Non costituisce violazione dell'art. 143, primo comma, c.d.s. il fatto che un veicolo, pur circolando sulla parte destra della carreggiata, non marci in prossimità del margine destro della medesima se risulta accertato che il tratto di strada sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia.
Gli attori convenivano in giudizio la compagnia assicurativa per ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti a causa del sinistro stradale ove aveva perso la vita il congiunto. Essi esponevano, nello specifico, che l'incidente si era verificato per via della manovra imprevista e imprudente effettuata da altro motociclista rimasto ignoto, il quale, una volta giunto alle spalle della vittima, lo aveva affiancato e sorpassato in curva per poi proseguire la marcia. In risposta, la vittima tentava una manovra di emergenza spostandosi sulla destra e modificando l'assetto della curva già assunto con il motoveicolo ma, anche a causa di un brecciolinopresente sulla strada, perdeva il controllo della moto finendo contro il guard-rail e perdendo la vita sul colpo.
Il Tribunale di Biella accoglieva la domanda risarcitoria degli attori, ascrivendo la responsabilità del sinistro esclusivamente al motociclista rimasto sconosciuto.
A seguito di gravame proposto dalla compagnia assicurativa, la Corte d'Appello di Torino riformava parzialmente la decisione di primo grado, ritenendo sussistente in capo alla vittima una corresponsabilità pari al 50% nella causazione del sinistro, poiché egli non aveva rispettato l'obbligo di mantenere la destra della propria corsia di percorrenza, oltre al fatto che al momento dell'incidente andava ad una velocità troppo elevata in relazione allo stato dei luoghi.
La questione viene sottoposta all'attenzione della Corte di Cassazione mediante ricorso proposto dagli attori originari.
Con l'ordinanza n. 23057 del 25 luglio 2022, la Cassazione dichiara il ricorso fondato, ponendo l'accendo sull'art. 143 c.d.s. in tema di posizione dei veicoli sulla carreggiata.
Come asserisce la Corte, il Giudice di seconde cure aveva applicato la suddetta norma in violazione di legge perché non ha considerato che l'obbligo di marcia in prossimità del margine destro della strada è un concetto necessariamente relazionale, dovendosi esso conformarsi allo stato dei luoghi (previo accertamento dei fatti).
Con riferimento al caso di specie, infatti, risultava in fatto accertato che proprio dove il motociclista aveva provato di spostarsi per fare spazio alla moto che lo sorpassava in curva improvvisamente era presente un brecciolino, dunque la Corte aveva applicato erroneamente il menzionato art. 143, ponendo a carico della vittima l'obbligo incondizionato di posizionarsi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.
Per questa ragione, gli Ermellini accolgono il ricorso proposto ed enunciano i seguenti principi di diritto:
«Ai fini del rispetto della prescrizione di cui all'art. 143, primo comma, cod. strada secondo il quale i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera, non è sufficiente che il veicolo viaggi nella propria mezzeria, e, quindi circoli sulla parte destra della carreggiata, ma è necessario altresì che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata destra.
Tuttavia, non costituisce violazione delle prescrizioni di cui all'art. 143, primo comma, del Codice della strada, ascrivibile al conducente del mezzo, il fatto che un veicolo, pur circolando sulla parte destra della carreggiata, non marci in prossimità del margine destro della medesima, laddove risulti accertato in causa che il tratto di strada aderente al margine destro della carreggiata sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del veicolo».
Svolgimento del processo
1. Nel 2011, i signori G.B., D.B., O.B. e L.A., nella qualità rispettivamente di genitori, sorella e compagna del defunto G.B., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Biella la Società R.M. Assicurazioni (di seguito solo "R.M."), in qualità di impresa designata, per la Regione Piemonte, alla gestione dei sinistri in carico al Fondo di Garanzia per le Vittime della strada (d'ora innanzi, indicato anche solo come F.G.V.S.), per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro stradale, occorso in data 10 maggio 2008, nel quale perdeva la vita il Sig. G.B..
Esponevano gli attori che il sinistro si era verificato a causa della manovra imprevista e imprudente effettuata da un altro motociclista (la cui identità rimaneva sconosciuta) che, sopraggiunto ad elevata velocità alle spalle della vittima, aveva affiancato e sorpassato in curva il motoveicolo condotto dal B., per poi dileguarsi proseguendo la marcia. La vittima, tentando una manovra di emergenza, si spostava sulla destra modificando l'assetto della curva già assunto col motoveicolo e, anche a causa del brecciolino presente sulla sede stradale, perdeva il controllo del mezzo andando a sbattere la testa contro il piantone del guard-rail e perdendo la vita sul colpo.
1.1. Si costituiva in giudizio la R.M. contestando tutti gli assunti avversari, affermando l'infondatezza della pretesa risarcitoria e comunque evocando la corresponsabilità nel sinistro dello stesso B., a causa della manovra di emergenza errata e di una velocità troppo elevata in considerazione dello stato dei luoghi.
2. Con sentenza dell'11 febbraio 2014 l'adito Tribunale di Biella, posta in essere una completa attività istruttoria e espletata c.t.u. cinematica, accoglieva la domanda volta al risarcimento del danno non patrimoniale delle signore B. e B. (in proprio e nella qualità di eredi di B.G., nel frattempo deceduto) e della sig.ra A., ritenendo che la causa del sinistro fosse da ascrivere esclusivamente al comportamento imprudente del secondo motoveicolo, condannando la compagnia assicurativa al pagamento in favore delle tre parti danneggiate di Euro 774.685,35 nei limiti del massimale, oltre rivalutazione ed interessi (oltre il massimale), dedotta la somma di 240.000,00 già corrisposta dalla compagnia assicuratrice.
Veniva respinta, invece, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dalla convivente more uxorio A..
3. Avverso tale sentenza interponeva gravame la R.M., chiedendo l'integrale riforma della sentenza ed il rigetto di tutte le domande di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, delle parti attrici.
4. Si costituivano ritualmente in giudizio le appellate signore D.B., O.B. e L.A., chiedendo in primis l'integrale rigetto dell'appello avversario e la conferma della sentenza di primo grado; la A. inoltre chiedeva in via di appello incidentale la riforma della sentenza del giudice di prime cure nella parte in cui aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita dell'apporto economico del compagno, da lei formulata.
5. L'adita Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, recependo le osservazioni del c.t.p. di parte appellante, riteneva sussistente in capo al defunto Sig. G.B. una corresponsabilità del 50% nella causazione del sinistro stradale, non avendo egli rispettato l'obbligo di mantenere rigorosamente la destra della propria corsia di percorrenza ed avendo tenuto una velocità troppo elevata rispetto allo stato dei luoghi. Per l'effetto, condannava le appellate B., B. e A. alla restituzione, in favore della compagnia assicurativa, di una somma pari al 50% di quanto da esse già percepito a titolo risarcitorio, nonché al correlativo pagamento o rimborso delle tasse e spese di giudizio nell'identica misura del 50%. Rigettava l'appello incidentale della A..
6. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono le signore D.B., O.B. nonché A.L. con ricorso articolato in quattro motivi ed illustrato da memoria. Resiste con controricorso la Società R.M. di Assicurazioni - Servizio Fondo Garanzia per le vittime della Strada.
7. La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata.
Motivi della decisione
8. Le ricorrenti contestano, con i quattro motivi che seguono, esclusivamente la correttezza della ricostruzione della dinamica del sinistro operata dalla corte d'appello, che l'ha portata ad affermare la corresponsabilità della vittima, nella misura del 50%, nel causare l'incidente che le è costato la vita.
9. Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, la violazione dell'art. 143 del Codice della Strada, per avere la Corte territoriale ritenuto il sig. G.B. corresponsabile del sinistro nella misura del 50%, in quanto colpevole di aver violato le disposizioni di cui all'art. 143 C.d.S. che prevede l'obbligo di circolazione "in prossimità" del margine destro della carreggiata e, lungo le curve, impone di procedere "il più vicino possibile" a tale margine.
Al riguardo le ricorrenti sostengono che la Corte di Appello avrebbe applicato il citato articolo "in modo assolutamente svincolato dalla specifica realtà fattuale di riferimento (...) senza operare alcun tipo di doverosa e logica "contestualizzazione" del precetto normativo, di per sé elastico, in relazione alle (concrete) condizioni/circostanze di tempo e di luogo caratterizzanti il caso concreto".
La mancata individuazione della corretta regola di condotta da osservare nel caso concreto, in base alle specifiche circostanze di fatto caratterizzanti il medesimo, viene rilevata dalle ricorrenti come specifico motivo di doglianza anche ai sensi dell'art. 360, c.1, n.5)
10. Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omesso esame della circostanza fattuale decisiva, oggetto di discussione tra le parti e di riscontro probatorio, concernente la mancata percezione diretta della dinamica del sinistro da parte del teste B.P.. La Corte, infatti, avrebbe basato la propria decisione sulle dichiarazioni testimoniali del ridetto sig. B., senza considerare, come circostanza decisiva, il fatto che il teste in questione non avesse avuto alcuna "percezione diretta" della dinamica del sinistro, in quanto, pur essendo in viaggio in compagnia del B., si trovava alla guida della propria moto, che seguiva il motoveicolo del B. a distanza di "un paio di curve", cosicchè per sua stessa dichiarazione non ebbe modo di vedere il momento dell'incidente ma sopraggiunse subito dopo che esso si era verificato.
11. Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, comma prima, n. 5) c.p.c. la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, concernenti nello specifico: (a) "- la condotta di guida tenuta dal defunto Sig. G.B. (in termini di velocità, posizione e traiettoria di guida); (b) il carattere improvviso e imprevisto della manovra (vietata dal codice della strada) di sorpasso in curva compiuta dal motoveicolo pirata, poi dileguatosi e rimasto ignoto", entrambi oggetto di riscontro probatorio e di verifica peritale.
11.1. A tal riguardo le ricorrenti sostengono che: a) in rapporto alle specifiche condizioni fattuali, la parte di semicarreggiata prescelta e impegnata dal Sig. B. in fase di curva fosse quella più vicina possibile al margine destro, in termini di aderenza e percorribilità; b) nel momento in cui il Sig. B. ha iniziato la curva, nessuno era visibile dietro di lui; c) conseguentemente il B. si sarebbe accorto "della presenza dell'altro motoveicolo che lo stava sorpassando dall'interno solo nel momento in cui lo ha fisicamente percepito al proprio fianco"; d) "nello stesso momento in cui il B. stava rialzando la moto, tentando di spostarsi ancor più a destra, il motociclista "pirata" lo aveva già superato ed era già fuori dalla curva e in rettilineo"; infine rileva che "all'esito dei rilievi e degli accertamenti compiuti dall'Autorità intervenute, a carico del Sig. G.B. non è stata elevata alcuna contravvenzione per violazione delle norme che regolano la circolazione stradale".
12. Con l'ultimo mezzo, lamentando violazione delle medesime norme, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata ex art. 360, n.5) c.p.c. "per omessa, insufficiente e/o erronea valutazione della consulenza tecnica d'ufficio di primo grado e/o di sue singole parti decisive, nonché omessa e/o erronea valutazione del richiamato elaborato peritale R.M.", contestando in particolare la decisione della Corte Territoriale sotto i profili concernenti il prudente apprezzamento giudiziale e la considerazione delle regole di esperienza.
13. Il ricorso, le cui censure si appuntano sulla corretta applicazione delle norme del codice della strada da parte della corte d'appello nel ricostruire la dinamica del sinistro, e sulla logicità della motivazione adottata a supporto delle proprie scelte interpretative, dalle quali è conseguita l'attribuzione di un concorso di colpa in capo al B. nella misura del 50%, è fondato e va accolto, in primo luogo sotto il profilo della falsa applicazione della norma richiamata, competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma di riferimento richiamata (nel caso di specie, l'art. 143 codice della strada), oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.
14. Assumendo la violazione dell'art. 143 del codice della strada da parte della vittima, nonché una presumibile velocità del mezzo leggermente superiore a quanto stimato dal c.t.u., tale da essere inadeguata allo stato dei luoghi, la Corte d'appello ha ritenuto la vittima corresponsabile al 50% dell'incidente stradale in cui ha perso la vita allorchè una moto rimasta sconosciuta lo ha superato in curva mentre, alla guida della propria motocicletta, aveva a sua volta già impegnato la curva, facendogli perdere il controllo del mezzo e facendolo andare ad urtare contro il guardrail con impatto mortale.
La norma di riferimento citata, ovvero l'art. 143 codice della strada, indica quale deve essere la " Posizione dei veicoli sulla carreggiata" e al comma 1 prescrive che " 1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimita' del margine destro della medesima, anche quando la strada e' libera."
La corte d'appello ha ritenuto, sulla base delle prove testimoniali raccolte (valorizzando le deposizioni dei due testi oculari, che, fermi all'incrocio, hanno assistito allo svolgersi dell'incidente, ma anche dei due motociclisti amici del B., in viaggio con lui, che lo seguivano a breve distanza), della c.t.u. sulla dinamica dell'incidente e delle osservazioni, che ha ritenuto convincenti, svolte dal c.t.p. della compagnia di assicurazioni, che la vittima fosse a sua volta in difetto, perché, pur tenendo la destra, non viaggiava in prossimità del margine destro della carreggiata, tant'è che, quando la moto rimasta sconosciuta è sopraggiunta alle sue spalle in curva, tentava di farle spazio con una manovra di emergenza, pur essendo già in assetto da curva, raddrizzando la sua moto per spostarla ancora più a destra e far passare l'altra, perdendo l'equilibrio e il controllo del mezzo nel corso della manovra, anche perché, come pure è incontestabilmente accertato in causa, sulla sede stradale si trovava, in quel punto, del brecciolino.
In tal modo, pur facendo formalmente applicazione della norma applicabile alla fattispecie, la corte d'appello ne ha fatto una applicazione in violazione di legge, omettendo di considerare che l'obbligo di marcia in prossimità del margine destro della strada è un concetto necessariamente relazionale, ovvero il contenuto esatto dell'obbligo di tenere la destra e del comportamento esigibile dal conducente del veicolo nel caso di specie deve conformarsi, previo accertamento in fatto, allo stato dei luoghi, non essendo esigibile dal conducente che marci il più possibile a destra nelle situazioni in cui il margine destro non è percorribile con sicurezza (es. per la presenza di veicoli illegittimamente parcheggiati sulla sede stradale; per la presenza in quel punto di buche o dossi atti a minare la stabilità del veicolo, per la presenza di rami sporgenti o di materiale inerte quale il brecciolino sulla sede stradale, pericoloso in particolare per la stabilità di un veicolo a due ruote).
In questo caso, sulla base dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e dallo stesso richiamato nel corpo della decisione, risulta che sul margine destro della strada, proprio dove il motociclista tentava di spostarsi per far luogo alla moto che lo sorpassava in curva all'improvviso, si trovava del brecciolino. In tale situazione di fatto, la corte d'appello non ha correttamente applicato l'art. 143 c.d.s. laddove ha posto a carico del conducente del veicolo che precede l'obbligo incondizionato di posizionarsi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, in quanto questo obbligo, che corrisponde ad una regola di sicurezza per tutti gli utenti della strada, deve pur sempre relazionarsi alla situazione concreta dei luoghi. Deve escludersi quindi che l'obbligo dell'automobilista o del motociclista di tenere la destra comporti la necessità di marciare in prossimità al margine destro anche laddove risulti accertata la presenza, sulla sede stradale in corrispondenza del margine destro, di un elemento estraneo atto a minare la sicurezza e la stabilità del veicolo (accertamento che deve essere compiuto avendo riguardo all'idoneità di quanto si trova sulla sede stradale a costituire un pericolo in particolare per il tipo di mezzo coinvolto nell'incidente: nel caso di specie, un motoveicolo, per la cui sicurezza il pietrisco, o brecciolino sulla sede stradale, costituisce fonte di pericolo ben superiore che per un veicolo a quattro ruote).
Alla falsa applicazione della norma, denunciata con il primo motivo di ricorso, si aggiunge la mancanza di una motivazione logica sul punto in cui ha ritenuto più convincente l'affermazione del c.t. di parte, secondo la quale la velocità tenuta dal B. sarebbe stata non entro i 50km\h, e quindi nei limiti, ma di circa 55 km\h, e quindi troppo elevata e non adeguata, non rilevata sulla base dei rilievi obiettivi successivi all'incidente ed in mancanza di alcun accertamento di violazione delle norme sulla velocità a carico della vittima.
Il ricorso va accolto. La sentenza impugnata è cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio conformandosi ai seguenti principi di diritto:
"Ai fini del rispetto della prescrizione di cui all'art. 143, primo comma, cod. strada secondo il quale i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera, non è sufficiente che il veicolo viaggi nella propria mezzeria, e, quindi circoli sulla parte destra della carreggiata, ma è necessario altresì che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata stessa.
Tuttavia, non costituisce violazione delle prescrizioni di cui all'art. 143, primo comma, del Codice della strada, ascrivibile al conducente del mezzo, il fatto che un veicolo, pur circolando sulla parte destra della carreggiata, non marci in prossimità del margine destro della medesima, laddove risulti accertato in causa che il tratto di strada aderente al margine destro della carreggiata sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del veicolo".
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.