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23 agosto 2022
Rinnovo patente: pubblicate le modalità con cui la commissione medica comunica telematicamente la riclassificazione all'esito della visita
In Gazzetta il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili che disciplina contenuti e modalità di trasmissione degli esiti dell'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, espletato da una commissione medica locale ai fini del rinnovo di validità di una patente, con riclassificazione della stessa.
La Redazione
È stato pubblicato, in G.U. n.173/2022, il Decreto 26 maggio 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che disciplina le condizioni, i contenuti e le modalità di trasmissione telematica con la quale la commissione medica locale comunica al CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione la riclassificazione di una patente di guida all'esito di una visita per la verifica del permanere dei requisiti di idoneità psico-fisica in sede di rinnovo di validità.
Nel campo di applicazione della norma rientrano le procedure di riclassificazione di una patente di guida a seguito di visita medica esperita presso una commissione medica locale in sede di rinnovo di validità della stessa patente.
Per riclassificazione si intende:
- il declassamento di una patente speciale in altra, pure speciale, nella quale non siano più riconosciute una o più categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei requisiti psico-fisici prescritti per la loro titolarità;
- il declassamento di una patente non speciale in altra, non speciale, nella quale non siano più riconosciute una o più categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei requisiti psico-fisici prescritti per la loro titolarità;
- il declassamento di una patente non speciale in patente speciale, anche eventualmente con perdita di una o più categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei requisiti di idoneità psico-fisica prescritti per la titolarità di una patente non speciale o per le categorie già possedute;
- la riacquisizione, in una patente speciale, dell'idoneità ad una o più categorie precedentemente declassate per perdita temporanea dei requisiti psico-fisici prescritti;
- la riacquisizione, in una patente non speciale, dell'idoneità ad una o più categorie precedentemente declassate per perdita temporanea dei requisiti psico-fisici prescritti;
- la riacquisizione di una patente non speciale, precedentemente declassata in patente speciale, eventualmente anche con riacquisizione di una o più categorie precedentemente possedute.
Le disposizioni del presente Decreto non si applicano quando:
- presso l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 226, comma 10, del codice della strada risulti che sulla patente di guida da rinnovarsi sono presenti condizioni di ostatività;
- la commissione medica locale prescrive adattamenti o modifiche al veicolo, per i quali è richiesto la prova di guida al fine di verificare l'adeguatezza degli stessi alla minorazione ausiliata.