La procura speciale per l'istanza di celebrazione del giudizio abbreviato può essere validamente rilasciata dall'imputato con una dichiarazione che fa generico riferimento alla definizione del processo mediante "riti alternativi" ovvero alla richiesta di "riti alternativi".
Svolgimento del processo
1. La Corte di appello di Catanzaro, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lamezia Terme, all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato L. B. e V. M. per furto di energia elettrica, sottratta all'Enel Distribuzione s.p.a. mediante allaccio diretto alla rete eseguito con Bypass (di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma primo, n. 2, cod. pen.).
2. Avverso la sentenza d'appello gli imputati, tramite il loro difensore di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione articolando, ciascuno, tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con i primi due motivi dei ricorsi proposti nell'interesse di entrambi gli imputati si deducono la violazione degli artt. 438 e 122 cod. proc. pen., oltre che vizio di motivazione. La Corte Territoriale avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di nullità del giudizio abbreviato (subordinato all'acquisizione di documentazione) ammesso su richiesta del difensore all'udienza 19 luglio 2017, in assenza degli imputati, e in forza delle dichiarazioni con le quali B. e M., alla precedente udienza del 6 marzo 2017, avevano rilasciato procura speciale al difensore per la richiesta di eventuali riti alternativi. In particolare, per i ricorrenti, il giudice d'appello avrebbe errato nel ritenere conferita la procura speciale con riferimento al giudizio abbreviato in forza della mera dizione: «Riti alternativi», utilizzata dagli imputati nel conferire procura speciale al difensore in udienza. Sicché, concludono i motivi sul punto, in assenza di procura speciale in capo al difensore, l'abbreviato sarebbe stato irritualmente ammesso in forza di richiesta rivolta al giudice in udienza in assenza degli imputati (sono in merito richiamate Sez. U, n. 146 del 27/04/2016, dep. 2017, Salerno, Rv. 268922-01, e Sez. U, n. 9977 del 31/01/2008, Marini, Rv. 238680-01).
2.2. Con il motivo terzo entrambi i ricorsi deducono il vizio motivazionale del travisamento della prova per non aver considerato che dalla documentazione fotografica agli atti, acquisita in sede di abbreviato subordinato a integrazione istruttoria, sarebbe emerso il posizionamento in modalità «ON» dell'interruttore del contatore; da ciò ne deriverebbe l'assenza di sottrazione di energia elettrica direttamente dalla rete Enel tramite Bypass.
3. In forza dell'art. 23 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, sono state depositate conclusioni scritte dalla Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del Sostituto Procuratore Delia Cardia, nel senso del rigetto di entrambi i ricorsi.
Motivi della decisione
1. I ricorsi sono inammissibile.
2. I primo due motivi di entrambi i ricorsi, suscettibili di trattazione congiunta, sono manifestamente infondati, anche nella parte in cui non si limitano a dedurre un non ipotizzabile vizio motivazionale con riferimento a una questione di diritto (avente a oggetto un errar in procedendo).
2.1. Occorre premettere che la procura speciale per la celebrazione di procedimenti speciali può essere conferita mediante dichiarazione resa in udienza e inserita nel relativo processo verbale. Ciò in forza della lettura degli artt. 446 e 438 cod. proc pen., disciplinanti, rispettivamente, l'applicazione di pena su richiesta delle parti e il giudizio abbreviato, in uno con l'art. 122 dello stesso codice di rito, in tema di procura speciale per il compimento di determinati atti, e con l'art. 96 con proc. pen. Quest'ultimo, con riferimento alla stessa nomina del difensore, e, quindi, a fortiori, circa la procura speciale allo stesso per la richiesta di procedimenti speciali, dispone infatti che essa è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente.
2.2. Diversamente da quanto paventato dei ricorrenti, poi, la procura speciale per l'istanza di celebrazione di procedimenti speciali, tali proprio perché «riti alternativi» al giudizio dibattimentale, non prevede alcuna formula sacramentale, essendo necessario soltanto che l'imputato manifesti la chiara e univoca volontà di conferire al difensore l'incarico di richiedere il rito speciale e che non vi siano dubbi in ordine alla provenienza dal medesimo.
Sul punto, si veda, circa l'assenza di necessarie formule sacramentali con particolare riferimento al giudizio abbreviato, Sez. 2, n. 3290 del 19/01/2005, Sedda, Rv. 231098-01. A essa ha fatto poi specifico riferimento Sez. 3, n. 44469 del 08/10/2009, Franchino, Rv. 245218-01, nel chiarire che il difensore dell'imputato, munito di procura speciale per la richiesta di «riti alternativi» non meglio specificati, ha il potere di richiedere lo svolgimento del giudizio abbreviato c.d. «condizionato». È stata peraltro ritenuta abnorme l'ordinanza con cui il giudice dichiari inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato per assenza di specifica indicazione del rito nella procura speciale conferita al difensore «al fine di definire il giudizio con riti alternativi», includendo certamente tale procura la facoltà di richiedere il rito abbreviato senza necessità di ulteriori specificazioni (Sez. 2, n. 3881 del 12/11/2019, del 2020, Marotta, Rv. 278430-01).
2.3. Ne consegue dunque il principio per cui: “la procura speciale per l'istanza di celebrazione dei procedimenti speciali de/l'applicazione di pena su richiesta delle parti o del giudizio abbreviato, anche se subordinato a integrazione probatoria, può essere validamente rilasciata al difensore mediante dichiarazione, resa da/l'imputato in udienza e formalizzata nel relativo processo verbale, facente generico riferimento alla celebrazione o alla definizione del processo mediante "riti alternativi" ovvero alla richiesta di "riti alternativi".
2.4. Orbene, la Corte d'appello, nel rigettare l'eccezione di nullità per l'insussistenza del dedotto errar in procedendo, ha fatto buon governo del principio di cui innanzi in fattispecie caratterizzata da richiesta di giudizio abbreviato formalizzata da difensore munito di valida procura speciale e, quindi, in situazione radicalmente opposta a quella sottesa alle pronunce delle Sezioni Unite invocate dai ricorrenti, invece riguardanti la necessaria presenza in udienza dell'imputato all'atto della richiesta di rito alternativo fatta dal difensore non munito di procura speciale (Sez. U, n. 146 del 27/04/2016, dep. 2017, Salerno, Rv. 268922-01, e Sez. U, n. 9977 del 31/01/2008, Marini, Rv. 238680-01).
3. I motivi terzo di entrambi i ricorsi, deducenti un travisamento della prova documentale di natura fotografica, sono inammissibili in quanto gli imputati più che dedurre un travisamento sindacano le valutazioni di merito di natura probatoria del giudice, peraltro non confrontato il loro dire con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte territoriale, difatti, lungi dall'aver considerato inesistente un dato probatorio invece acquisito al processo, con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica ha ritenuto non probante la fotografia prodotta dagli imputati, ritraente l'interruttore del contatore in posizione «ON», in ragione della prova della disattivazione del contatore e del contestuale funzionamento degli elettrodomestici e delle lampade presenti nell'abitazione all'atto della verifica, con riscontro del relativo allaccio alla rete mediante bypass.
4. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento, da parte di ciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.