Per provare la piena disponibilità in capo al figlio delle somme depositate nel conto corrente della madre occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
Svolgimento del processo
1. Con l'ordinanza del 30 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Vicenza ha rigettato l'appello proposto da M. M., quale terza interessata, avverso l'ordinanza del 23 giugno 2021 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vincenza ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato ex art. 10-quater del
d. lgs. n. 74 del 2000, contestato a W. M., figlio di M. M., ed eseguito anche sulle somme di denaro depositate sul conto corrente di M. M., su cui il figlio indagato ha la delega ad operare.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di M. M. deducendo, con l'unico motivo, l'erronea applicazione dell'art. 10- quater d.lgs. n. 74 del 2000.
Il Tribunale del Riesame, nel rigettare l'appello proposto dalla ricorrente, ha applicato il principio per cui la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, sarebbe idonea a dimostrare la disponibilità delle somme di denaro depositate da parte dell'indagato e, di conseguenza, consentirebbe il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
Tale principio non sarebbe applicabile al caso della ricorrente perché sul conto corrente sarebbero depositate somme molto basse, necessarie alle spese primarie e al sostentamento della ricorrente. Il delegato avrebbe, pertanto, delle limitazioni implicite all'utilizzo di queste somme, provenienti dalla pensione sociale della ricorrente, necessarie per adempiere il dovere di garantire l'assistenza morale e materiale al genitore anziano ex art. 433 cod. civ. La circostanza che non fossero mai stati effettuati prelievi rilevanti ed incongrui dimostrerebbe come il delegato abbia operato sempre tenendo presenti tali limiti.
La giurisprudenza avrebbe, altresì, affermato che la delega non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità delle somme, occorrendo talvolta anche ulteriori accertamenti di fatto; pertanto, l'applicazione del principio citato dal Tribunale del riesame costituirebbe una violazione dei principi costituzionali in materia di risparmio e di diritto a condurre una vita dignitosa.
2.2. Il difensore ha poi depositato una memoria in replica alle conclusioni scritte del Procuratore generale.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
1.1. In tema di confisca per equivalente, la «disponibilità» del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018 - dep. 2019, De Nisi, Rv. 274852-01).
1.2. La giurisprudenza ha affermato che la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di disponibilità richiesta dall'art. 12-bis d.lgs. n.74 del 2000 ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (cfr. Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 2020, Cattaneo, Rv. 279377 - 02: fattispecie di delega rispetto alla quale, nel giudizio, non venivano indicati limiti di operatività di sorta). Secondo tale giurisprudenza, l'esistenza di una delega a operare su un conto corrente bancario, di cui non sono stati indicati né i limiti, né lo scopo, attribuisce senza dubbio al delegato la disponibilità delle somme giacenti su tale conto, posto che egli ha, comunque, la possibilità di apprenderle e disporne, salvi gli obblighi di restituzione e rendiconto nei confronti del titolare del conto.
Cfr. anche Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, Cavinato, Rv. 279821 - 01, per cui in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate.
1.3. Tali principi devono essere senz'altro ribaditi anche in questa sede ma con la precisazione che occorre sempre tenere conto delle specifiche modalità del fatto e che è possibile che il terzo estraneo fornisca la prova contraria.
1.4. Cfr. in tal senso Sez. 3, n. 240 del 30/10/2017 (dep. 2018), Seamol Immobiliare Sri, in motivazione, che ha affermato che una tale delega, non corredata da limitazioni di sorta, costituisce, ai fini della operatività del sequestro, in capo al delegato una presunzione relativa di disponibilità effettiva che può essere superata da circostanze di segno contrario la cui deduzione spetta all'interessato.
1.5. Sez. 3, n. 23039 del 2020, 01/07/2020, Sala, non massimata, ha affermato la necessità della verifica in concreto nell'ipotesi in cui il denaro sottoposto a sequestro era della persona giuridica, estranea al reato, mentre indagato era l'amministratore della società della società estranea al reato che aveva la delega ad operare sui conti correnti della società.
1.6. Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 277021-01, con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 648-quater, comma secondo, cod. pen., ha affermato che la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'imputato, anche ove non caratterizzata da limitazioni, non è di per sé sufficiente a dimostrare la piena disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, occorrendo ulteriori elementi di fatto sui quali fondare il giudizio di ragionevole probabilità in ordine alla libera utilizzabilità delle somme da parte del delegato.
Proprio in applicazione dei consolidati principi della giurisprudenza, nella motivazione della sentenza Tognola si è osservato che ove la disponibilità dei beni da sottoporre a sequestro sia desunta dalla titolarità di una delega ad operare su conti correnti o altri rapporti bancari, il contenuto della delega è metro imprescindibile per valutare in quale misura l'atto negoziale sia in grado di attribuire la disponibilità - rilevante ai fini della confisca per equivalente - delle somme depositate sui conti correnti, o utilizzabili mediante i rapporti bancari.
La delega non dimostra di per sé l'esistenza del potere di esercitare autonomamente le facoltà del proprietario o del possessore delle somme; il mandato implica un dovere di rendere conto, al titolare delle somme, dell'attività svolta dal delegato. Ove la delega sia caratterizzata da limiti fissati dal delegante, dovrà essere valutato se quei limiti costituiscano già ostacolo nell'ipotizzare che mediante quello strumento negoziale il delegato possa di fatto esercitare i poteri delegante.
Anche ove la delega non sia caratterizzata da limiti, a tale documento devono affiancarsi ulteriori elementi di fatto che possano fondare il giudizio (di ragionevole probabilità, considerata la sede incidentale in cui esso deve essere formulato e la finalità cui è diretto) circa la disponibilità delle somme su cui il delegato possa operare.
1.7. Analoghe conclusioni devono essere riproposte nel caso in esame in cui il conto corrente è intestato alla madre dell'indagato, nata nel 1925, trattandosi di ipotesi frequente, nella realtà, che un figlio gestisca mediante la delega il conto di un genitore anziano, senza che ciò imponga il possesso delle somme di denaro.
1.8. Il Tribunale del riesame non ha correttamente applicato i principi esposti.
Nel provvedimento impugnato si dà atto dell'esistenza della delega illimitata ma gli elementi di fatto della disponibilità del conto sono indicati in modo generico, mentre occorre verificare in concreto che, attraverso la delega, l'indagato abbia utilizzato i fondi per fini suoi personali, o abbia disposto delle somme giacenti sul conto corrente della madre per destinarle all'attività della società coinvolta nel reato tributario, o abbia eseguito operazioni del tutto estranee alle necessità e ragioni di vita della madre, che possono ragionevolmente, quelle lecite, essere anche di importo elevato.
2. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Vicenza.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Vicenza competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c.p.p.