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29 luglio 2022
Quando sono consentite le partecipazioni, anche minoritarie, degli enti locali?

La Corte costituzionale risponde al quesito dichiarando illegittime le partecipazioni indefinite perché in contrasto con il doppio vincolo, di attività e di scopo, stabilito dal Testo Unico delle società partecipate.

La Redazione
Con la sentenza n. 201 del 28 luglio 2022, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 3, comma 2, della Legge della Regione Siciliana 26 maggio 2021, n. 12 (Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano), nella parte in cui consente ai Comuni della Regione, in relazione allo sviluppo delle località montane e delle relative aree sciabili, di costituire o partecipare a società per un indefinito e quindi eccessivo insieme di finalità e attività.
Tale previsione contrasta, infatti, con l'impostazione alla base del Testo Unico delle società partecipate (TUSP) che, attraverso un doppio vincolo, di attività e di scopo, punta a contrastare l'aumento ingiustificato delle partecipazioni pubbliche.Nelle sue argomentazioni, la Corte costituzionale precisa che il rilevato contrasto non determina l'illegittimità costituzionale dell'intera norma impugnata.
A tal proposito, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2. Legge reg. Siciliana n. 12/2021 nella parte in cui consente ai Comuni l'acquisizione di partecipazioni, anche di minoranza, a società per la realizzazione e la gestione di tali impianti di risalita. In ogni caso, aggiunge la Corte, «la puntuale decisione di avvalersi di una società pubblica per lo svolgimento di tale attività dovrà essere analiticamente motivata secondo quanto dispone l'articolo 5 del TUSP, perché gli enti territoriali possono assumere direttamente la gestione di attività imprenditoriali solo se (e in quanto) siano in grado di farlo a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato».