Il Legislatore ha sottratto alla competenza del giudice di pace solo i casi di lesioni personali più gravi collegati, tra le altre cose, alla colpa professionale, intendendosi per tale solo quella di chi esercita una delle professioni intellettuali previste e disciplinate dall'art. 2229 c.c., tra le quali rientra anche quella del fisioterapista.
Il Tribunale di Firenze riformava parzialmente la sentenza del Giudice di Pace, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato per l'intervenuta prescrizione del reato a lui addebitato, confermando le statuizioni di condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Nello specifico egli, nell'esercizio della professione di fisioterapista, era...
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Firenze del 18 dicembre 2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di R.A. per intervenuta prescrizione del reato ascrittogli di cui agli artt. 590, commi primo e secondo, e 583, comma primo, cod. pen. e ha confermato la statuizione di condanna del predetto al risarcimento dei danni in favore della parte civile R.A..
L'addebito formulato nei confronti del R. consiste nell'aver trattato una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale subita dal R. mediante l'applicazione di elettrodi dell'apparecchio elettrostimolatore ARP sulla coscia sinistra, aumentandone progressivamente la potenza elettrica fino a raggiungere quella mas sima, nonostante tale procedura provocasse lancinanti dolori alla persona offesa, omettendo di monitorare la corretta applicazione della terapia effettuata, tanto da provocare un aggravamento delle lesioni precedentemente riportate e tali da arrecargli lesioni personali gravi (in Firenze il 19 novembre 2012).
Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di incompetenza per materia del Giudice di primo grado, rilevando che l'art. 4, comma 1, lett. a), d. Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui esclude la competenza del Giudice di Pace in caso di lesioni colpose riconducibili a colpa professionale, concerne esclusivamente chi esercita una delle professioni intellettuali disciplinate dall'art. 2229 cod. civ. e che, solo dalla data di entrata in vigore della l. 11 gennaio 2018, n. 3, (legge Lorenzin) era stato istituito il relativo ordine professionale dei terapisti.
2. Il R., a mezzo dei propri difensori, ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione degli artt. 6 cod. proc. pen. e 4, comma primo, lett. A), d. Lgs. n. 274 del 2000.
Si deduce che il Tribunale ha erroneamente dichiarato la competenza per materia del Giudice di Pace, escludendo la configurabilità di una fattispecie di colpa professionale in caso di responsabilità del fisioterapista.
2.2. Violazione dell'art. 11 disp. prel. cod. civ..
Si osserva che è stata operata un'erronea commistione tra le regole di competenza per materia e il principio del divieto di retroattività della legge penale sostanziale. Persino a voler seguire l'impostazione del Giudice di Pace, secondo cui la competenza a conoscere la responsabilità penale del fisioterapista fosse sopravvenuta a seguito dell'introduzione della nuova normativa, gli atti dovevano essere restituiti al P.M., affinché esercitasse l'azione dinanzi al Tribunale competente.
2.3. Violazione degli artt. 15 e 590 sexies cod. pen..
Si rileva che la sentenza impugnata è priva di ogni esame del grado della colpa, non considerando l'esclusione della responsabilità per colpa lieve ex art. 590 sexies cod. pen..
2.4. Nella memoria difensiva, il R. espone ulteriori argomentazioni a sostegno del proprio assunto e si riporta ai motivi di ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, in tema di lesioni colpose riconducibili a colpa professionale, che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 274 del 2000, escludono la competenza del giudice di pace, per colpa professionale deve intendersi soltanto quella di chi eserciti una delle professioni intellettuali, come previste e disciplinate dagli artt. 2229 cod. civ., e non quella di chiunque eserciti professionalmente una certa attività (Sez. 4, n. 17573 del 23/02/2010, Arcomano, Rv. 247090; Sez. 1, n. 41203 del 23/11/2006, Confl. comp. in proc. Peracchi, Rv. 236001).
Il tenore letterale delle disposizioni in esame e la collocazione degli incisi contenuti, rispettivamente, nell'art. 4, lett. a) e nell'art. 590, comma quinto, cod. pen., inseriti al termine della tassativa elencazione delle ipotesi di esclusione della competenza per materia del Giudice di pace, consentono di affermare che il legislatore ha inteso sottrarre alla competenza dello stesso unicamente i casi di lesioni personali di maggiore rilievo - quanto alle conseguenze - connessi all'inosservanza delle norme antinfortunistiche o in materia di igiene del lavoro o, infine, alla nozione di colpa professionale, quale desumibile dai normali criteri di valutazione della colpa dettati dall'art. 43 cod. pen. e dall'art. 2229 cod. civ. (Sez. 1, 16 marzo 2004, nr. 22712, confl. comp. in proc. Cora, Rv. 228511).
Ciò posto, la fattispecie in esame concerne l'imputazione per imprudenza, imperizia o negligenza di un sanitario nell'ambito di un'attività professionale qualificata, connotata dalla prevalenza dell'elemento intellettuale della conoscenza della patologia dalla quale il paziente risultava affetto e della scelta della terapia da somministrare.
L'applicazione degli elettrodi dell'apparecchio stimolatore da parte del R. al R. concerne una delle tipiche manifestazioni di esercizio della professione sanitaria di fisioterapista.
Le disposizioni di cui agli artt. 2229 e 2231, comma primo, cod. civ. non prevedono che, per qualificare una certa attività lavorativa come professione intellettuale occorra la sua previsione in un albo.
Il D.M. 14 settembre 1994, n. 741 aveva descritto il fisioterapista come l'operatore sanitario che svolge in via autonoma gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione e svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie e tale figura professionale era riconosciuta anche da altre normative, quali la L. 10 agosto 2000, n. 251, la L. 1° febbraio 2006, n. 43 e il d. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30. Non può sostenersi che l'attività di fisioterapista abbia assunto natura professionale solo a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di riordino di tale materia di cui alla l. 11 gennaio 2018, n. 3 (legge Lorenzin) e alla l. 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli).
La competenza a procedere, quindi, spettava al Tribunale in composizione monocratica e non al Giudice di Pace.
Restano assorbiti il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
2. Per tali ragioni e stante l'intervenuta prescrizione del reato contestato, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va altresì demandata la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.