvocato V.O.. Sicché, per il Tribunale, non era possibile evincere, dall'esame della documentazione prodotta in giudizio, che il rapporto dedotto in lite facesse capo all'A.P., a nulla rilevando le previsioni contenute nell'atto costitutivo, attenendo le stesse ai soli rapporti interni agli avvocati dello studio legale.
Il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'intervento spiegato dall'avvocato V.O., che in ipotesi di ritenuta fondatezza dell'eccezione spiegata dai resistenti ha chiesto di accertarsi e dichiararsi dovuto in proprio favore il compenso professionale per l'opera svolta. Il Tribunale ha infatti osservato che l'istituto dell'intervento del terzo non è incompatibile con il procedimento regolato dal rito sommario di cognizione, ferme le eventuali preclusioni già maturate.
Nel merito, il Tribunale ha disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto ai sensi dell'art. 2956, n. 2, cod. civ., la quale si fonda sulla presunzione di estinzione dell'obbligazione, perché incompatibile con le deduzioni del medesimo convenuto circa la debenza e la quantificazione del credito.
4. Per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Trani hanno proposto ricorso lo Studio Legale O.A.P. e l'avvocato V.O., con atto notificato il 9 febbraio 2018, sulla base di tre motivi.
Ha resistito, con controricorso, il signor F.M..
5. Avviato il ricorso alla trattazione in camera di consiglio, il controricorrente ha anche depositato, in prossimità della stessa, una memoria.
Motivi della decisione
1. Deve essere disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente sul rilievo che il mezzo di impugnazione esperibile sarebbe l'appello e non il ricorso per cassazione.
L'ordinanza impugnata, infatti, è stata dichiaratamente assunta dal Tribunale in composizione collegiale all'esito di un giudizio che il giudice a quo ha trattato secondo il rito speciale previsto dagli artt. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 702-bis e ss. cod. proc. civ.; come tale, essa è suscettibile di essere impugnata, non con l'appello, ma solo con il ricorso per cassazione.
Né rileva che il cliente abbia sollevato contestazioni sull'an debeatur. Invero, l'ordinanza conclusiva del procedimento ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 è impugnabile con ricorso per cassazione sia che la controversia riguardi solamente il quantum debeatur, sia che la stessa sia estesa all'an della pretesa (Cass., Sez. II, 17 maggio 2017, n. 12411).
2. Va del pari disattesa l'eccezione di non integrità del contraddittorio, che dovrebbe essere esteso, ad avviso del controricorrente, a U.O. e a G.O., intervenuti nel giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.
E' lo stesso controricorrente a dare atto che i predetti U.O. e G.O. non hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Trani in data 18 dicembre 2017 e che, pertanto, nei loro confronti l'ordinanza è passata in giudicato.
Non si pone, pertanto, l'esigenza di integrare il contraddittorio nei loro confronti.
3. - Il ricorso si articola in tre motivi.
Con il primo motivo (violazione degli artt. 36 cod. civ. e 25 del d.lgs. n. 96 del 2001 e omesso esame dell'atto costitutivo dell'A.P., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.) i ricorrenti censurano la statuizione con cui il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva dell'A.P.. L'affermazione del Tribunale sarebbe smentita, ad avviso dei ricorrenti, dall'orientamento giurisprudenziale consolidato per cui, ove l'atto costitutivo preveda la legittimazione dell'associazione a percepire i compensi per l'attività dei singoli associati, la prima è processualmente legittimata a riscuotere i compensi, purché fornisca la prova della legittimazione attiva conferitale dai professionisti. In difetto di detta prova, la legittimazione ad agire è del singolo associato e non dell'associazione. Richiamati i precedenti di questa Corte, i ricorrenti sostengono che il Tribunale avrebbe omesso di considerare l'atto costitutivo dell'A.P., il quale, all'art. 7, dispone: "Gli incarichi professionali possono essere attribuiti ai soci o all'associazione, in ogni caso i relativi compensi spetteranno all'associazione". Rileverebbe inoltre l'art. 8, ai cui termini "gli incarichi professionali in corso, anche se conferiti singolarmente, vengono attribuiti all'associazione". Aggiungono i ricorrenti che nella vicenda in esame il singolo professionista ha espressamente richiesto che fosse dichiarata la legittimazione attiva dell'A.P. per l'attività da lui svolta così come previsto dal citato art. 7. Inoltre, nel ricorso si evidenzia che l'avvocato V.O., il quale ha svolto gli incarichi per i quali è causa, è privo di partita Iva dal 1996, svolgendo la sua attività professionale solo in qualità di associato dello studio legale; che egli è il legale rappresentante della società e che l'incarico per la difesa giudiziale può essere conferito solo a persona fisica e non all'associazione.
Con il secondo motivo (violazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, dell'art. 28 della legge n. 794 del 1942 e dell'art. 702-bis cod. proc. civ. ed omesso esame del contenuto del ricorso introduttivo del giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) i ricorrenti impugnano il capo dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la domanda nella parte in cui concerne i compensi per l'opera svolta in sede penale. Avrebbe errato il Tribunale a qualificare la domanda come proposta ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, laddove l'atto introduttivo era espressamente qualificato come "ricorso ai sensi dell'art. 702-bis cod. proc. civ.". I ricorrenti deducono che il ricorso introduttivo non conteneva alcuna speciale qualificazione dell'azione, limitandosi a prospettare un'ordinaria controversia per i compensi di prestazioni intellettuali azionata con il rito sommario. Assumono i ricorrenti che né il ricorso introduttivo né gli atti successivi, né tantomeno la nota di iscrizione al ruolo, compilata per un giudizio sommario ordinario e non per un ricorso ai sensi dell'art. 28 della legge n. 794 del 1942, avrebbero mai fatto riferimento o menzione dell'art. 14 del d.lgs. 150 del 2011.
Con il terzo motivo (violazione dell'art. 1284, quarto comma, cod. civ. e del d.lgs. n. 231 del 2002, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) i ricorrenti censurano la decisione impugnata per non aver disposto che gli interessi sono dovuti al tasso previsto dal d.lgs. 231 del 2002. I ricorrenti sostengono che la pronuncia del Tribunale contrasterebbe con l'art. 1284, quarto comma, cod. civ., ai sensi del quale dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento della transazione commerciale. Ad avviso dei ricorrenti, il Tribunale avrebbe violato la citata norma, disponendo che gli interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 non si applicano ai compensi professionali, costituendo gli stessi rapporti non aventi natura commerciale. Al contrario, sostengono i ricorrenti, gli interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 si applicherebbero a tutti i rapporti a decorrere dalla data della domanda giudiziale, indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano o meno natura commerciale.
4. - Il primo motivo è fondato.
Il Tribunale di Trani ha riconosciuto la titolarità dei crediti professionali azionati in capo all'avvocato V.O. e non all'A.P..
Il Tribunale ha fatto leva sul seguente percorso argomentativo: il mandato alle liti per un giudizio è stato conferito all'avvocato V.O. unitamente all'avvocato N.R. e il mandato alle liti per l'altro giudizio è stato conferito all'avvocato V.O.; manca ogni riscontro probatorio che il rapporto dedotto in lite faccia capo all'A.P.; le disposizioni contenute nell'atto costitutivo dell'associazione possono rilevare, in punto di compensi percepiti dai singoli associati, unicamente nei rapporti interni tra gli avvocati.
La conclusione raggiunta dalla ordinanza impugnata non è in linea con gli approdi della giurisprudenza di questa Corte, espressi, da ultimo, in fattispecie analoga, da Cass., Sez. II, 6 gennaio 2022, n. 2332.
Con tale pronuncia questa Corte ha affermato il principio secondo cui lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, con la conseguenza che il giudice di merito, che sia chiamato a decidere in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale, ove accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci, è tenuto ad individuare il soggetto cui, a prescindere dalla procura ad !item, sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare, sulla base del contenuto degli accordi tra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito.
L'art. 36 cod. civ. stabilisce, infatti, che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, i quali ben possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati.
L'ordinanza impugnata è priva di riferimenti in punto di fatto inequivocamente idonei a legittimare la conclusione ivi esposta.
E', infatti, ben possibile, come risulta dalle clausole statutarie riprodotte in ricorso, che, nel caso in esame, l'associato avesse negozialmente attribuito all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati al singolo aderente e da esso, a seguito di procura ad litem, personalmente curati in giudizio, ed, in ogni caso, a riscuotere i crediti conseguenti pur a fronte di un incarico conferito al singolo associato.
5. Il Tribunale di Trani dovrà, pertanto, nuovamente deliberare in ordine alla legittimazione attiva dello studio professionale istante relativamente alla pretesa creditoria oggetto della presente controversia, procedendo, in particolare, sia all'individuazione del soggetto cui, a prescindere dal conferimento della procura ad !item, che riguarda solo i rapporti esterni, è stato conferito l'incarico professionale (associazione o singolo professionista), sia a verificare, sulla base del contenuto degli accordi intercorsi fra i singoli associati per la disciplina dell'attività comune, l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza, e della conseguente legittimazione a far valere in giudizio il credito al compenso maturato, del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito.
6. E' fondato anche il secondo motivo di ricorso.
Ha errato il giudice a quo a dichiarare non azionabile la domanda per i compensi di prestazioni rese in sede penale.
Difatti, come questa Corte ha già affermato (Cass., Sez. VI-2, 11 marzo 2021, n. 6817), anche una domanda relativa a compensi professionali per prestazioni giudiziali penali può essere veicolata, come avvenuto nella specie, nelle forme di cui all'art. 702-bis cod. proc. civ., essendo preclusa solo la proposizione del procedimento sommario speciale di cognizione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011.
7. L'esame del terzo motivo, riguardante la misura degli interessi, resta assorbito.
8. L'ordinanza impugnata è cassata nei termini dell'accoglimento delle censure.
La causa deve essere rinviata al Tribunale di Trani, che la deciderà in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa l'ordinanza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Trani, in diversa composizione.