In caso di esecuzione di opere a seguito di gara d'appalto da parte di una società consortile, quale regime IVA si applica in presenza di mandato senza rappresentanza?
La richiesta di parere all'Agenzia delle Entrate proviene da una delle società associate nella RTI che riferiva l'intenzione di costituire una società consortile ai fini dell'affidamento dell'esecuzione di lavori assunti in sede di appalto, senza subentrare nel rapporto contrattuale posto in essere dalle singole consorziate con la stazione appaltante.
L'istante chiedeva, nello specifico, conferma che il rapporto tra la costituenda società consortile e le società consorziate fosse riconducibile ai fini IVA all'istituto del mandato senza rappresentanza, con conseguente applicazione dell'
Con la risposta all'interpello n. 390/2022, l'Agenzia delle Entrate precisa innanzitutto che con diversi documenti di prassi è stato stabilito che la società consortile esecutrice dei lavori di aggiudicazione ha relazioni dirette esclusivamente con i terzi e con le società consorziate, le quali mantengono i rapporti oggetto del contratto originario con la stazione appaltante, mentre la società consortile dovrà emettere fatture per i costi sostenuti nei confronti delle singole imprese riunite in proporzione alle rispettive quote.
Ora, ai sensi delle disposizioni del Codice civile concernenti il rapporto di mandato, l'Ente evidenzia che è necessario che il mandatario agisca per conto del mandante e che le attività da egli poste in essere confluiscano nella sfera economico-patrimoniale del mandante.
Con riferimento al caso in esame, l'Agenzia delle Entrate afferma che in relazione ai casi diri-fatturazione a titolo di addebito delle spese sostenute, se la società consortile acquista direttamente da fornitori terzi beni e servizi utili all'esecuzione del contratto di appalto aggiudicato alla RTI, essi saranno riconducibili all'istituto del mandato senza rappresentanza, derivandone l'applicabilità ai fini IVA dell'
Preso atto di ciò, l'Ente chiarisce che nei rapporti mandante-mandatario, la qualificazione oggettiva della prestazione, nonché il trattamento fiscale della singola operazione, va determinato in base al singolo caso concreto, avuto riguardo al requisito soggettivo e a quello territoriale.
In conclusione: «Le singole società consorziate, da un lato, pagheranno pro quota le fatture relative ai costi sostenuti dalla società consortile in nome proprio (ma per conto delle singole consorziate) e, dall'altro lato, fattureranno, sempre pro quota, i corrispettivi dell'appalto direttamente alla stazione appaltante applicando l'IVA con l'aliquota propria delle operazioni rese dalla stessa società consortile».