Le dichiarazioni spontanee rese alla Polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini non sono utilizzabili ai fini probatori qualora non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputato E. P. avverso la sentenza emessa, a seguito di rito abbreviato, in data 30 aprile 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli Nord, in riforma della decisione ha assolto il predetto imputato dai reati di cui al capo 3 per non aver commesso il fatto e, previa riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art:. 56 cod. pen. in relazione ai capi 1) (artt. 2,7 I. n. 895/67) in esso già assorbito il capo 2 (art. 23, comma 3, I. n. 110/5), 4 (art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) , 5 (artt. 81 cpv., 73, comma 4, 80, comma 2, 1 ipotesi, e 6 (art. 697 cod. pen.), ha rideterminato la pena inflittagli, confermando nel resto la sentenza.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:
2.1. Con il primo motivo violazione degli artt. 63 e 64 cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta utilizzabilità della affermazione fatta dal ricorrente al momento dei fatti, secondo la quale "nel box c'erano per lui dieci anni di carcere", trattandosi - diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello - di espressione riportata nella annotazione dli polizia giudiziaria pronunciata da soggetto già indiziato a seguito di domanda specifica da parte dei Carabinieri operanti, pertanto affetta da inutilizzabilità patologica.
2.2. Con il secondo motivo, violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla riqualificazione ex art. 56 cod. pen. dei reati di cui ai capi 1,2,4,5 e 6, mancando qualsiasi prova e ragione che il ricorrente fosse consapevole di quanto contenuto del box ancor prima di scassinarlo, segnatamente difettando qualsiasi prova che H ricorrente fosse stato incaricato al trasporto di quanto contenuto in detto box,, del quale non risulta avesse la disponibilità.
2.3. Con il terzo motivo, violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla omessa riqualificazione dei reati di cui ai capi 1, 2, 4, 5 e 6 ai sensi degli artt. 56, 624 cod. pen. in ragione della assenza di qualsiasi elemento che possa giustificare che il ricorrente sia stato incaricato dello spostamento di quanto custodito nel box che aveva scassinato, di cui il ricorrente non aveva la disponibilità.
2.4. Con il quarto motivo, violazione dell'art. 56, comma 3, cod. pen. e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell21 desistenza attiva, non essendo stato individuato alcun fattore interruttivo all'esterno dell'azione dell'imputato.
2.5. Con il quarto motivo, vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente in mancanza della prova che il ricorrente fosse stato incaricato del trasporto di quanto custodito nel box ed essendo inidoneo all'uopo il banale mezzo di trasporto con il suo ridotto doppio fondo con il quale il ricorrente si era portato sul posto.
3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall"art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato in relazione all'assorbente primo motivo.
2. La sentenza impugnata ha ritenuto utilizzabile l'espressione attribuita al ricorrente "Marescià adesso che aprite il garage per me ci sono dieci anni di carcere perché c'è sia droga che armi e io sono stato arrestato" escludendo che si trattasse di dichiarazioni spontanee rese in assenza del difensore, essendo una frase "non resa nel corso di una attività di polizia giudiziaria diretta ad assumere le dichiarazioni del soggetto nei cui confronti erano già emersi indizi di reità, ma piuttosto è stata una affermazione estemporanea dell'imputato, sia pure diretta e percepita dal personale che lo stava piantonando" (v. pg. 7 della sentenza), affermando trattarsi di un caso di inutilizzabilità c.d. fisiologica, pertanto sottratta al divieto di utilizzazione in sede di giudizio abbreviato che, invece, riguarda i casi di inutilizzabilità c.d. patologica.
3. Da quanto emerge in atti - la cui considerazione è consentita in questa sede di legittimità in relazione alla natura processuale della questione devoluta - l'espressione in questione risulta quella contenuta nel verbale di arresto dello stesso imputato in data 2.2.2021 non sottoscritto dal dichiarante, dopo che è riportata la compulsazione della polizia giudiziaria che aveva eseguito un appostamento nei confronti del ricorrente e di colui in compagnia del quale era stato sorpreso immediatamente dopo aver scassinato la serranda del box ("Ai due uomini veniva domandato quali fossero le loro intenzioni nel divellere la serranda del box").
3. Ritiene questa Corte che l'assunto posto a base della ritenuta utilizzabilità probatoria non possa essere condiviso per l'apodittica assegnazione della espressione attribuita al P. della sua natura estemporanea e non compulsata - stante l'inequivoco contrario espresso contesto in cui è collocata - ed in ragione del condivisibile orientamento di legittimità - affermato in caso analogo di condanna basata sulle dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato, riportate unicamente nel verbale di arresto non sottoscritto dal predetto - secondo il quale, in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indc1gini non sono u:tilizzabili ove non inserite in un atto sottoscritto dal dichiarante (Sez. 6 n. 14843 del 17/02/2021,Ferrante, Rv, 280880).
Nell'affermare il principio si è spiegato che anche se "secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria o comunque da questa recepite sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari e, per ciò stesso, nel giudizio abbreviato (Cass. S.U., n. 5 1150 del 25/09/2008 d1ep. 2009, Correnti, Rv. 241884; recentemente, Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642), va tuttavia ricordato che la polizia giudiziaria, a norma dell'art. 3S0, comma 2, cod. proc. pen., deve redigere verbale, tra l'altro, delle dette dichiarazioni spontanee: pur non essendo richiesto che la verbalizzazione riguardi ciascuna delle attività svolte, specialmente se realizzate in contestualità spazio-temporale, resta fermo che le dichiarazioni spontaneamente rese dall'indagato, proprio perché allo stesso riferibili come espressione della sua volontà di rendere una dichiarazione, devono trovare confezione formale in un verbale che sia dal medesimo sottoscritto, non potendo essere sostituito detto atto dall'annotazione di polizia giudiziaria che di dette dichiarazioni fornisCé11 contezza o riassunto. Le stesse, dunque, ben possono essere inserite nel verbale di perquisizione o di sequestro, senza che occorra redigere distinto e autonomo verbale (ex plurimis: Cass. 1, n. 15563 del 22/01/2009, Perrotta, Rv. 243734; Sez. 6, n. 8675 del 26/10/2011, dep. 2012, Labonia, Rv. 252279), ma ciò proprio perché il relativo verbale viene sottoscritto dall'indagato. Ne consegue che, in linea con quanto recentemente precisato da questa stessa Corte (Sez. 1 , Sentenza n. 12752 del 27/02/2019, Rv. 276176), non sono utilizzabili, ancorché si proceda nelle forme del giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria quando non riportate in un verbale sottoscritto dal dichiarante ma unicamente richiamate in una annotazione di polizia giudiziaria".
Nella stessa linea - volta a valorizzare, ai fini della utilizzabilità, la effettiva e controllabile spontaneità delle affermazioni dell'indagato sentito senza le garanzie - è la giurisprudenza prevalente e più recente, richiamata da Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020 Ud. (dep.2021), Minauro, Rv. 280242, che ha aderito all'opzione ermeneutica più aderente al disposto dell'al't. 350, comma 7, cod. proc. pen., secondo cui le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria sono utilizzabili nella fase procedimentale, e, dunque, nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, purché emerga con chiarezza chei l'indagato ha scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125; Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752; Sez. 5, n. 32015 del 15/03/2018, Carlucci, Rv. 273642; Sez. 2, n. 14320 del 13/03/2018, Basso, Rv. 272541; Sez. 5, n. 13917 del 16/02/2017, Pernicola, Rv. 269598; Sez. 2, n. 26246 del 03/04/2017, Distefano, Rv. 271148), essendosi spiegato in motivazione che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini.
4. In conclusione, il dato probatorio costituito dalla affermazione attribuita all'imputato ricorrente nel detto verbale di arresto - determinata dalla sollecitazione della polizia giudiziaria ed acquisita senza garanzie - non sottoscritto dallo stesso imputato, non può essere considerato ai fini probatori nel rito abbreviato a fondamento della affermazione di responsabilità.
5. Sul dato in questione, invero, risulta essere basato il ragionamento probatorio della sentenza in ordine al fondamentale aspetto della consapevolezza da parte del ricorrente della esistenza delle .armi e dell'ingente quantitativo di stupefacenti custoditi nel box (v. pg. 7, quinto capoverso e pg. 8, primo capoverso della sentenza impugnata) e della stessa qualificazione della condotta (v. pg. 8, ibidem).
6. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio di appello che rivaluti la prova senza tenere conto del dato probatorio illegittimamente acquisito, assorbendo la questione risolta gli ulteriori profili sollevati con le altre censure proposte con il ricorso in esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.