L'art. 15 D. Lgs. n. 382/1944 non è infatti suscettibile di estensione analogica.
La Corte d'Appello di Roma respingeva gli appelli proposti contro l'ordinanza con cui il Tribunale aveva dichiarato ineleggibile un avvocato ai fini della proclamazione degli eletti per il Consiglio Nazionale Forense, rigettando la domanda di proclamazione presentata in sostituzione di quest'ultimo da parte dell'odierno ricorrente. A...
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 22 luglio 2021 la Corte di appello di Roma ha respinto gli appelli, principale e incidentale, avverso l’ordinanza del Tribunale capitolino con cui, con riferimento alla proclamazione degli eletti per il Consiglio nazionale forense per il quadriennio 2019 – 2022, è stato dichiarato ineleggibile, con riferimento al distretto di Catanzaro, l’avvocato A.B. ed è stato rigettata la domanda di proclamazione, in sua sostituzione, dell’avvocato G.A..
Per quanto qui rileva, la Corte di Roma ha ritenuto applicabile, nella fattispecie, l’art. 15 d.lgs. lgt. n. 382/1944 secondo cui alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangano assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi, si procede mediante elezioni suppletive; ha ritenuto, in particolare, che la norma dovesse «trovare a maggior ragione applicazione laddove siano stati eletti candidati ineleggibili» giacché in quest’ultima evenienza, a differenza di quanto è dato di affermare con riferimento alle fattispecie espressamente previste dal cit. art. 15, in cui l’elezione non è alterata dalla presenza di soggetti non aventi diritto, «la competizione elettorale è stata vulnerata ab initio».
2. Ricorre per cassazione avverso detta sentenza l’avvocato G.A.: lo fa con un ricorso articolato in due motivi. Il Consiglio nazionale forense e l’avvocato A.B., intimati, non hanno svolto difese; il ricorso è stato pure notificato, ma ai soli fini della denuntiatio litis, al Ministero della giustizia. L’istante ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 34 l. n. 247/2012 e dell’art. 15, comma 3, d.lgs. lgt. n. 382/1944. Il ricorrente contesta l’applicazione della norma da ultimo richiamata, dettata per le sole ipotesi di morte, dimissioni e perdurante assenza, e osserva come l’estensione analogica della stessa al caso dell’avvocato ineleggibile sia preclusa dall’identità di ratio legis.
Il secondo mezzo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., stante l’esistenza di una motivazione solo apparente. Si deduce che l’applicazione analogica dell’art. 15, comma 3, cit. era stata affermata senza indicare la ragione per la quale doveva ritenersi esistente la lacuna normativa, e senza porre a confronto le fattispecie contemplate dalla norma con l’ipotesi dell’ineleggibilità individuale.
2. Il primo motivo è fondato.
Il d.lgs. lgt. n. 382/1944, recante norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali, è richiamato dal sesto comma dell’art. 34 l. n. 247/2012 che regola la durata e la composizione del Consiglio nazionale forense; il rinvio è operato «per quanto non espressamente previsto» dalla disciplina speciale. Il terzo comma del cit. art. 15 prevede: «Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive».
La possibilità di fare applicazione analogica di tale norma con riferimento al caso di ineleggibilità è stata già esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte. Si è ritenuto, in particolare, che nelle elezioni dei consigli degli ordini professionali, qualora tra gli iscritti più votati ed eletti perché rientranti nel numero previsto per il voto plurinominale, corrispondente a quello dei componenti del consiglio, vi sia un professionista non eleggibile o incandidabile, poiché l'elezione dello stesso è da considerare invalida sin dall'origine e, quindi, tamquam non esset, ad integrare il numero degli eletti deve essere chiamato il professionista che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze dopo l'ultimo degli eletti, non potendosi applicare la regola delle elezioni suppletive, prevista per la diversa ipotesi di sopravvenuta e successiva incapacità ad essere consiglieri, per morte, dimissioni o decadenza dalla carica, di cui all'art. 15, comma 3, del d. lgs. lgt. n.382 del 1944, stante il divieto di applicazione analogica o a casi simili delle normative speciali, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi. (Cass. Sez. U. 24 novembre 2011, n. 24812; in senso conforme, Cass. 4 settembre 2019, n. 22090; il principio risulta ribadito, in motivazione, da Cass. Sez. U. 4 dicembre 2020, n. 27769, sempre con riferimento alle elezioni dei consigli dell’ordine degli avvocati; con riferimento a tali elezioni ¿ non a quelle del Consiglio nazionale forense, che qui interessano ¿ l’art. 16 l. n. 113/2017 ha previsto il subentro del primo dei non eletti «in caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa» del singolo consigliere, onde Cass. Sez. U. 14 dicembre 2020, n.28383, ha chiarito che in tale ambito non è operante più alcuna distinzione tra i casi di decadenza ex nunc per morte o dimissioni e quelli di decadenza ex tunc per ineleggibilità).
3. Il secondo motivo resta assorbito.
4. La sentenza è cassata con decisione nel merito, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
5. Le spese del giudizio di merito e del giudizio di legittimità vanno poste a carico dell’avvocato B. e del Consiglio nazionale forense rispetto ai quali è stato fatto valere il diritto al subentro.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso dell’avvocato G.A. dichiarandolo eletto quale componente del Consiglio nazionale forense per il triennio 2019-2022 in sostituzione dell’avvocato A.B.; condanna quest’ultimo e il Consiglio nazionale forense al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna gli stessi al pagamento delle spese processuali per i due gradi di merito, liquidandole, per ciascuno di tali gradi, in euro 2.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.