Trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio.
Nell'ambito di un giudizio volto alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il presidente del Tribunale adottava provvedimenti temporanei e urgenti stabilendo il versamento in favore della ex moglie di un assegno divorzile di entità pari a quello già previsto in sede di separazione. Proposto...
Svolgimento del processo
1. Il presidente del Tribunale di Cassino, con ordinanza in data 26 novembre 2020, adottava i provvedimenti temporanei e urgenti nell’ambito del giudizio volto alla declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto fra R.M. e P.D., stabilendo il versamento in favore di quest’ultima di un assegno divorzile di entità pari a quello già previsto in sede di separazione.
2. La Corte d’appello di Roma, con decreto del 21 luglio 2021, rigettava il reclamo proposto da R.M. avverso tale provvedimento, condannandolo a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di reclamo.
3. Per la cassazione di questa statuizione ha proposto ricorso R.M. prospettando un unico motivo di doglianza.
L’intimata P.D. non ha svolto difese.
Motivi della decisione
4. Il motivo di ricorso denuncia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 91 e 739 cod. proc. civ.: la Corte di merito, pur avendo assunto un provvedimento di natura provvisoria all’interno del procedimento di divorzio, ha comunque disposto la condanna del reclamante alla rifusione delle spese in favore della controparte, quando la regolamentazione delle stesse doveva avvenire nella sentenza che sarebbe stata emessa a conclusione del giudizio, tenendo conto del suo esito complessivo e del modo in cui il procedimento si era articolato.
5. Il motivo è fondato.
5.1 È opportuno rilevare, in via preliminare, che la statuizione di condanna al pagamento delle spese del giudizio contenuta all’interno del provvedimento impugnato può costituire oggetto di ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo ed essendo idonea ad acquistare autorità di giudicato (si veda in questo senso, per tutte, Cass. 9348/2017).
5.2 La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di precisare che nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi la Corte d'appello, adita in sede di reclamo avverso l'ordinanza emessa dal presidente del tribunale ai sensi dell'art. 708, comma 3, cod. proc. civ., non deve statuire sulle spese del procedimento, poiché, trattandosi di provvedimento cautelare adottato in pendenza della lite, spetta al tribunale provvedere sulle spese, anche per la fase di reclamo, con la sentenza che conclude il giudizio (cfr. Cass. 8432/2020, alla cui motivazione si fa rinvio; nello stesso senso Cass. 13162/2022).
Il reclamo previsto dall’art. 708, comma 4, cod. proc. civ. costituisce un rimedio impugnatorio applicabile, a mente dell’art. 4, comma 2, l. 54/2006, anche ai giudizi volti alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il principio appena richiamato trova, di conseguenza, applicazione anche ai giudizi di reclamo avverso l’ordinanza emessa dal presidente del tribunale ex art. 4, comma 8, l. 898/1970 al fine di adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti ritenuti opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole.
6. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto, con la conseguente cassazione del decreto impugnato.
Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., con la revoca della condanna al pagamento delle spese processuali.
Le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, revoca la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, contenuta in tale decreto.
Condanna la parte intimata al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 3.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.