Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
31 agosto 2022
Entrano in funzione i droni della Polizia
Il Decreto del 13 giugno 2022 del Ministero dell'Interno specifica le modalità di utilizzo dei droni e le finalità per le quali potranno essere utilizzati dalle Forze di Polizia.
La Redazione
Le Forze di Polizia potranno impiegare i droni per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali. Ed infatti, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2022 il decreto del Ministero dell'Interno del 13 giugno 2022 che ha individuato le modalità  di  utilizzo  da  parte  delle  Forze  di  Polizia  degli aeromobili a pilotaggio remoto.

L'art. 35-sexies del D.L. 4 ottobre  2018,  n.  113 aveva esteso le modalità di utilizzo, da  parte  delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio  remoto,  comunemente denominati «droni», oltre che ai fini del  controllo  del  territorio per finalità di pubblica sicurezza, con particolare  riferimento  al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, anche per le finalità di cui  all'art.  2, comma 1, del D.L. 19 agosto 2016, n. 177,  e,  per  il Corpo della guardia di finanza, anche ai fini dell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria di  cui  all'art.  2  del D.L. 19 marzo 2001, n. 68.

La Polizia di Stato potrà quindi utilizzare i droni anche per la sicurezza stradale, la sicurezza ferroviaria, la sicurezza delle frontiere e per la sicurezza postale e delle comunicazioni. L'Arma dei carabinieri per la sicurezza in materia di  sanità,  igiene  e  sofisticazioni alimentari, la sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare, per la sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale; per la sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale. Il Corpo della guardia di finanza per la sicurezza del mare - fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione  vigente  al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera -, per la sicurezza in materia di circolazione  dell'euro  e  degli altri mezzi di pagamento e per l'assolvimento  delle  funzioni  di  polizia  economica  e finanziaria.

Ai sensi dell'art. 4 comma  3 del decreto l'impiego degli UAS nell'ambito dei servizi di  ordine  pubblico sarà disposto dal questore. Gli UA di peso inferiore a 25 chilogrammi, o a 20 chilogrammi se iscritti nel registro degli aeromobili militari,  ove  impiegati  per esigenze di pronto intervento, possono decollare da qualunque area  o superficie ritenuta idonea ai fini della sicurezza. 
Il pilota del drone dovrà sempre ricordare – art. 9 D.M. – che «il traffico aereo con pilota a bordo ha  diritto  di  precedenza”  e che egli “è responsabile di evitare interferenze con  il traffico aereo pilotato».
Nel caso di una  possibile  interferenza il pilota del drone si porterà ad una quota di sicurezza e adotta  ogni  altra  misura idonea a eliminare rischi per  altri  aeromobili,  persone,  animali, ambiente o proprietà. 
Documenti correlati
Normativa