Il contributo, nella misura massima di 400euro pro capite su base mensile, è riconosciuto alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza accreditati dalle Regioni e dai servizi sociali.
È stato pubblicato in G.U. n. 180/2022 il d.P.C.M. 1° giugno 2022 recante la «Definizione dei criteri e ripartizione delle risorse del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022».
Nell'ottica di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, le risorse sono rivolte alle donne in condizione di maggiore vulnerabilità, al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà.
Nello specifico il contributo, denominato «reddito di libertà» e stabilito nella misura massima a 400euro pro capite su base mensile (per un massimo di dodici mensilità), è destinato alle donne vittime di violenza, con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violazione.
Il reddito di libertà è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale nonchè il percorso scolastico e formativo dei figli minori.
La domanda deve essere presentata all'INPS sulla base del modello predisposto di un'autocertificazione dell'interessata, allegando la dichiarazione firmata dal rappresentante legale del centro antiviolenza che ha preso in carico la stessa, che ne attesti il percorso di emancipazione ed autonomia intrapreso nonchè la dichiarazione del servizio sociale professionale di riferimento che attesti il suo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.