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28 luglio 2022
Normativa antincendio nelle strutture sanitarie: i chiarimenti del Dipartimento dei Vigili del fuoco

La circolare in commento precisa il verso di apertura delle porte da usare in caso di esodo progressivo e i requisiti delle porte tagliafuoco all'interno di tali strutture.

La Redazione

Con la circolare n. 9533 del 4 luglio 2022, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ha fornito chiarimenti interpretativi sul verso di apertura delle porte da usare in caso di esodo progressivo e sui requisiti delle porte tagliafuoco all'interno delle strutture sanitarie.

In relazione al verso di apertura delle porte di comunicazione tra i compartimenti realizzati ai fini dell'esodo orizzontale progressivo, il Dipartimento chiarisce che valgono le specifiche misure previste nel Codice di prevenzione incendi anche per le strutture progettate secondo i D.M. 18.9.2002 e 19.3.2015.

Il quesito relativo alle porte tagliafuoco riguarda, invece, i casi di posa in opera in presenza di pavimenti che non possiedono il requisito di incombustibilità. Nello specifico, è stato chiesto «se è possibile individuare condizioni tali da mantenere in opera tali prodotti dimostrando che non sono inficiate le prestazioni del prodotto stesso e, di conseguenza, i requisiti di sicurezza dell'attività».
A tal proposito, il Dipartimento ritiene che «nel caso di porte tagliafuoco con soglia combustibile aventi prestazioni al fuoco non inferiori al prototipo che è stato certificato e omologato con soglia incombustibile, il mantenimento è autorizzato se soggetto ad apposita asseverazione, da parte di un tecnico abilitato, sottoscritta sulla base dei risultati di prova desunti dal certificato e rapporto di prova».