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5 agosto 2022
La limitazione del diritto reale altrui che costituisce servitù di pati è opponibile al terzo acquirente?
La servitù di pati, che configura la costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite di legge violato, per essere opponibile al terzo acquirente deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2643 c.c..
La Redazione
Un condomino veniva condannato dal Tribunale ad arretrare un locale seminterrato sino alla distanza di 5 m. dal confine con il fondo di proprietà degli attori. Decisione che veniva confermata in secondo grado.
 
Avverso tale pronuncia, il condomino ricorre in Cassazione deducendo, tra più motivi, che il Giudice d'Appello avrebbe errato a reputare che il nulla osta rilasciato dal precedente proprietario del fondo confinante, richiesto dal Comune, avrebbe dovuto essere trascritto, al fine di renderlo opponibile ai terzi.
 
In risposta alla doglianza, gli Ermellini ribadiscono che le previsioni contenute in un piano di lottizzazione e nei progetti esecutivi ad esso allegati, con le quali si consente l'apertura di luci o vedute a distanza inferiore a quella minima legale, danno luogo alla costituzione di altrettante servitù prediali rispettivamente a favore e contro ciascuno dei lotti del comprensorio nonché vincolano gli acquirenti di questi ultimi, se richiamate ed espressamente accettate nei singoli atti di acquisto.
 
Ciò premesse, La Corte ritiene di affermare il seguente principio di diritto: «la limitazione del diritto reale altrui, costituente, per forza di cose, servitù di pati, che configura la costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite di legge violato, perché possa essere opponibile al terzo acquirente deve essere trascritta ai sensi dell'art. 2643 c.c.».
 
A confermare quanto appena esposto si possono richiamare le Sezioni Unite, le quali hanno specificato, sotto altro profilo, che la domanda volta a denunciare la violazione delle distanze legali ed ottenere l'arretramento della costruzione del vicino ha natura di "actio negatoria servitutis", poiché salvaguarda il diritto di proprietà dell'attore dalla costituzione di una servitù di contenuto contrario al limite violato ed impedisce tanto l'esercizio attuale, quanto il suo acquisto per usucapione. Essa è, pertanto, soggetta a trascrizione ai sensi sia dell'art. 2653 n.1 c.c.
 
Sulla base di queste ragioni, con ordinanza n. 24169 del 4 agosto, respinge il ricorso.
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