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9 agosto 2022
Anche al professore ordinario può essere conferito il titolo di avvocato specialista

Con la sentenza in commento, il TAR Lazio dispone l'annullamento dell'art. 2, comma 3, D.M. n. 163/2020 nella parte in cui penalizza i professori rispetto ai dottori di ricerca sottoponendoli ad una valutazione per comprovare la loro esperienza.

La Redazione

La controversia trae origine dal ricorso presentato da un professore ordinario di diritto amministrativo contro il D.M. 1° ottobre 2020, n. 163 recante «disposizioni in materia di conferimento del titolo di avvocato specialista» ed in particolare contro l'art. 2, c. 3. A tal proposito, il ricorrente lamenta l'illogicità della disposizione nella parte in cui prevede che «il titolo di avvocato specialista possa essere conferito anche ai titolari di dottorato di ricerca, senza prevedere per costoro ulteriori verifiche, mentre onera i professori ordinarî di dimostrare la propria comprovata esperienza sottoponendoli ad una procedura di valutazione, ovvero a seguire con profitto percorsi formativi almeno biennali».

Investito della questione, il TAR Lazio dichiara l'illogicità della disposizione predetta nella misura in cui «consentendo il conseguimento del titolo di avvocato specialista al dottore di ricerca (ossia colui che è dotato delle “competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione”, così art. 4 D.M. 30 aprile 1999, n. 224) nega la medesima possibilità al professore ordinario, che ha raggiunto la “piena maturità scientifica” (v. art. 3, comma 2, lett. a) d.m. 7 giugno 2016, n. 120) e che quindi dimostra una maggiore competenza scientifica nel settore».

Pertanto, il TAR Lazio accoglie il ricorso con sentenza n. 10834 del 1° agosto 2022, conseguendone l'annullamento dell'art. 2, c. 3 D.M. n. 163 in quanto illegittimo nella parte in cui «non prevede che il titolo di avvocato specialista possa esser conferito dal CNF anche ai professori ordinari nei relativi settori di specializzazione». Ciò anche alla luce del disposto dell'art. 9, c. 8 L. n. 247/2012 che espressamente prevede che «gli avvocati docenti universitari di ruolo in materie giuridiche e coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni».

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