Ove in possesso dell'autorità competente, tale omissione si traduce nell'incompletezza dell'attività di ricerca.
Il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la richiesta di misure alternative alla detenzione per l'irreperibilità dell'istante, documentata da un verbale di vane ricerche della Polizia.
L'istante propone ricorso in Cassazione sostenendo che la dichiarazione di irreperibilità sarebbe mendace per la non completezza delle...
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare o semilibertà)
Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha motivato la decisione qui impugnata per l'irreperibilità1documentata da un verbale di vane ricerche della Polizia.
2. E.R.P. ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge e mancanza della motivazione sull'errata dichiarazione di irreperibilità, violazione del principio di effettività delle ricerche e di notifica. La dichiarazione di irreperibilità sarebbe fallace per la non completezza delle ricerche condotte dalla Polizia che non si è avvalsa neanche del numero di telefono presente in atti e noto ai Carabinieri, mentre era stato depositato il contratto di locazione relativo al domicilio indicato ed era stato notificato regolarmente l'ordine di esecuzione con decreto di sospensione del 10 luglio 2020. Si aggiunge la violazione ed errata applicazione degli artt. 678 e 127 cod. proc. pen. sul diniego opposto in udienza alla produzione documentale relativa al rapporto di lavoro, avendo il Tribunale ritenuto applicabile l'art. 127 cod. proc. pen. relativo al deposito di memorie in cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. vizio di motivazione sulla mancata valutazione dell'attuale pericolosità del condannato.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso proposto è fondato e assorbente il secondo.
2. La motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza non è idonea a superare il vaglio di legittimità. Il provvedimento impugnato appare viziato in relazione all'irreperibilità del condannato richiedente le misure alternative alla detenzione, poiché dichiarata con decreto illegittimamente assunto.
2.1. L'asserito mancato rintraccio da parte della polizia, avvenuto presumibilmente per la constatata assenza di un'utenza citofonica ad uno dei due civici da cui era possibile accedere al domicilio del ricorrente, è frutto di ricerche svolte in modo erroneo e parziale. Il precedente ordine di esecuzione, già sospeso, era stato notificato al domicilio (via -omissis-) del ricorrente. Detto indirizzo risulta peraltro indicato nel contratto di locazione già prodotto e nel contratto di lavoro la cui produzione è stata rifiutata dal giudice eletto domicilio è sito in un comprensorio che era dotato di due entrate ai nn. civici (omissis) e (omissis), accessibile all'epoca dei fatti solo dal n. (omissis); infatti, i Carabinieri, incaricati di eseguire l'ordine di carcerazione successivo al rigetto qui impugnato, reperiscono il condannato proprio nel luogo indicato. Va considerato, inoltre, che il condannato aveva indicato nell'istanza al Tribunale di sorveglianza e ai Carabinieri il proprio numero di utenza mobile che, erroneamente, non è stato utilizzato per le ricerche.
3. Appare opportuno, quindi, ricordare che, in fattispecie simile alla presente, questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto così massimato: "È illegittimo il decreto di irreperibilità, ed ogni atto processuale ad esso connesso, preceduto da ricerche svolte senza utilizzare il numero di utenza mobile del destinatario della notifica, ove in possesso dell'autorità competente, in quanto, così operando, questa incorre in una negligente omissione, che si traduce nella incompletezza dell'attività di ricerca." (Sez. 2, n. 37781 del 05/10/2021, Rv. 282197; nello stesso senso Sez. 5, n. 34993 del 9.10.2020, Colombini, Rv. 279984; Sez 1, n. 5476 del 13.01.2010, Liberatore, Rv. 245914).
4. In definitiva, deve ritenersi che, per quanto·evidenziato, la decisione assunta dal Tribunale di sorveglianza non sia immune dai vizi denunciati.
5. Per queste ragioni, l'ordinanza va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.