Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
11 agosto 2022
No agli impianti di climatizzazione posizionati nelle facciate dei centri storici

Anche qualora si tratti di un cortile interno. È necessario, infatti, il preventivo parere della commissione paesaggio, in modo tale che gli impianti arrechino il minor impatto visivo possibile.

La Redazione

La vicenda trae origine dall'installazione di un impianto di condizionamento da parte della titolare di una gelateria con unità esterna appoggiata sulla facciata di un cortile dell'immobile, senza richiedere il preventivo parere della Commissione paesaggio del Comune, prescritto ai sensi del regolamento edilizio comunale. Nello specifico, quest'ultimo prevedeva che i suddetti apparecchi dovessero essere posizionati in modo da arrecare il minor impatto visivo possibile e nel caso in cui si trattasse di immobili ricadenti nell'ambito del centro storico del Comune, come nel caso di specie, l'installazione delle apparecchiature esterne era subordinato al parere preventivo della Commissione del paesaggio.
La titolare della gelateria non aveva mai presentato domanda di sanatoria; nonostante ciò, l'organo tecnico si era pronunciato affermando l'assoluto divieto di posizionamento di impianti tecnologici prospicienti spazi pubblici, mentre per quanto concerneva i cortili interni (ove era posizionato l'impianto della gelateria), non era concesso il posizionamento in facciata bensì sul suolo, in locali interrati, nelle nicchie o interni ai locali, con la sola presa d'aria in facciata e nel rispetto dello schema compositivo.
Per questo, con l'atto comunale si chiedeva all'odierna ricorrente di depositare idonea pratica edilizia in vista dell'adeguamento dell'impianto installato alle suddette prescrizioni entro il termine di 30 giorni, pratica che non venne mai depositata fino a quando il Comune aveva adottato apposita ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione dell'impianto di climatizzazione entro 30 giorni.
A questo punto, la titolare impugna il provvedimento mediante ricorso al TAR.

Con la sentenza n. 770 del 2 agosto 2022, il TAR Brescia rigetta il ricorso, evidenziando che l'ordinanza impugnata non vieta alla ricorrente di avvalersi di un condizionatore, bensì di realizzare l'impianto nel rispetto del regolamento edilizio, cioè in conformità ad un parere espresso dalla Commissione paesaggio, parere che comunque lascia un margine di scelta alla medesima, considerando che l'apparecchio poteva ben essere posizionato sul suolo, in locali interrati, nelle nicchie o interni ai locali, con la sola presa d'aria in facciata.
Infine, il TAR afferma che il regolamento edilizio non fa differenze tra facciate esterne e cortili interni, considerando solo gli edifici che si trovano in area tutelata, ove si trovava appunto la gelateria.
Per queste ragioni, il ricorso viene rigettato.