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5 settembre 2022
La tutela dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e nelle situazioni di fragilità
La nuova Legge della Regione Lombardia riorganizza le funzioni, le attività e le forme di coordinamento degli organi di tutela e garanzia regionale.
La Redazione
La Regione Lombardia con la Legge Regionale 8 agosto 2022, n. 18 (BURL n. 32, suppl. del 12 Agosto 2022) ha predisposto la riorganizzazione degli organi di garanzia regionali. In particolare, la nuova Legge riorganizza le diverse funzioni, prevendendo modifiche e abrogazioni delle leggi di riferimento. In particolare, gli organi di tutela e garanzia regionali sono organizzati per ambiti omogenei di funzioni e attività:
  1. tutela dei cittadini con particolare riguardo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (tutela dei contribuenti, dei consumatori, degli utenti, dei pensionati e dei detenuti);
  2. tutela dei cittadini nel campo delle fragilità (tutela del diritto alla salute, nonché della tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, delle vittime di reato e delle persone con disabilità).
  • Difensore regionale (L.R. 6 dicembre 2010, n. 18).
Il Difensore assicura a tutti la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini. A tal fine svolge anche compiti di mediazione tra i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni, con l'intento di pervenire alla composizione consensuale delle questioni sottoposte alla sua attenzione.

precisazione

In base all'art. 10 della L.R. n. 18/2010, a richiesta di chiunque, singolo o associato, vi abbia diretto interesse, il Difensore interviene per assicurare, tra i vari aspetti, che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti amministrativi siano tempestivamente e correttamente adottati; siano osservati i principi di buona amministrazione; non vi siano discriminazioni e disparità di trattamento, ecc.

  • Garante per l'infanzia e l'adolescenza (L.R. 30 marzo 2009, n. 6).
La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone minori di età, istituisce presso il Consiglio regionale il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, in esecuzione della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo.

precisazione

In base all'art. 2 della L.R. n. 6/2009, tra i vari compiti, il Garante promuove iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; segnala alle competenti autorità i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione dei minori.

  • Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità (L.R. 24 giugno 2021, n. 10)
Il Garante opera a favore delle persone con disabilità, residenti o domiciliate nel territorio regionale, la cui condizione sia stata accertata ai sensi della Legge n. 104/1992 .

precisazione

In base all'art. 3 della L.R. n. 10/2021, tra i vari compiti, il Garante vigila sull'assistenza alle persone con disabilità. Segnala, anche di propria iniziativa, alle autorità competenti atti e comportamenti offensivi, discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità della persona con disabilità.

  • Garante regionale per la tutela delle vittime di reato (L.R. 6 dicembre 2018, n. 22)
Il Garante opera a favore delle persone fisiche, residenti nel territorio regionale, vittime di uno dei reati previsti dal Codice penale, libro secondo (Dei delitti in particolare), Titoli VI (Dei delitti contro l'incolumità pubblica) e XII (Dei delitti contro la persona), nonché per i delitti previsti dagli articoli 572,624- bis , 628,629,630 e 644 del medesimo Codice penale, commessi nel territorio nazionale o extranazionale.

precisazione

In base all'art. 3 della L.R. n. 22/2018, tra i vari compiti, il Garante fornisce assistenza, pronta e gratuita, alle vittime di reato, e in particolare alle vittime vulnerabili di cui all'articolo 90-quater del Codice di procedura penale. Collabora con le competenti strutture regionali e degli enti del sistema regionale per un efficace accesso delle persone vittime di reato a trattamenti assistenziali e psicologici adeguati.