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1 settembre 2022
Pubblicati i criteri per acquisire i dati utili all’individuazione dei beni ereditari vacanti

Pubblicato in Gazzetta il Decreto del MEF n. 128/2022. Le disposizioni del Regolamento si applicano anche alle procedure di eredità giacente aperte alla data di entrata in vigore.

La Redazione

Entra in vigore il 13 settembre 2022 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 128/2022, pubblicato in G.U. n. 201/2022, il quale contiene il «Regolamento recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato».

Per «beni ereditari vacanti» si intendono i seguenti:

precisazione

  • Beni immobili;
  • Cose mobili;
  • Titoli di credito;
  • Obbligazioni;
  • Partecipazioni societarie;
  • Quote di fondi comuni di investimento ed altri valori mobiliari;
  • Crediti, diritti e beni immateriali.

Il presente Decreto si applica ai suddetti beni quando siano situati nel territorio dello Stato italiano e siano parte di eredità devolute allo Stato al termine delle procedure di cui agli artt. 528 ss. c.c. nonché di eredità devolute allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c. per le quali non siano state attivate le procedure di cui alle disposizioni citate.

L'art. 3 disciplina i criteri per l'acquisizione delleinformazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato a seconda che si tratti del procedimento di cui all'art. 528 c.c. o del procedimento di cui all'art. 586 c.c., specificando alla disposizione seguente la documentazione da allegare all'elenco dei beni ereditari.

Per la ricognizione e la gestione dei beni ereditari vacanti devoluti allo Stato sarà istituito apposito sistema di rilevazione dei dati presso l'Agenzia del demanio che assume il ruolo di titolare del trattamento, la cui struttura e caratteristiche dovranno essere definite entro i prossimi 6 mesi. Nelle more dell'istituzione e dell'operatività di tale sistema, gli obblighi di comunicazione si considerano assolti a mezzo PEC mediante le procedure ordinarie previste dalla legge vigente.

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