Come spiega la Corte di Cassazione, nella vicenda in esame non poteva prescindersi dal fatto (accertato) che la vittima procedeva ad una velocità molto elevata tale da rendere potenzialmente meno prevedibile per gli altri utenti della strada l'avvicinamento del suo motociclo all'intersezione presso cui è avvenuto l'evento.
La Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato l'imputata per omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Nello specifico, l'imputata aveva eseguito una manovra di svolta a sinistra non avvedendosi che nello stesso momento sopraggiungeva dall'opposto senso di marcia, e a velocità...
Svolgimento del processo
1. La Corte d'appello di Napoli, in data 12 maggio 2021, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato C.D. alla pena ritenuta di giustizia in relazione all'imputazione di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 589, comma 2, cod.pen.) a lei contestato come commesso in (omissis), con condotta posta in essere il 6 maggio 2008 in danno di P. e S..
La condotta contestata alla D. é di avere eseguito una manovra caratterizzata da imprudenza, negligenza imperizia nonché da violazione dell'art. 154 del Codice della Strada: in occasione dell'incidente oggetto del giudizio, la stessa, percorrendo con la sua auto la via X, eseguiva una manovra di svolta a sinistra all'altezza dell'intersezione con via X, non avvedendosi che, dall'opposto senso di marcia, sopraggiungeva - a velocità sicuramente superiore a quella consentita - il motociclo Piaggio X cc condotto dal minore V.B. (separatamente giudicato) e con a bordo, quale passeggero, il D.. Con la manovra di svolta a sinistra, l'autovettura impegnava la corsia di marcia del motociclo, che imprimeva perciò una frenata al suo motociclo; il D. veniva catapultato in avanti dopo essersi staccato dalla moto ed andava a impattare a terra. L'urto cagionava gravi lesioni al passeggero del motociclo, il quale, in conseguenza di esse, decedeva.
Sulla scorta di un'ampia istruttoria dibattimentale (e, in particolare, del contributo di periti e consulenti tecnici), il Tribunale sammaritano aveva ritenuto che causa dell'incidente che cagionò il decesso del D. fu sicuramente il concorso delle responsabilità del B., che conduceva il mezzo senza esservi abilitato e, soprattutto, tenendo una velocità assai più elevata del consentito e procedendo in prossimità della linea di mezzeria, e della D., la quale eseguiva la manovra di svolta a sinistra senza preventivamente sincerarsi che non sopraggiungessero altri mezzi dall'opposta corsia di marcia e così violando le regole cautelari generiche e specifiche oggetto dell'editto imputativo; dal canto suo la Corte di merito, dopo avere confermato la ricostruzione della dinamica dell'incidente accolta dal primo giudice, ha disatteso le doglianze dell'imputata appellante, ivi comprese quelle riferite alla ricostruzione della dinamica del sinistro (oggetto di divergenti valutazioni in sede peritale, soprattutto in ordine al punto d'urto e alla posizione dei due veicoli coinvolti al momento dell'impatto) e all'interruzione del nesso causale fra la condotta della D. e l'evento-morte, nonché all'applicabilità al caso di specie del principio di affidamento.
2. Avverso la prefata sentenza ricorre la D., per il tramite del suo difensore di fiducia.
Il ricorso consta di un unico motivo di lagnanza, nel quale la deducente lamenta vizio di motivazione; dopo avere censurato la sentenza impugnata sotto il profilo della superficialità nella lettura degli atti, desumibile da alcuni aspetti (tra cui in particolare la conferma delle statuizioni civili e la condanna alle spese del grado in favore della parte civile, sebbene quest'ultima sia stata estromessa per avvenuto risarcimento), la ricorrente denuncia l'incertezza circa la posizione della vettura dell'imputata al momento dell'impatto, nonché in ordine alla prevedibilità ed evitabilità in concreto della condotta della vittima dell'incidente alla mancata esclusione del nesso di causalità fra condotta ed evento mortale. La deducente lamenta al riguardo che non siano stati presi in esame i tempi di reazione tecnica e le condotte alternative praticabili al momento in cui l'automobilista ebbe modo di scorgere il motociclo.
Motivi della decisione
1. Il ricorso é fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.
Innanzitutto va chiarito che la condanna al pagamento delle spese del grado, di cui si lamenta la ricorrente, non ha nulla a che vedere con la rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (cui non si fa alcun cenno), ma solo alla condanna al pagamento delle spese di cui all'art. 592 cod. proc. pen.. Quanto alla conferma della sentenza di primo grado, sebbene non vi sia un'espressa limitazione in tal senso, essa doveva all'evidenza intendersi riferita alle sole statuizioni penali, avuto riguardo all'avvenuta esclusione della parte civile, essendo illegittima la conferma delle statuizioni civili della sentenza di condanna da parte del giudice d'appello investito della res iudicanda dall'imputato, allorché la costituzione di parte civile sia stata revocata a seguito del risarcimento del danno (Sez. 4, Sentenza n. 51185 del 24/09/2015, Tumolo, Rv. 265412).
2. Tuttavia, le doglianze articolate dalla ricorrente sul piano sostanziale evidenziano alcune gravi carenze motivazionali nella sentenza impugnata.
Leggendo quest'ultima, la narrativa dell'istruzione dibattimentale lascia emergere la presenza di elementi di contrasto nelle valutazioni del perito da un lato, dei consulenti di parte dall'altro, sui quali pervero la Corte di merito non si attarda se non per descriverli in modo alquanto sommario, preferendo aderire acriticamente alle valutazioni del primo giudice e a quelle del perito da questi nominato e fornendo di seguito una descrizione dell'evento che non fa altro che recepire quella dell'imputazione, ma trascurando di analizzare elementi di fondamentale importanza per la ricostruzione delle responsabilità dell'incidente: in particolare, nulla si dice a proposito della possibilità, da parte della D., di accorgersi del sopraggiungere del motociclo, nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra, in relazione alla descrizione dei luoghi (ad esempio dell'andamento rettilineo o curvilineo della strada da cui il motociclo proveniva), né dei tempi di reazione a disposizione della stessa D.. Si tratta di un tema al quale la ricorrente fa espressamente cenno e che non risulta in alcun modo affrontato nella sentenza impugnata, ma che pure sarebbe stato necessario esplorare attraverso gli elementi di prova disponibili, nonché le ricostruzioni dei periti e dei consulenti. In specie, non é stato adeguatamente spiegato quale fosse esattamente il tempo a disposizione dell'imputata per rendersi conto del sopraggiungere del motociclo. Non é stato cioé chiarito se e per quanto tempo, nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra e di superamento della linea di mezzeria, la D. abbia avuto il tempo di rilevare l'arrivo del motociclista dalla sua destra e, quindi, di arrestarsi prima di impegnare la corsia di pertinenza di quest'ultimo, oppure di attraversarla prima che egli sopraggiungesse. Non é stato preso in esame e sviluppato il profilo relativo al tempo di reazione e di avvistamento a sua disposizione e alla conseguente possibilità o meno di evitare in qualche modo l'impatto con il motociclo. Di ciò doveva darsi conto onde spiegare se l'imputata, prima di eseguire la manovra di svolta a sinistra, fosse o meno nelle condizioni di vedere il centauro sopraggiungere ad elevata velocità e se, quindi, la stessa avesse eseguito la manovra nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 154 cod.strada, avendo cioé cura di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada.
3. L'esame dei suddetti profili é stato omesso dalla Corte di merito, che ha apoditticamente argomentato che l'imputata ebbe a violare le regole di prudenza dettate dal Codice della Strada non avendo rispettato il diritto di precedenza della moto condotta dalla vittima, sebbene quest'ultima avesse a sua volta tenuto una condotta gravemente imprudente, ma senza misurarsi in alcun modo con le divergenze tra le valutazioni del perito nominato d'ufficio (peraltro assai sommariamente riportate) e gli elementi conoscitivi indicati dai consulenti di parte, onde chiarire quale fosse il comportamento alternativo diligente richiesto all'imputata e se tale comportamento fosse concretamente esigibile nel caso di specie.
4. Tanto premesso, e considerata la condotta imprudente della persona offesa (che procedeva a velocità comunque eccessivamente elevata), é opportuno rammentare che il temperamento al principio dell'affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, é costituito dalla prevedibilità del comportamento imprudente altrui. Tale prevedibilità dev'esseri però valutata non già in astratto, ma in concreto. Merita al riguardo di essere richiamata Sez. 4, n. 46741 del 08/10/2009, Minunno, Rv. 245663, riferita a un caso in cui é stata ritenuta in concreto imprevedibile per l'imputato - che, a bordo di una autovettura, percorreva una strada statale, e stava avviando manovra di svolta a sinistra per accedere ad un'area di servizio che si trovava sul lato opposto della carreggiata, profittando del fatto che alcuni veicoli, tra cui in particolare un autoarticolato, che procedevano nell'opposto senso di marcia, si erano fermati per favorire la manovra - la condotta della parte lesa, una ciclomotorista che aveva sorpassato scorrettamente sulla destra la colonna ferma di autoveicoli, omettendo inoltre di fermarsi o rallentare in prossimità dell'ingresso all'impianto di distribuzione di carburanti.
Il criterio della prevedibilità in concreto si sostanzia nell'assunto che la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma va anche ragguagliata alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, non massimata sul punto).
Inoltre, considerato che le regole di cautela che nel caso di specie si assumono violate si presentano come regole "elastiche", che indicano, cioé, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, é comunque necessario che l'imputazione soggettiva dell'evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dall'agente modello (Sez. 4, n. 37606 del 06/07/2007, Rinaldi, Rv. 237050).
5. Tali richiami giurisprudenziali, riportati al caso che ne occupa, pongono il problema della concreta prevedibilità ed evitabilità nelle condizioni date, da parte della ricorrente, dello sviluppo antigiuridico della sua condotta, anche in considerazione del fatto che la valutazione in concreto della prevedibilità non può, nella specie, prescindere dal fatto, pacificamente acclarato, che la vittima procedeva a una velocità assai elevata, sicuramente tale da rendere potenzialmente meno prevedibile, per gli altri utenti della strada, l'avvicinamento del suo motociclo; ciò, com'é agevole comprendere, rendeva viepiù necessaria una completa caratterizzazione ricostruzione del fatto, nei termini dianzi indicati: non solo con riguardo alla posizione dei due veicoli al momento dell'impatto (che é risultata controversa per molti aspetti, e sulla quale la Corte di merito non si sofferma se non per dichiarare la propria adesione alla tesi del perito nominato dal Tribunale), ma anche con riguardo alla stima esatta della velocità del motociclo, alla conformazione della strada, alle condizioni di visibilità, all'eventuale presenza di altri veicoli che ostruissero la visuale ecc..
I suddetti elementi di incompletezza della disamina delle peculiarità del caso concreto, uniti agli elementi di contrasto tra le ricostruzioni fattuali e le conseguenti valutazioni degli esperti, avrebbero imposto un più attento e completo percorso argomentativo da parte della Corte di merito.
6. Per le ragioni dianzi esposte, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.