È illegittima la subordinazione del versamento del contributo di mantenimento connesso alle esigenze abitative in favore del coniuge non assegnatario della casa familiare alla preventiva stipula di un contratto di locazione e alla prova della residenza.
In sede di separazione coniugale, il Tribunale rigettava le contrapposte domande di addebito proposte dalle parti, disponeva l'
A seguito di gravame, la Corte d'Appello dichiarava infondata la doglianza avanzata dalla ex moglie relativa all'importo dell'assegno di mantenimento destinato alla soddisfazione delle esigenze abitative, dunque la medesima si rivolge alla Suprema Corte lamentando, tra i vari motivi, l'illegittimità della decisione in relazione a tale contributo di mantenimento, il cui riconoscimento era stato fatto dipendere dall'effettiva stipula di un contratto di locazione e dalla prova dell'effettiva residenza.
Con l'ordinanza n. 26272 del 6 settembre 2022, la Cassazione accoglie i suddetti motivi di ricorso, ritenendo illegittimo l'assunto posto a fondamento della infondatezza della censura sollevata dalla ricorrente in secondo grado di giudizio in relazione alla subordinazione della parte di contributo di mantenimento imputata alle esigenze abitative alla locazione di un immobile e alla prova di risiedervi con le figlie.
Come ricorda la Corte, le esigenze abitative che vengono in rilievo dopo la separazione e che giustificano il suddetto contributo sono quelle connesse al mancato godimento della casa familiare da parte del coniuge che non ne è assegnatario, dunque nel caso di specie tali esigenze erano sorte dal momento in cui madre e figlie non sono più rientrate presso la casa familiare.
In tale contesto, la circostanza che i nonni si erano fatti carico di ospitare la figlia e i nipoti non conduce alla insussistenza delle esigenze abitative, ma solo al fatto che altri se ne sono fatti carico al posto dei diretti interessati.
L'esclusione della possibilità per il coniuge affidatario di fruire della casa familiare con i figli, infatti, legittima un incremento dell'assegno di mantenimento a suo favore, il che costituisce un dovere al quale non possono sostituirsi né altre persone e nemmeno le elargizioni economiche corrisposte dai familiari, visto che l'obbligo di mantenimento deve essere comunque adempiuto.
Di conseguenza, l'ospitalità offerta dai nonni, che ha un costo economico, non giustifica la subordinazione dell'obbligo di mantenimento del padre che è attuale e immediato anche per la parte concernente le esigenze abitative.
Per queste ragioni, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'Appello, la quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «in tema di contributo di mantenimento connesso alle esigenze abitative conseguenti alla separazione personale dei coniugi a favore del genitore non assegnatario della casa familiare non è legittima la subordinazione del versamento alla preventiva stipula di contratto di locazione da parte del genitore beneficiario».
Svolgimento del processo
1. C.F. impugna per cassazione la sentenza della corte d’appello che ha accolto solo parzialmente il di lei gravame avverso la sentenza del tribunale di Enna con cui era stata pronunciata la separazione tra i coniugi C.P. e C.F..
2. In particolare il tribunale aveva rigettato le contrapposte domande di addebito della separazione ed aveva disposto l’affidamento condiviso delle figlie minori L. e D. (nate rispettivamente il omissis ed il omissis) con residenza preferenziale presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre; il tribunale aveva poi respinto la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla F. in considerazione dell’avvenuto trasferimento insieme alle figlie minori presso la casa dei genitori già prima della domanda di separazione e tenuto conto anche del fatto che il mancato rientro nella casa familiare era stato dovuto a comportamenti ostruzionistici del P., aveva disposto in favore della madre ed a carico del padre la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione di un’abitazione pari ad euro 150,00 mensili, in aggiunta al contributo di euro 350,00 mensili per il mantenimento delle figlie minori, a decorrere dalla momento in cui la F. avesse preso in locazione un immobile dimostrando di risiedervi stabilmente insieme alle figlie; inoltre il tribunale aveva disposto il contributo nel 50% delle spese scolastiche, mediche e delle altre straordinarie.
3. Avverso tale sentenza la F. ha proposto appello articolato su due motivi: con il primo ha chiesto la fissazione di una disciplina del diritto di visita alla luce dell’avvenuto trasferimento nel Nord Italia del padre, incidente sulla presenza e assiduità degli incontri con le figlie; con il secondo motivo ha chiesto un più elevato assegno di mantenimento per le figlie nella misura di euro 250,00 per ciascuna, oltre a euro 300,00 per le esigenze abitative lamentando che il primo giudice non avesse tenuto conto della capacità lavorativa del P., muratore di professione oltre che operatore socio sanitario ed altresì titolare di proprietà immobiliari alcune delle quali oggetto di sequestro conservativo durante il giudizio di prime cure; l’appellante ha contestato inoltre il disposto condizionamento del contributo fissato per le esigenze abitative chiedendo che la decorrenza dell’obbligo a versare tutte le somme dovute fosse fissata dal momento della presentazione della domanda di separazione in primo grado.
4. Costituendosi nel giudizio di appello il P. ha invece chiesto la conferma dell’impugnata sentenza, sia con riguardo alla decorrenza delle somme dovute sia con riguardo alla determinazione dell’importo; in relazione alla somma richiesta a titolo di esigenze abitative l’appellato ha dedotto che la F. vive presso i genitori insieme alle figlie ormai da tempo, escludendo, conseguentemente, l’esistenza di esigenze abitative di sorta.
5. La corte d’appello ha ritenuto parzialmente fondata l’impugnazione inerente la disciplina delle modalità di incontro tra il padre, residente in provincia di Belluno, e le figlie ed ha statuito che gli incontri infrasettimanali del padre con le figlia siano preceduti da un preavviso di almeno di cinque giorni nelle occasioni in cui lo stesso rientrerà in Sicilia.
6. Il giudice d’appello ha ritenuto pure parzialmente fondato il motivo di impugnazione relativo alla revisione dell’assegno di mantenimento che, tenuto conto della capacità lavorativa dei genitori e dell’accrescersi delle esigenze delle figlie in ragione dell’età, è stato rideterminato in euro 400,00 mensili.
7. La corte ha invece ritenuta infondata la doglianza relativa all’importo dell’assegno di mantenimento destinato alla soddisfazione delle esigenze abitative: la corte ha cioè ritenuto che la subordinazione del pagamento della somma alla effettiva stipula di un contratto di locazione appaia non pienamente conforme al principio per il quale le statuizione in materia di separazione passano in cosa giudicata rebus sic stantibus e pertanto sono in ogni momento modificabili qualora sopraggiungono giustificati motivi attraverso il procedimento di cui all’articolo 710 cod. proc. civ; al contempo la corte d’appello ha ritenuto che il contributo di euro 150 mensili posto a carico del P. a partire dal momento in cui la F. prenderà in locazione una casa non può essere inciso in questa sede in difetto di appello incidentale avverso questo capo di sentenza.
8. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta da C.F. con ricorso affidato a sette motivi.
9. Non ha svolto attività difensiva l’intimato C.P..
Motivi della decisione
10. Con il primo motivo (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ.) si denuncia l’omessa pronuncia da parte della corte territoriale sul motivo d’appello relativo all’erronea declaratoria di decorrenza del contributo di mantenimento definitivamente stabilito dal tribunale dalla data della sentenza e con il quale l’appellante aveva chiesto una specifica e distinta previsione in merito alla sua decorrenza.
11. Con il secondo motivo, alternativamente al primo (nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.) si deduce l’omessa motivazione per avere la corte territoriale, ove ritenuto che con la dizione “conferma nel resto la sentenza “abbia inteso confermare la statuizione sul contributo di mantenimento a decorrere dalla sentenza, trascurando di fornire giustificazione della suddetta statuizione.
12. I primi due motivi possono essere esaminati insieme perché riguardano entrambi la questione della decorrenza del contributo di mantenimento e non possono trovare accoglimento perché la statuizione di accoglimento del gravame proposto con riguardo alla misura del contributo di mantenimento delle figlie elevato ad euro 400,00 non contiene alcuna indicazione peculiare della decorrenza, diversa ed in deroga alla regola generale che fissa la decorrenza dalla domanda in tema di contributo al mantenimento dei figli ( cfr. Cass. 147/1994, id.14886/2002; id. 17199/2013). Ne consegue che i motivi sono da ritenere inammissibili per carenza d’interesse in quanto la sentenza impugnata contiene la regola iuris invocata in essi.
13. Con il terzo motivo (nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n.4, cod. pric. civ. per violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta l’incomprensibilità della motivazione sul punto relativo alla debenza ed alla decorrenza del contributo per esigenze abitative; in particolare lamenta la ricorrente l’illegittimità della subordinazione della quota di mantenimento ordinario destinata ad esigenze abitative alla stipula di un contratto di locazione.
14. Con il quarto motivo, alternativamente al terzo motivo (violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1, n.4, cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia per non essere chiaro se la corte d’appello abbia inteso riformare almeno la sentenza di prime cure nella parte in cui subordina la quota di contributo al mantenimento pari a 150 euro alla stipula di un nuovo contratto di locazione;
15. Con il quinto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art.155 e dell’art.337 ter cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.) si deduce l’illegittimità del frazionamento del contributo di mantenimento in relazione alla parte destinata al soddisfacimento delle esigenze abitative così come la disposta sua subordinazione al verificarsi dell’evento costituito dalla stipula del contratto di locazione;
16. Con il sesto motivo (omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) la ricorrente censura, in alternativa a quanto dedotto al quinto motivo, l’omessa valutazione da parte della corte d’appello di un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistente nella circostanza che l’appellante era semplicemente accampata presso l’immobile di pertinenza dei genitori e, pertanto, il reperimento di un’abitazione adeguata costituiva esigenza immediata ed attuale delle figlie da soddisfare mediante l’importo di mantenimento;
17. Con il settimo motivo (omesso esame di diversi fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti e consistenti nella permanenza del padre al Nord con conseguente aumento dei tempi di permanenza delle figlie presso la madre e diminuzione dei tempi di permanenza delle stesso con il padre nonché della circostanza dell’intervenuta vendita di un terreno a terzi su cui risultava edificato un campo di calcetto e dell’intervenuto reperimento di un lavoro al nord da parte del padre) si deduce l'omessa valorizzazione delle indicate circostanze ai fini della quantificazione della quota dell’assegno di mantenimento ordinario per esigenze diverse da quelle abitative.
18. I motivi dal terzo al sesto riguardano, sotto diversi ed alternativi profili, la legittimità del contributo di mantenimento per esigenze abitative il cui riconoscimento dipenda, come statuito dalla corte di merito, dall’effettiva stipula di un contratto di locazione e dalla prova della effettiva residenza in capo alla parte a cui favore esso è previsto e possono essere esaminati congiuntamente.
19. Le suddette censure colgono nel segno.
20. Ritiene infatti il Collegio l’illegittimità dell’assunto sotteso all’affermata infondatezza della specifica censura sollevata dall’appellante F. (che quindi non aveva necessità di spiegare appello incidentale) alla disposta subordinazione della parte di contributo imputata ad esigenze abitative alla locazione di un immobile ed alla prova di risiedervi con le figlie.
21. Le “esigenze abitative” che vengono in considerazione a seguito della separazione personale dei coniugi e che giustificano la previsione di un contributo economico sono quelle che sorgono a seguito del mancato godimento della casa familiare da parte di quello dei due coniugi che non ne è assegnatario.
22. Nel caso di specie le esigenze abitative sono sorte dal momento in cui le figlie e la madre loro collocataria non sono più rientrate nella casa familiare (dapprima per allontanamento volontario della madre e poi per ostacoli frapposti dal padre, così si legge nella sentenza).
23. E’ da quel momento che sono sorte le esigenze abitative rilevanti ai fini delle previsioni economiche conseguenti alla separazione personale.
24. La circostanza che i nonni si siano fatti carico di ospitare la figlia con le nipoti non porta a ritenere insussistenti le predette esigenze abitative ma solo a concludere che altri se ne sono fatti carico in luogo dei diretti interessati.
25. E’ noto infatti che l’assegnazione della casa familiare incide sulla posizione economica dei coniugi separati con figli o senza e ciò va tenuto presente nella determinazione dell’assegno di mantenimento (cfr. Cass. 15772/2005).
26. Il vantaggio economico a favore dell’assegnatario corrisponde all’esborso occorrente per godere dell’immobile a titolo di locazione, con la conseguenza che l’esclusione della possibilità per il coniuge affidatario di figli minori di fruire della casa familiare legittima l’incremento della misura dell’assegno di mantenimento a favore di quest’ultimo (cfr. Cass. 13065/2002).
27. Nè al dovere di mantenimento del coniuge /genitore a favore dell’avente diritto possono sostituirsi od essere assimilate le elargizioni economiche corrisposte dai familiari, atteso che il primo deve essere integralmente adempiuto (cfr. Cass. 10380/2012; id. 11224/2003).
28. Conseguentemente nel caso di specie l’ospitalità offerta alla madre ed alle figlie minori dai nonni materni, ospitalità che ha un costo economico, al fine di affrontare le esigenze abitative sorte a seguito della separazione dei genitori non può giustificare una subordinazione dell’obbligo di mantenimento del padre che è attuale ed immediato anche per la parte relativa alle esigenze abitative alla stipula della locazione (ed all’effettivo trasferimento della residenza).
29. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione al contributo per esigenze abitative così come statuito ed il giudice del rinvio provvederà alla luce del principio di diritto secondo il quale in tema di contributo di mantenimento connesso alle esigenze abitative conseguenti alla separazione personale dei coniugi a favore del genitore non assegnatario della casa familiare non è legittima la subordinazione del versamento alla preventiva stipula di contratto di locazione da parte del genitore beneficiario.
30. Il settimo motivo riguarda l’importo del contributo di mantenimento per le figlie ma deve ritenersi assorbito dall’accoglimento dei motivi che lo precedono in quanto involgenti la condizione economico-reddituale della ricorrente anche in relazione all’obbligo di mantenimento delle figlie.
In conclusione il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione in relazione ai motivi dal terzo al sesto, dichiarato inammissibile il primo ed il secondo motivo, assorbito il settimo: la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo, quarto, quinto e sesto motivo per quanto di ragione, dichiara inammissibile il primo e secondo motivo, assorbito il settimo, cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia alla corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettono le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.