L'annullamento senza rinvio della sentenza ex art. 444 c.p.p. avviene solo qualora l'illegalità investa una delle componenti dell'accordo. In caso contrario, l'annullamento travolge solo la statuizione illegittima.
Il GIP emetteva sentenza di applicazione della pena di 2 anni di reclusione e 400euro di multa con la sospensione condizionale della pena.
Contro tale sentenza, il Procuratore generale presso la Corte d'Appello propone ricorso per cassazione in quanto la pena sarebbe illegale, considerando che il GIP aveva applicato la sospensione...
Svolgimento del processo
1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 10 febbraio 2022 di applicazione della pena di 2 anni di reclusione ed Euro 400 di multa, con la sospensione condizionale della pena.
La pena sarebbe illegale, come trattamento sanzionatorio inteso nel suo complesso, in quanto il Giudice per le indagini preliminari, in violazione dell'art. 163 c.p., comma 1, ha applicato la sospensione condizionale della pena ad entrambe le pene, nonostante il superamento dei limiti previsti dalla norma. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza sul punto.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Dal verbale di udienza e dall'istanza di applicazione della pena depositata dal procuratore speciale dell'imputata risulta che l'accordo tra le parti è intervenuto subordinando l'accoglimento alla concessione della sospensione condizionale della sola pena della reclusione ex art. 163 c.p., comma 1.
Ne consegue che il giudice, nel ratificare l'accordo, avrebbe dovuto applicare la sospensione condizionale alla sola pena detentiva, come richiesto dalle parti e come previsto dall'art. 163 c.p., per l'entità della pena detentiva.
La sospensione condizionale della pena pecuniaria non poteva essere concessa, ai sensi dell'art. 163, comma 1, ultimo periodo, c.p..
Il Giudice dell'udienza preliminare ha invece genericamente disposto nel dispositivo che la pena fosse sospesa, senza alcuna specificazione.
1.2. Orbene, il punto della decisione non conforme alla legge è al di fuori dell'accordo; l'accordo è stato correttamente formulato dalle parti poichè la pena richiesta non era illegale, in quanto non aveva ad oggetto la sospensione condizionale della pena pecuniaria ma solo di quella detentiva. Ne consegue che è possibile disporre l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria, eliminando solo tale disposizione.
Cfr. in fattispecie analoga, in tema di patteggiamento, Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021, Tuci, Rv. 281263 - 01, per cui l'annullamento della statuizione relativa alla applicazione delle pene accessorie illegali, perchè in difetto dei presupposti di legge, non concordate dalle parti, determina l'eliminazione di tali sanzioni senza travolgere l'accordo e l'intera sentenza. In motivazione la sentenza Tuci ha richiamato i principi espressi da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348.
1.3. Sviluppando i principi espressi dalla Sezioni Unite Savin, può affermarsi che l'annullamento senza rinvio della sentenza ex art. 444 c.p.p. s'impone solo quando l'illegalità investa una delle componenti dell'accordo: in tal caso tutto l'accordo deve essere oggetto di annullamento.
Invece, quando con la sentenza ex art. 444 c.p.p. è inflitta una statuizione illegittima esterna all'accordo, non si applicano i limiti di cui all'art. 448 c.p.p., comma 2-bis, per la proposizione del ricorso per cassazione e l'annullamento non travolge l'intera sentenza ex art. 444 c.p.p. ma solo la statuizione illegittima.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria, sospensione che elimina.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena pecuniaria, sospensione che elimina.