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6 settembre 2022
L’Adunanza Plenaria sul computo del termine lungo di impugnazione che abbia iniziato a decorrere prima del periodo feriale

Se il termine lungo di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima del periodo feriale, al termine di impugnazione va alla fine aggiunto il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla L. n. 742/1969.

La Redazione

Con la sentenza n. 11 del 3 settembre 2022, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è stata investita dal CGA per la Regione siciliana di una questione di principio relativa alle modalità con le quali si computa il periodo della sospensione feriale ai fini del calcolo del termine lungo di impugnazione delle sentenze. Nello specifico, la questione riguarda l'incidenza che ha la menzionata sospensione dal 1° al 31 agosto di ogni anno per il calcolo del termine di impugnazione quando tale termine abbia cominciato a decorrere prima della sospensione feriale.

In risposta, il Consiglio di Stato ha affermato il principio di diritto secondo cui «Qualora il termine lungo di impugnazione abbia cominciato a decorrere prima del periodo feriale, al termine di impugnazione, calcolato a mesi, ai sensi degli articoli 155, secondo comma, c.p.c. e 2963, quarto comma, c.c. (per cui il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale coincidente con la data di pubblicazione della sentenza), va alla fine aggiunto, realizzandosi così un prolungamento di tale termine nella misura corrispondente, il periodo di 31 giorni di sospensione previsto dalla l. n. 742 del 1969, come ribadito dall'art. 54, comma 2, del c.p.a., computato ex numeratione dierum ai sensi dell'art. 155, primo comma, c.p.c.».

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