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6 settembre 2022
L’ospitalità offerta dai nonni non sostituisce il contributo di mantenimento per le esigenze abitative

È illegittima la subordinazione del versamento del contributo di mantenimento connesso alle esigenze abitative in favore del coniuge non assegnatario della casa familiare alla preventiva stipula di un contratto di locazione e alla prova della residenza.

La Redazione

In sede di separazione coniugale, il Tribunale rigettava le contrapposte domande di addebito proposte dalle parti, disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori con residenza preferenziale presso la madre e respingeva la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla moglie, visto il trasferimento di quest'ultima con le figlie presso la casa dei genitori, avvenuta già prima della domanda di separazione.
A seguito di gravame, la Corte d'Appello dichiarava infondata la doglianza avanzata dalla ex moglie relativa all'importo dell'assegno di mantenimento destinato alla soddisfazione delle esigenze abitative, dunque la medesima si rivolge alla Suprema Corte lamentando, tra i vari motivi, l'illegittimità della decisione in relazione a tale contributo di mantenimento, il cui riconoscimento era stato fatto dipendere dall'effettiva stipula di un contratto di locazione e dalla prova dell'effettiva residenza.

Con l'ordinanza n. 26272 del 6 settembre 2022, la Cassazione accoglie i suddetti motivi di ricorso, ritenendo illegittimo l'assunto posto a fondamento della infondatezza della censura sollevata dalla ricorrente in secondo grado di giudizio in relazione alla subordinazione della parte di contributo di mantenimento imputata alle esigenze abitative alla locazione di un immobile e alla prova di risiedervi con le figlie.
Come ricorda la Corte, le esigenze abitative che vengono in rilievo dopo la separazione e che giustificano il suddetto contributo sono quelle connesse al mancato godimento della casa familiare da parte del coniuge che non ne è assegnatario, dunque nel caso di specie tali esigenze erano sorte dal momento in cui madre e figlie non sono più rientrate presso la casa familiare.
In tale contesto, la circostanza che i nonni si erano fatti carico di ospitare la figlia e i nipoti non conduce alla insussistenza delle esigenze abitative, ma solo al fatto che altri se ne sono fatti carico al posto dei diretti interessati.
L'esclusione della possibilità per il coniuge affidatario di fruire della casa familiare con i figli, infatti, legittima un incremento dell'assegno di mantenimento a suo favore, il che costituisce un dovere al quale non possono sostituirsi né altre persone e nemmeno le elargizioni economiche corrisposte dai familiari, visto che l'obbligo di mantenimento deve essere comunque adempiuto.
Di conseguenza, l'ospitalità offerta dai nonni, che ha un costo economico, non giustifica la subordinazione dell'obbligo di mantenimento del padre che è attuale e immediato anche per la parte concernente le esigenze abitative.

Per queste ragioni, la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'Appello, la quale dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «in tema di contributo di mantenimento connesso alle esigenze abitative conseguenti alla separazione personale dei coniugi a favore del genitore non assegnatario della casa familiare non è legittima la subordinazione del versamento alla preventiva stipula di contratto di locazione da parte del genitore beneficiario».