Accogliendo il ricorso presentato da un'imputata, la Cassazione analizza gli orientamenti giurisprudenziali che si registrano in ordine alla qualificazione del vizio da cui, per effetto dell'inosservanza del termine ex art. 601 c.p.p., risulta affetta la sentenza.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Terni in data 21 maggio 2019 nei confronti di D. B. M., ridotta la pena alla misura di otto mesi di reclusione e revocata la disposta sospensione della responsabilità genitoriale, ha confermato l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 574-bis cod. pen., con le ulteriori statuizioni, anche civili.
L'imputata è stata ritenuta responsabile per aver sottratto al padre, S. M., la figlia comune, A. M., nata nel 2015, trattenendola in Brasile a far tempo dall'anno 2016.
2. Propone ricorso l'imputata, con atto del difensore di ufficio avv. C. B., il quale articola i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo deduce inosservanza di legge in relazione agli artt. 601, comma 3, cod. proc. pen. e 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato all'imputata presso il difensore ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., a mezzo P.E.C., in data 9 febbraio 2021, senza l'osservanza del termine a comparire di venti giorni previsto dall'art. 601 cod. proc. pen., rispetta all'udienza del 26 febbraio 2021.
La Corte territoriale non ha neppure tenuto conto della memoria difensiva inviata la mattina dell'udienza a mezzo P.E.C. all'indirizzo dedicato (v. rapporto di consegna, allegato al ricorso), con cui veniva formulata la relativa eccezione, e ha definito in pari data il giudizio.
2.2. Il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 601, comma 3, cod. proc. pen. e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen..
La sentenza è del tutto carente di motivazione in relazione al vizio di instaurazione del contraddittorio lamentato con il primo motivo, dedotto nella memoria difensiva.
2.3. Il terzo motivo deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento materiale del reato di cui all'art. 574-bis cod. pen.
La Corte ha ravvisato gli estremi della sottrazione, pur avendo argomentato che:
- la partenza della bambina per il Brasile, al seguito della madre, era avvenuta con il consenso del padre, S. M., e l'ordine di rimpatrio emesso dal giudice brasiliano su ricorso di questi era stato sospeso in seguito all'appello interposto dalla B.;
- l'imputata ha mantenuto nel tempo contatti telefonici con il M., come dallo stesso confermato in sede di esame, e con i componenti della famiglia di lui (ai quali aveva riferito di essersi allontanata per avere subito condotte maltrattanti dal coniuge).
Apoditticamente il Giudice di merito ha escluso che 1:ali contatti fossero idonei a surrogare l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della persona offesa e la continuità della relazione affettiva; peraltro lo stesso M., in sede di esame, aveva preannunciato la propria imminente partenza per il Brasile, al fine di incontrare la figlia.
3. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, ha concluso nella requisitoria scritta per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4. . Il giudizio innanzi a questa Corte si è svolto a trattazione scritta ai sensi dell'all'art. 23, commi 8 e 9, del d. I. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati, da ultimo, dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Motivi della decisione
1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Sussiste la violazione del disposto dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. dal momento che il decreto di citazione a giudizio per il gravame risulta essere stato notificato all'imputata presso il difensore, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen., senza l'osservanza del termine a comparire di venti giorni preordinato allo svolgimento del giudizio di appello, sia nelle forme del pubblico dibattimento sia in quelle del rito camerale.
In ordine alla qualificazione del vizio da cui, per effetto di tale I inosservanza, risulta affetta la sentenza, si registrano nella giurisprudenza di questa Corte due differenti orientamenti.
Il primo di essi ritiene che si configuri una nullità di ordine generale a regime intermedio che inerisce all'intervento dell'imputato, il cui regime si rinviene nell'art. 180 cod. proc. pen. sicché essa deve essere rilevata o dedotta entro il termine previsto dalla medesima disposizione, e cioè prima della deliberazione della sentenza d'appello (tra le tante, v. Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, Rv. 282220).
La tesi, anche di recente riaffermata'; ''fonda sul rilievo che l'art. 601 cod. proc. pen. non prevede alcuna nullità speciale per il caso d'inosservanza del termine dilatorio di che trattasi, sicché l'inosservanza del relativo termine, comunque inerente alla regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'imputato, non può che essere causa di una nullità di ordine generale, rientrante nelle categorie di cui all'art. 178 cod. proc. pen. e, specificamente, nell'ipotesi di cui alla lett. c) di tale d1isposizione (Sez. 4, n. 5959 del 23/01/2020, De Carolis, Rv. 278447).
L'indirizzo per cui la nullità risulta sanata nel caso in cui non sia stata eccepita entro il termine previsto dall'art. 180 cod. proc. pen., rimanda a Sez. U, n. 119 del 26/10/2004, Palumbo, Rv. 229539, Sulla premessa che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, tale arresto sancì che, nei casi in cui vi sia stata esclusivamente l'inosservanza delle regole sulle modalità di esecuzione e l'atto abbia comunque conseguito lo scopo, che è quello di informare i destinatari della esistenza del processo, deve essere consentita una possibilità di sanatoria ai sensi dell'art. 184 cod. proc. pen.
Altro indirizzo, pure espresso da questa Corte di legittimità, argomenta che l'inosservanza del termine a comparire dia luogo a nullità solo relativa con le conseguenti, più stringenti preclusioni inerenti alla proponibilità della relativa eccezione (v., tra le altre, Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018, Marra, Rv. 275113; Sez. 6, n. 46789 del 26/09/2017, Lusha, Rv. 271495, secondo le quali "Nel giudizio d'appello, l'inosservanza del termine di comparizione dell'imputato di cui dall'art. 601 cod. proc. pen. costituisce una nullità relativa, che è sanata se non eccepita nei termini di cui all'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., e, precisamente, subito dopo l'accertamento de/la costituzione delle parti").
Siffatta ermeneusi viene ritenuta coerente con il tenore dell'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. che qualifica come relative le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio, decreto che, nel giudizio di impugnazione, è disciplinato dall' art. 601 cod. proc. pen. in conformità al dettato di cui all' art. 429 del codice di rito, espressamente richiamato. Si argomenta, al proposito, che non tutte le nullità concernenti la notifica rientrino nella categoria delle nullità più gravi e, come tali, insanabili per tutta la durata del processo, ma solamente quelle che possono essere equiparate all'omissione della citazione, perché non pongono il destinatario dell'atto nella condizione di conoscerne il contenuto e di apprestare, conseguentemente, la propria difesa.
3. Nel caso in scrutinio, l'eccezione di tardività della notifica è stata dedotta con memoria inviata a mezzo P.E.C. alla Corte di Appello di Perugia, all'indirizzo indicato dalla Direzione Generale per Servizi Informativi Automatizzati, il giorno in cui si è tenuta l'udienza (v. ricezione di accettazione, generata dal sistema elettronico, delle ore 00.19 del 26 febbraio 2021), udienza che è stata trattata con il rito cartolare, secondo la disciplina dettata per la emergenza pandemica dall'art. 23, del d. I. 8 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
L'eccezione è dunque tempestiva, sia che si acceda all'una, sia che si acceda all'altra ipotesi ricostruttiva e la sentenza - peraltro del tutto carente di motivazione sulla relativa eccezione - è viziata da nullità ai sensi dell'art. 185 cod. proc. pen.
4. Assorbita ogni altra questione, va dunque disposto l'annullamento della pronuncia oggetto di ricorso con rinvio per nuovo giudizio allc1 Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.