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3 agosto 2022
La residenza fiscale in Italia consente al cripto-investitore estero di aderire alla flat tax?

Con la risposta all'interpello n. 397/2022, l'Agenzia delle Entrate risolve il quesito ripercorrendo il regime introdotto dall'art. 24-bis TUIR.

La Redazione

L'istante riferiva di aver trasferito la propria residenza fiscale dal Regno Unito all'Italia e di essere titolare di un portafoglio di valute virtuali depositate su piattaforme «exchange» gestite da una società statunitense e presso un «cold storage wallet» nel Regno Unito. In qualità di “nuovo” residente in Italia, l'istante sta valutando la possibilità di aderire al regime di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti ex art. 24-bis TUIR.
Ciò posto, l'istante chiede di confermare che «le plusvalenze generate da una persona fisica residente, in sede di cessione di valute virtuali, nel caso in cui il wallet sia detenuto presso una piattaforma exchange online, gestita da un intermediario non residente, costituisca un reddito di fonte estera» e dunque rientri fra quelli soggetti alla flat tax di 100mila euro.

Con la risposta all'interpello n. 397/2022, l'Agenzia delle Entrate ricorda anzitutto che il regime introdotto dall'art. 24-bis TUIR prevede la possibilità per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia di optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero (individuati secondo i criteri ex art. 165, c. 2, TUIR), sempreché non siano state residenti in Italia in almeno 9 dei 10 periodi d'imposta che precedono l'opzione. Per accedere al regime, il contribuente può presentare un'istanza di interpello. L'opzione rimane valida fino a un massimo di 15 anni.
Resta fermo che, per i redditi non rientranti nel perimetro della sostitutiva, si applica la tassazione ai fini IRPEF in via ordinaria.

In precedenti documenti di prassi, l'Agenzia delle Entrate ha equiparato le criptovalute alle valute estere.
Pertanto, ai fini delle imposte sul reddito della persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell'attività di impresa, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali: le cessioni a termine rileverebbero sempre ai fini fiscali; le cessioni a pronti non darebbero di regola origine a redditi imponibili in assenza di finalità speculativa, salvo il caso in cui riguardino portafogli elettronici (wallet) per i quali la giacenza media superi 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continuativi nel periodo d'imposta.

Muovendo da questi principi, l'Agenzia conferma che i redditi realizzati dal cripto-investitore a seguito della cessione delle valute detenute nel wallet nel Regno Unito e presso un exchanger americano sono riconducibili all'ambito oggettivo di applicazione della flat tax.