Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
29 luglio 2022
Come si determina la pena con riferimento a più condanne all’ergastolo con isolamento diurno inflitte con plurime sentenze?

La Suprema Corte risponde con chiarezza al quesito affermando un nuovo principio di diritto.

La Redazione

La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, nelle vesti di giudice dell'esecuzione, respingeva la richiesta dall'imputato in proposito al riconoscimento della continuazione tra reati di cui alla sentenza pronunciata nel 2015 dalla stessa Corte e alle sentenze pronunciate precedentemente dalla Corte d'Assise di Palmi.
Contro tale decisione, il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge e la contraddittorietà della motivazione con riferimento all'isolamento diurno inflitto in relazione al reato commesso nel 1980.

Con la sentenza n. 30262 del 29 luglio 2022, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso fondato, osservando come la questione attorno alla quale ruota il ricorso riguardi la quantificazione della pena da scontare con riguardo particolare al periodo di isolamento diurno che era stato inflitto al ricorrente dalle plurime condanne all'ergastolo e dalla sentenza pronunciata nel 2017 che ha pronunciato la responsabilità penale del medesimo per omicidio volontario commesso nel 1980, nonché per altri reati commessi dopo il 2003.
A tal proposito, il ricorso evidenzia che l'isolamento diurno era stato inflitto con riguardo alla condanna per omicidio volontario commesso nel 1980, cioè prima dell'inizio dell'esecuzione della pena, e dunque la relativa pena avrebbe dovuto essere compresa nel cumulo parziale ove, per effetto del criterio moderatore, il quantum di isolamento diurno non avrebbe potuto superare i 3 anni, già scontati.
Ora, una volta preso atto che il Giudice dell'esecuzione non ha applicato correttamente i principi in materia, la Cassazione richiama il principio giurisprudenziale secondo cui quando si devono eseguire più pene detentive inflitte con più sentenze per reati commessi in parte prima dell'inizio dell'espiazione e in parte durante la stessa ovvero dopo la scarcerazione, è necessario unificare «prima le pene relative a tutti i reati commessi prima dell'esecuzione della pena e poi procedere a tanti distinti e successivi cumuli, quanti sono i reati commessi nel corso o successivamente all'espiazione, secondo il loro ordine cronologico».
Ciascun cumulo parziale comprende poi il residuo di pena da scontare che risulta dal cumulo parziale precedente a cui si aggiunge la pena inflitta per il reato successivo, applicando eventualmente il criterio moderatoreexart. 78 c.p. per ciascun cumulo parziale.

Con riferimento al caso concreto, il Giudice avrebbe dovuto rideterminare la pena dopo l'ulteriore condanna all'ergastolo con isolamento diurno per i reati commessi in diverse date, procedendo per cumuli parziali sulla base dei suddetti principi.
Dunque, sarà necessario scindere il cumulo giuridico e considerare la pena relativa a ciascun reato nel cumulo parziale di riferimento, applicando, se del caso, l'art. 72 c.p..
In conclusione, gli Ermellini affermano il principio di diritto secondo il quale «Nel caso di condanna all'ergastolo con isolamento diurno per reati che, in ragione della diversa data di consumazione, devono essere ricompresi in diversi cumuli parziali, il giudice dell'esecuzione deve procedere alla scissione del cumulo giuridico operato dal giudice della cognizione e considerare la pena inflitta dal giudice della cognizione per ciascun reato prima del cumulo operato ai sensi dell'art. 72 cod. pen., e quindi, una volta determinata per ciascun cumulo parziale la pena complessiva, applicare la norma dettata dall'art. 72 cod. pen.».

Documenti correlati