È, tuttavia, necessario che la pubblica o privata difesa siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano ulteriori circostanze che neutralizzino tale effetto.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 16 giugno 2021 la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la condanna pronunciata in data 3 gennaio 2020 dal Tribunale di Chieti in composizione monocratica, a seguito di convalida di arresto e rito direttissimo trasformatosi in giudizio abbreviato nei confronti di G. O., L. A., T. R., E. V., escludendo la recidiva e rideterminando conseguentemente la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa ciascuno, confermando nel resto.
La sentenza di primo grado aveva, previo accertamento della penale responsabilità, condannato gli imputati, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e alla recidiva e con la diminuente del rito alla pena di anni 1 mesi 9 e giorni 10 di reclusione ciascuno per il reato di cui agli artt.110, 61 n.5, 56, 624 bis commi 1 e 3 in relazione all'art. 625 comma 1 nn. 2 e 5 cod. pen., per avere gli imputati, dopo essersi introdotti - scardinando la serratura della porta di ingresso - nell'appartamento di Francesco Cerone in Montesilvano e aver rovistato all'interno dell'immobile, tentato di asportare i beni in esso custoditi, circostanza non verificatasi per l'intervento dei Carabinieri allertati da un vicino di casa.
2. Avverso la decisione della Corte di appello hanno proposto ricorso tutti gli imputati, con unico atto sottoscritto dal difensore di fiducia, deducendo un unico comune motivo.
2.1 Con l'unico motivo i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa di cui all'art.61 n.5 cod. pen.
Richiamata la giurisprudenza delle sezioni unite (S.U. n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini), ed in particolare la informazione provvisoria n.11/2021, non essendo state all'epoca della presentazione del ricorso depositate ancora le motivazioni, i ricorrenti deducono, sotto tale profilo che la circostanza che il tentativo di furto sia stato posto in essere in orario notturno non integra automaticamente e solo in ragione di siffatta circostanza di tempo, la sussistenza della circostanza aggravante in esame, dovendosi raggiungere la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze () ulteriori di natura diversa idonee a neutralizzare il predetto effetto.
2.1.1. La Corte territoriale non avrebbe motivato sulla specifica censura già articolata nei medesimi termini nell'atto di appello, non indicando gli elementi da cui desumere che la commissione di un reato nel tempo di notte sarebbe stato agevolato in concreto da un difetto di vigilanza tale da diminuire la capacità di difesa sia pubblica che privata.
3. I ricorrenti hanno concluso per l'annullamento della impugnata sentenza.
Motivi della decisione
I ricorsi sono infondati in relazione al motivo comune dedotto.
1.Le Sezioni Unite con la sentenza richiamata in ricorso, sia pure in relazione alla informazione provvisoria, (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini,Rv. 282095 -01) hanno chiarito che la commissione del fatto in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo tuttavia sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto.
In motivazione in particolare si assume che «occorre che qualsiasi tipo di circostanza fattuale valorizzabile (di tempo, di luogo, di persona, anche in riferimento all'età) agevoli la commissione del reato, rendendo la pubblica o privata difesa, ancorché non impossibile, concretamente ostacolata (Sez. 2, n. 6608 del 14/11/2013, dep. 2014, Di Guida, Rv. 258337; Sez. 6, n. 18485 del 15/01/2020, Cannata, Rv. 279302).
Peraltro, ai fini dell'integrazione di essa, occorre sempre verificare, sulla base di un giudizio di prognosi postuma, operato ex ante ed in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano effettivamente agevolato la consumazione del reato, incidendo in concreto sulle possibilità di difesa (Sez. 5, n. 8004 del 13/01/2021, C., Rv. 280672)».
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'interprete, al fine di configurare la circostanza aggravante de qua, è chiamato ad operare tre verifiche, riguardanti, nell'ordine:
a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa";
b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato;
c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza).
1. l. Con riferimento specifico al "tempo di notte", che è la circostanza di fatto oggetto del presente ricorso, come per ogni altra circostanza fattuale valorizzabile - anche da sola - ex art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., si pone in primis il problema di stabilire se esso sia di per sé idoneo in astratto ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" dalla commissione di reati, oppure no.
Secondo la pronuncia delle Sezioni unite il "tempo di notte" costituisce di per sé circostanza di tempo astrattamente idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa", perché di notte, secondo consolidate massime di esperienza, riconosciute come tali e generalmente accettate, più volte accreditate dal legislatore:
- cala l'oscurità e le strade sono poco illuminate (il che favorisce la commissione di azioni delittuose, meno agevolmente visibili ab externo);
- le persone (vittime che potrebbero meglio difendersi se sveglie; terzi, che potrebbero prestare soccorso alle prime) sono dedite al riposo;
- la maggior parte delle attività (lavorative e ricreative) cessa, e di conseguenza le strade e gli uffici sono molto meno frequentati;
- la vigilanza pubblica è meno intensa ed è quindi più difficile ricevere soccorso.
Peraltro, come da epoca risalente evidenziato dalla Relazione del Guardasigilli al Re, tutto ciò non è necessariamente valido in assoluto, in ogni tempo ed in ogni luogo.
Precisa la Corte tuttavia che accanto alla circostanza notte «individuare ed indicare in motivazione tutte quelle ragioni che consentano di ritenere che in una determinata situazione si sia in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata» (Sez. 5, n. 8819 del 02/02/2010, Maero, Rv. 246160), ed, in particolare, che la commissione del reato in tempo di notte abbia in concreto agevolato il soggetto agente nell'esecuzione del reato stesso, se sussistano circostanze ulteriori, di qualunque natura, atte a vanificare il predetto effetto di ostacolo: a tal fine la giurisprudenza ha sinora valorizzato essenzialmente la predisposizione di un sistema di vigilanza privata e/o di un sistema di video sorveglianza.
Occorre, infine, verificare che il soggetto agente abbia profittato di quella obiettiva situazione di vulnerabilità in cui versava il soggetto passivo.
Detta verifica soggettiva ben può essere limitata alla constatazione dell'inevitabile consapevolezza dell'avere agito in tempo di notte, in condizioni di effettiva minorata difesa per la vittima e le pubbliche autorità: come chiarito da autorevole dottrina, «la contingenza favorevole deve non solo oggettivamente sussistere, ma essere conosciuta dall'agente, che solo così ne può "profittare">>.
2.1. La motivazione della sentenza impugnata ha fatto buon governo delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte a Sezioni unite e dell'interpretazione ivi fornita della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.5 cod. pen., con riferimento al caso di specie del tentato furto in abitazione in orario notturno ritenendo indubbio che " l'ora notturna, il fatto che per tali ragioni la palazzina non fosse frequentata, ha certo determinato una diminuita capacità di difesa, a nulla rilevando che qualcuno li abbia visti ed abbia avvisato i carabinieri che arrivarono sul posto quando comunque erano entrati in casa e l'avevano messa a soqquadro."(pag.1 della sentenza).
I ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali