Sbaglia il Tribunale a dare esecuzione al decreto del GIP, disponendo il sequestro dei conti correnti intestati alla madre dell'imputata, senza verificare se quest'ultima aveva effettiva disponibilità degli strumenti bancari ovvero, come accaduto nel caso di specie, se li gestiva nella sola qualità di delegata per conto della madre inferma.
Il Tribunale di Reggio Calabria confermava il decreto del GIP relativo al sequestro preventivo nei confronti dell'attuale ricorrente per il reato di cui all'
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Reggio Calabria ha confermato il decreto emesso in data 8 ottobre 2021 dal Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale, con il quale è stato disposto il sequestro preventivo nei confronti della ricorrente per il reato di cui all'art. 316-bis cod. pen. delle somme di denaro pari all'importo del contributo pubblico di euro 157.440 sui conti correnti bancari ad essa intestati e degli altri beni mobili o immobili, finalizzato alla confisca per equivalente, fino alla concorrenza di detto importo.
Alla ricorrente D.A. è stato contestato il reato di cui all'art. 316-bis cod. pen., perché, nella qualità di rappresentante legale della società B.W.C. S.r.l. beneficiaria di un contributo pubblico erogato da parte della Regione Calabria di euro 157.440,00 già interamente percepito a fronte di spese ammissibili di euro 262.400,00, distoglieva il bene, costituito dall'imbarcazione da diporto B.O. 45 - oggetto del programma di spese finanziato per il perseguimento delle finalità di pubblico interesse previste dal bando P.O.R. Calabria di miglioramento della qualità dell'offerta turistica della Regione Calabria - dalle previste finalità pubbliche di rafforzamento e qualificazione dei servizi turistici offerti nella Regione Calabria, utilizzando la predetta imbarcazione esclusivamente in porti della Regione Sicilia nei primi due anni di esercizio dell'attività di noleggio.
Secondo la ricostruzione dei fatti, emersa dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza nell'ambito di una indagine coordinata dalla Procura Europea (EPPO), la predetta società, partecipava ad un avviso pubblico per il conseguimento di contributi in conto capitale a fondo perduto alimentati dall'U.E. in favore della Regione Calabria per sostenere determinati obiettivi di crescita economica attraverso il FESR - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed il FSE - Fondo Sociale Europeo, presentando un programma di investimenti che prevedeva l'acquisto di una imbarcazione a vela per il noleggio senza conducente, come principale bene strumentale per lo svolgimento dell'attività di impresa oggetto dell'agevolazione.
All'esito dell'approvazione del progetto, in data 12 dicembre 2018 la ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della predetta società sottoscriveva l'atto d'obbligo e di adesione assumendo una serie di vincoli contrattuali, tra cui quello di destinare i beni strumentali dell'attività di impresa oggetto dell'agevolazione esclusivamente allo svolgimento dell'attività imprenditoriale inserita nel progetto di investimento agevolato e quindi nell'ambito territoriale della destinazione turistica di Reggio Calabria per la valorizzazione del tratto di costa di riferimento, con un vincolo di destinazione della durata di cinque anni.
Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza risultava che alla data del 18 luglio 2019 la società aveva già conseguito sul conto corrente dedicato l'importo di 141.696,00 pari al 90% del totale, ed in data 7 dicembre 2020 il saldo finale pari ad euro 15.744,00.
Si accertava, inoltre, che negli anni 2019-2020 l'imbarcazione acquistata per lo svolgimento dell'attività di impresa oggetto del programma di spesa finanziato dal contributo europeo, era stata di fatto utilizzata esclusivamente in Sicilia, facendo scalo presso il porto di Portorosa in provincia Messina.
La Guardia di Finanza verificava, in particolare, che gli unici contratti di noleggio nel predetto biennio prevedevano come unico itinerario le isole Eolie con partenza dal porto di Portorosa in provincia di Messina e rientro nel medesimo sito e che il contratto preliminare di locazione del posto ormeggio presso il porto di Reggio Calabria prodotto dalla società ed allegato alla domanda per la concessione del contributo pubblico non aveva trovato esecuzione essendosi accertato che nessun contratto di ormeggio era stato poi stipulato dalla predetta società presso detto porto, e che la stessa società aveva prodotto un unico contratto di ormeggio presso il porto di Bagnara Calabra stipulato in data 1 settembre 2020, ma nulla per il periodo precedente.
Il Tribunale ha respinto le censure difensive affermando che la previsione della durata di anni cinque del vincolo di destinazione con decorrenza dal pagamento finale al beneficiario previsto dall'art. 71 del Regolamento UE 1303/13, non abilitasse il percettore a distrarre l'investimento dalla specifica finalità pubblica nel periodo precedente l'erogazione del saldo, in conseguenza degli obblighi assunti con l'atto d'obbligo, esplicitati anche nell'Avviso Pubblico che prevedeva per l'inosservanza del vincolo di destinazione la revoca dell'agevolazione, essendo precisato anche nell'Avviso Pubblico che la destinazione dei beni strumentali all'impresa doveva essere tempestiva e continuativa.
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, R.D.A. ha proposto ricorso per i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla normativa extra-penale richiamata da quella penale. Si osserva, in primo luogo, che la B.W.C. S.r.l. ha pacificamente acquistato la imbarcazione per la quale aveva chiesto ed ottenuto il finanziamento per svolgere la programmata attività imprenditoriale nel settore del noleggio delle imbarcazioni senza equipaggio con sede operativa in Reggio Calabria, essendo irrilevante il luogo in cui i clienti abbiano poi utilizzato detta imbarcazione.
Si sostiene, poi, che dall'Avviso Pubblico del finanziamento emerge che la finalità di interesse pubblico perseguita era quello di dare sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche calabresi e non anche alla offerta ricettiva calabrese, rientrando nella libertà di impresa la scelta delle modalità con cui realizzare tali obiettivi.
Si rappresenta, inoltre, che per l'acquisto dell'imbarcazione, in ragione del quale era stato concesso, il finanziamento pubblico doveva coprire il 60 % del costo mentre il restante 40 % era a carico del richiedente e che la destinazione turistica territoriale non poteva giustificare limitazioni alla iniziativa imprenditoriale e alle scelte operative da cui dipendeva la sopravvivenza sul mercato e la sostenibilità economica degli investimenti.
Ulteriore elemento di valutazione non considerato è costituito dal fatto che la B.W. avrebbe acquistato l'imbarcazione con propri mezzi finanziari versando il prezzo al fornitore in due tranche di 30 mila euro in data 30 gennaio 2019 e di euro 210 mila euro in data 1 aprile 2019 e che, perciò, fino all'erogazione del finanziamento pubblico l'attività di noleggio era da ritenersi del tutto libera da vincoli, considerata comunque anche la breve distanza del porto di Messina dalla costa calabrese e le caratteristiche dell'imbarcazione capace di coprire lunghe rotte marittime.
Si adduce a tale riguardo che la nota SIAR del 4 febbraio 2021 che vietava di spostare le imbarcazioni in altri porti costituisce un elemento di novità sopravvenuto rispetto agli obblighi assunti nell'atto sottoscritto nel dicembre del 2018 che non prevedevano tali limitazioni dannose per la stessa competitività dell'impresa di noleggio.
Viene, infine, dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 71 del regolamento (UE) n. 1303/13 con riguardo all'obbligo di avviare tempestivamente l'attività imprenditoriale agevolata e di svolgerla per tutto il periodo di stabilità delle operazioni. Al riguardo si obietta che il periodo di stabilità considerato da detta normativa inizia a decorrere dalla data di erogazione del saldo del finanziamento pubblico e non prima, pertanto poiché il saldo finale è intervenuto solo nel dicembre del 2020, i fatti contestati si riferiscono ad un periodo antecedente all'inizio dell'operatività del periodo quinquennale di stabilità.
Si sostiene che l'erogazione del saldo finale dell'investimento assume rilevanza ai fini della decorrenza iniziale del vincolo di destinazione, da ritenersi insussistente certamente nel periodo in cui l'imbarcazione fu utilizzata dopo il suo acquisto interamente con fondi privati della società B.W.C. S.r.l. nel gennaio del 2019.
2.2. Con l'ultimo motivo si chiede che venga annullato il sequestro dei conti correnti intestati alla madre dell'indagata, gestito dalla figlia solo nella qualità di delegata a disporre delle somme per conto della madre inferma.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato limitatamente all'ultimo motivo, mentre deve essere rigettato nel resto.
Si deve rilevare, innanzitutto, che il vincolo di destinazione del finanziamento all'acquisto di beni strutturali per l'esercizio dell'attività di impresa oggetto del programma di investimenti finanziato con il contributo europeo discende non dall'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ma dalla sottoscrizione dell'atto d'obbligo avente natura negoziale con cui il soggetto che usufruisce del finanziamento pubblico europeo limita la propria autonomia nell'esercizio delle attività di impresa finanziata, vincolandosi a rispettare le condizioni contrattuali cui è subordinata l'erogazione del finanziamento stesso.
Come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata è sufficiente richiamare i punti 19) e 20) delle condizioni contrattuali sottoscritte dall'indagata che delineano il contenuto dei vincoli assunti con l'accettazione del contributo pubblico e che ampliano quelli previsti dall'art. 71 del Regolamento UE n. 1303/2013, a garanzia del perseguimento delle finalità di interesse pubblico sottese all'erogazione del finanziamento stesso.
Dal combinato disposto dei due predetti punti dell' "Atto di adesione e d'obbligo", sottoscritto dalla indagata, si evince inequivocabilmente che la destinazione vincolata del finanziamento opera con effetto immediato, essendo imposto al beneficiario di avviare tempestivamente l'attività imprenditoriale agevolata, in aggiunta all'obbligo di svolgerla senza modificazioni sostanziali, che possano tradire la finalità del finanziamento, per tutto il periodo di stabilità previsto dal citato art. 71 della normativa europea.
Nell'atto negoziale richiamato nell'ordinanza impugnata si legge, infatti, che il beneficiario si obbliga a "destinare i beni oggetto dell'agevolazione esclusivamente allo svolgimento dell'attività imprenditoriale oggetto del progetto di investimento agevolato ed a non distoglierle, neppure temporaneamente, da tale finalità."
Pertanto, anche se l'inizio della decorrenza del periodo di stabilità della durata di anni cinque coincide con il "completamento dell'operazione", "intendendosi con tale termine la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile" - come si evince dal punto 11 dell'atto negoziale suddetto - e quindi con decorrenza iniziale persino successiva al pagamento finale del finanziamento, indicato nell'art. 71 cit. del Regolamento UE, ciò non significa che prima dell'inizio del termine di durata del periodo di stabilità, il beneficiario del finanziamento possa ritenersi libero di utilizzare i beni strumentali, acquistati grazie al finanziamento, per finalità diverse da quelle che ne implicano l'utilizzo vincolato all'attuazione del programma di investimenti finanziato.
La lettura riduttiva sostenuta dal ricorrente dell'obbligo di non distogliere dall'uso previsto i beni strutturali acquistati grazie al finanziamento pubblico, che si assume limitato dalla scadenza del termine iniziale di durata del periodo di stabilità, confonde due aspetti che vanno invece tenuti distinti, quello degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto d'obbligo, avente natura negoziale, e quello della disciplina della normativa europea che delimita la durata del vincolo senza occuparsi della fase iniziale dell'attività di impresa, che viene invece regolata sulla base degli specifici vincoli di carattere negoziale, descritti anche nell'Avviso Pubblico, e che prevedono con effetto immediato la destinazione esclusiva dei beni strumentali allo svolgimento dell'attività di impresa oggetto del programma di investimento agevolato.
Quindi, non viene qui in discussione l'interpretazione dell'art. 71 del regolamento UE 1302/2013, ma il valore vincolante dell'atto di adesione e d'obbligo che ne integra i contenuti, con riferimento ad una fase, quella dell'avvio dell'attività di impresa, che non è disciplinata da detta disposizione sovranazionale, ma da una disciplina pattizia di natura negoziale, che non può ritenersi illegittima sia perché non incide sulla durata del periodo di stabilità, che rimane di cinque anni, e sia perché regola le modalità con cui deve essere data attuazione al programma di investimento agevolato per assicurarne le finalità di interesse pubblico.
Peraltro, deve osservarsi che le violazioni del c.d. periodo di stabilità disciplinate dall'art. 71 cit. sono integrate da condotte che riguardano l'evoluzione futura dell'attività dell'impresa finanziata (cessazione, rilocalizzazione, cambio di proprietà, altre modifiche sostanziali che alterino "la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari"), che intervenendo dopo la regolare destinazione delle somme erogate alle finalità stabilite potrebbero non essere penalmente rilevanti, ove non dolosamente preordinate, ma sopravvenute rispetto all'iniziale osservanza delle previste condizioni del finanziamento stesso, fatte salve le disposizioni sanzionatorie che prevedono la revoca parziale o totale del contributo erogato.
Ma nel caso di specie è proprio la violazione iniziale del progetto di impresa finanziato che consente di ravvisare l'ipotesi di reato prevista dall'art. 316-bis, cod. pen.
La tesi del ricorrente secondo cui l'imbarcazione sarebbe stata acquistata interamente con fondi privati, introduce, poi, inammissibilmente una questione di fatto che non può essere sindacata in sede di legittimità, tenuto anche conto che in tema di sequestro preventivo non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il "fumus commissi delicti", vale a dire la astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato.
Peraltro, la tesi difensiva confligge comunque con le finalità dell'erogazione del contributo pubblico, per la prevista destinazione vincolata delle somme erogate all'adempimento del programma di investimenti e spesa in cui figura l'acquisto dell'imbarcazione come bene strumentale di maggiore costo, sicchè ove l'imbarcazione dovesse risultare effettivamente acquistata con fondi diversi da quelli erogati con il contributo pubblico, rimarrebbe privo di giustificazione l'impiego delle somme erogate a tale scopo, ove utilizzate per finalità diverse da quelle descritte nel programma stesso presentato dal beneficiario ed approvato con la erogazione del finanziamento.
Va osservato che sul piano della qualificazione giuridica l'ambito di applicazione dell'art. 316-bis cod. pen. riguarda le condotte che presuppongono il conseguimento legittimo del contributo pubblico, mentre nel caso in cui il contributo sia stato, invece, conseguito con mezzi fraudolenti, come la presentazione di un programma di spesa fittizio, ovvero la costituzione di una società avente solo sul piano formale le caratteristiche richieste nell'avviso pubblico, troverebbero applicazione altre ipotesi di reato, come quelle previste dagli artt. 316-ter e 640-bis cod. pen., secondo la linea di discrimine che dipende dalle modalità della condotta fraudolenta, a seconda che risulti integrato o meno l'elemento decettivo della truffa (cfr. Sez. U, n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962).
2. In conclusione, alla stregua degli elementi di fatto posti a fondamento del sequestro preventivo, non può ritenersi fondata la questione in punto di violazione di legge dedotta dal ricorrente, dovendosi considerare rilevante agli effetti dell'integrazione del reato previsto dall'art. 316-bis cod. pen. anche il mancato assolvimento dell'obbligo di immediata destinazione dei beni strumentali acquistati grazie al contributo europeo, prima della decorrenza del termine iniziale del periodo di stabilità previsto dall'art. 71 del regolamento UE n. 1303/2013.
La sottoscrizione del finanziamento europeo comporta limiti alle scelte imprenditoriali che devono rispettare le finalità perseguite dall'aiuto pubblico e non solo il vantaggio economico per la singola impresa che se ne avvale.
E nel caso di specie, la violazione degli obblighi dell'impresa finanziata di operare esclusivamente nell'ambito territoriale considerato essenziale per la concessione del contributo comporta lo sviamento del contributo dalle specifiche finalità di interesse pubblico che ne hanno giustificato l'erogazione, anche per le sole rate iniziali, ed ancor prima dell'erogazione del saldo finale, che rileva ai soli fini di determinare la durata del vincolo quinquennale di stabilità.
Contrariamente a quanto osservato dal ricorrente nessuna attinenza può avere nel caso in esame il recentissimo precedente richiamato nella memoria prodotta in replica alle conclusioni del Pubblico Ministero (Sez. 6, n. 19851 del 19 maggio 2022), con il quale in riferimento al momento consumativo del reato di malversazione ai danni dello Stato previsto dall'art.316-bis cod. pen. è stato affermato che la fattispecie di reato de qua, necessita, ai fini della sua configurazione, della irrimediabile e definitiva frustrazione dell'obiettivo pubblico al cui soddisfacimento, l'erogazione, il finanziamento, o la sovvenzione erano destinate.
Nel caso di specie non si tratta dell'inosservanza di un termine ancora aperto, entro il quale sarebbe possibile perseguire l'interesse pubblico, ma dell'inosservanza di un termine già scaduto, per la previsione contrattuale di un obbligo con effetto immediato di destinazione vincolata del bene alle finalità indicate nel finanziamento, cui corrisponde il divieto, anch'esso immediatamente operativo, di non utilizzare il bene acquistato grazie all'agevolazione pubblica per scopi diversi da quello della realizzazione del progetto agevolato.
In ordine alla violazione di tale divieto, le doglianze difensive sono poi manifestamente infondate, essendo evidente che nei due anni iniziali di gestione dell'attività di noleggio dell'imbarcazione non sia stato osservato il limite territoriale sotteso allo scopo di incrementare e sviluppare la destinazione turistica di Reggio Calabria, considerata la mancata acquisizione del posto imbarcazione in un porto sito nella Regione Calabria, destinataria del contributo europeo di cui si tratta.
3. L'ultimo motivo relativo alle modalità esecutive del sequestro è fondato.
Contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata la legittimazione della ricorrente, madre dell'intestataria del conto corrente bancario, discende dalla titolarità del potere di firma che giustifica l'interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame ai fini della restituzione del conto sul quale la ricorrente ha un potere di gestione che prescinde dalla sua titolarità.
Si deve ribadire l'orientamento di legittimità secondo cui nel caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il provvedimento del giudice possa limitarsi a determinare il valore del prezzo o del profitto del reato, rimettendo sia l'individuazione specifica dei beni da apprendere e sia la verifica della corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel provvedimento alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria, ma non può essere rimessa alla fase esecutiva del sequestro anche l'individuazione dei soggetti ritenuti intestatari fittizi o fiduciari per interposta persona dei beni da sottoporre al vincolo, poiché incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi (Sez. 6, n. 30470 dell'l/10/2020, Di Lernia, non mass.).
Deve, quindi, ritenersi che il sequestro dei conti correnti intestati alla madre dell'indagata, in esecuzione del decreto emesso dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 8 ottobre 2021, costituisce un atto assunto in carenza di un provvedimento del giudice, e quindi, già solo per questo illegittimo.
Nei soli casi di urgenza, è previsto che il sequestro preventivo possa essere disposto eccezionalmente dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, ma in ogni caso si prevede che sia il giudice a doverne vagliare i relativi presupposti in sede di convalida, entro i termini rigorosi stabiliti dalla legge, a pena di decadenza (ex art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.).
Va anche rilevato che il difetto del provvedimento genetico non può essere sopperito dalla valutazione surrogatoria operata dal Tribunale in sede di riesame ex art. 324 cod. proc. pen., che interviene solo come giudice di seconda istanza ai fini della verifica dei presupposti soggettivi ed oggettivi della misura cautelare reale.
L'annullamento deve essere disposto con rinvio per nuovo giudizio sul punto al fine di individuare i conti intestati a terze persone diverse dall'indagata che devono essere restituiti agli aventi diritto, in difetto di un provvedimento di sequestro che ne legittimi il mantenimento.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro dei conti correnti intestati a terzi e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Reggio Calabria.
Rigetta nel resto il ricorso.