L'art. 541 c.p.p., infatti, indica quale presupposto della statuizione di condanna alle spese relative all'azione civile l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.
Il Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'attuale ricorrente perché i reati ad esso addebitati risultavano ormai estinti per intervenuta prescrizione. Nonostante ciò, condannava il medesimo alla rifusione delle spese di giustizia in favore della costituita parte civile, motivo per cui egli propone ricorso per...
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 12/10/2021, il Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di Z.G. in ordine al reato di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380/2001 perché estinto per intervenuta prescrizione e lo condannava alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza processuale in favore della costituita parte civile C.A..
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Z.G., a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 541 cod.proc.pen. e vizio di motivazione.
Argomenta che ai sensi dell'art. 541 cod.proc.pen. l'imputato è condannato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo ove venga accolta la domanda di restituzione o di risarcimento avanzata dalla stessa; nella specie, il Tribunale aveva dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione e, pertanto, risultava erronea la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento al capo relativo alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile costituita.
3. Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Osserva la Corte che, secondo la lettura sistematica degli artt. 538, 539 e 541 cod.proc.pen., la liquidazione delle spese di difesa in favore della parte civile nel processo penale presuppone l'accertamento della penale responsabilità dell'imputato e la sua condanna, al risarcimento del danno, anche in forma generica; la condanna dell'imputato al risarcimento del danno costituisce, dunque, evento del processo penale cui l'art. 541 cod.proc.pen. ricollega il diritto alla rifusione delle spese di difesa (cfr. Sez.6, n. 27817 del 30/04/2015, Rv. 264029 - 01); il criterio di distribuzione delle spese si fonda in linea generale sul principio civilistico della soccombenza, in quanto l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente ad oggetto una domanda privatistica (alla restituzione o al risarcimento del danno), con la conseguenza che il regime delle spese processuali va regolato secondo il criterio tipico del processo civile (artt. 91 e 92 cod.proc.pen.).
Non può essere, dunque, pronunciata condanna alle spese in favore della costituita parte civile in caso di estinzione del reato per prescrizione, intervenuta prima della sentenza di primo grado e da essa rilevata e dichiarata, posto che l'art. 541 cod. proc. pen. testualmente indica, quale presupposto della relativa statuizione di condanna, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno (cfr. Sez. 1, n. 37974 del 2021, non massimata sul punto, che richiama Sez. 6, n. 516 del 11/04/1985, Marzotti, Rv. 170917, secondo cui "Nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, l'imputato non può essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile. Quest'ultima tuttavia può ricorrere al giudice civile, il quale, nella sentenza che accoglie la domanda di risarcimento o in quella di liquidazione del danno, decide in ordine al rimborso delle spese sostenute dal danneggiato intervenuto nel giudizio penale").
Va, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: non può essere pronunciata condanna alle spese in favore della costituita parte civile in caso di estinzione del reato intervenuta antecedentemente alla sentenza di primo grado, e da essa rilevata e dichiarata, difettando una pronuncia di condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile, atteso che l'art. 541 cod. proc. pen. testualmente indica, quale presupposto della statuizione di condanna alle spese relative all'azione civile, l'accoglimento della domanda di restituzione o di risarcimento del danno.
3. Diversamente, nella distinta ipotesi- che qui non ricorre - di intervenuta estinzione del reato successivamente alla sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda risarcitoria, l'imputato, essendo intervenuta una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa, può, comunque, essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, non essendo la prescrizione indice di soccombenza ("soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, neanche in minima quota, al pagamento delle spese processuali. Ma la prescrizione dei reati per i quali la parte offesa sia stata ammessa a costituirsi parte civile non è indice di soccombenza, sicché l'imputato ben può essere ugualmente condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile", cfr. Sez.2, n. 2891 del 28/10/2021, dep. 26/01/2022, Rv. 282441 - 01; Sez. 6, n. 24768 del 31/3/2016, P.G. e altri in proc. Caruso e altri, Rv 267317 - 01).
4. Ed in coerenza con tali affermazioni, si pone il principio - del pari pacifico - che il giudice di appello, laddove, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, accerti che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve contestualmente revocare le statuizioni civili in essa contenute e, non essendo intervenuta una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa, non può condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte civile (Sez.5, n. 32636 del 16/04/2018, Rv.273502 - 01; Sez. 3, n. 15245 del 10/03/2015, Rv. 263018 - 01; Sez. 6, n. 9081 del 21.2.2013, Colucci ed altro, Rv. 255054; Sez. 2, n. 5705 del 29.1.2009, Somma ed altro, Rv. 243290); tanto sulla base della considerazione che "la decisione del giudice dell'impugnazione sugli effetti civili del reato estinto presuppone che la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza emessa dal giudice di primo grado che ha pronunciato sugli interessi civili, mentre, qualora la causa di estinzione del reato preesista alla sentenza di primo grado ed il giudice erroneamente non l'abbia dichiarata, non sussistono i presupposti di operatività dell'art. 578 cod. proc. pen., poiché tale decisione presuppone una precedente pronuncia di condanna sulle statuizioni civili validamente emessa e gli effetti della sentenza di secondo grado devono essere riportati al momento in cui è stata emessa quella di primo grado" (Sez. 6, n. 33398 del 19.9.2002, Rusciano, Rv. 222426).
5. Nella specie, il Tribunale ha rilevato e dichiarato l'estinzione del reato, determinatasi prima della pronuncia della sentenza di primo grado, e, coerentemente con tale statuizione, ha evidenziato che erano divenute irrilevanti tutte le questioni sostanziali concernenti gli interessi civili e il risarcimento dei danni; in maniera illegittima, però, in violazione del disposto dell'art. 541 cod.proc.pen., statuiva in merito alle spese processuali connesse alla azione civile, condannando l'imputato al pagamento delle stesse in favore della costituita parte civile, pur difettando una pronuncia di condanna sugli interessi civili.
6. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili afferenti la regolazione delle spese processuali, che elimina.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, che elimina.