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12 agosto 2022
Illegittimo il provvedimento che nega il rinnovo del permesso di soggiorno senza che sia stato attivato il soccorso istruttorio

Nel caso di specie, infatti, la Questura si era limitata ad accertare l'irreperibilità del richiedente senza porre in essere le attività utili ad accertarne l'indirizzo.

La Redazione

Il Questore di Brescia disponeva l'archiviazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata da un cittadino straniero con conseguente obbligo di lasciare il Paese entro 10 giorni a pena di espulsione, poiché egli, dopo essere stato ritualmente convocato presso gli Uffici competenti ai fini dell'espletamento della pratica, non era comparso.
Il cittadino straniero si rivolgeva al TAR lamentando il fatto che in occasione del primo appuntamento gli addetti alla Questura non avevano rinvenuto i documenti utili all'istanza di rinnovo, invitandolo dunque a tornare una seconda volta, mentre la seconda convocazione non era stata ricevuta, poiché inoltrata ad un indirizzo errato.
Il TAR rigettava il ricorso ritenendo che il ricorrente non si fosse adoperato per porre la Questura al corrente del suo indirizzo corretto, dunque il medesimo impugna il provvedimento dinanzi al Consiglio di Stato.

Con la sentenza n. 6881 del 4 agosto 2022, il Consiglio di Stato accoglie il ricorso, rilevando come un unico tentativo di accesso all'indirizzo di residenza dichiarato dall'istante non sia sufficiente ad affermarne la irreperibilità.
A tal proposito, il Consiglio di Stato evidenzia il principio di buona fede, concetto giuridico generale che si riempie di contenuto a seconda della fattispecie che viene in rilievo, permeando anche il diritto amministrativo nei casi in cui l'Autorità pone in essere la sua attività tipicamente autoritativa.
In tal senso, il dovere della P.A. di attivare il soccorso istruttorio è confermato dalla disciplina speciale di cui all'art. 5, comma 5, D. Lgs. n. 286/1998, in virtù del quale il rinnovo del permesso di soggiorno è rifiutato se mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti ai fini dell'ingresso e del soggiorno nel territorio dello Stato, «sempre che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili». In presenza solo di queste ultime, infatti, non è possibile rigettare l'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno, dovendosi attivare il soccorso istruttorio in attuazione del suddetto principio di buona fede, visto l'interesse del privato al rilascio del provvedimento.
Per questa ragione, la sentenza del TAR deve essere riformata, poiché i Giudici ne ravvisano un difetto di istruttoria alla base, essendosi la Questura limitata ad accertare l'irreperibilità del richiedente senza porre in essere le attività utili ad accertarne l'indirizzo. L'Amministrazione avrebbe invece dovuto reiterare la richiesta di integrazione documentale e collaborare con l'istante, consentendogli l'integrazione delle carenze documentali che erano state a lui inizialmente addebitate.
Da ciò deriva l'illegittimità del provvedimento reiettivo.

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